Autorizzazioni e concessioni – AGCM – Rating di legalità – Revoca – Omessa comunicazione di informativa antimafia – Legittimità – Sospensione cautelare dell’interdittiva – Annullamento del provvedimento interdittivo – Irrilevanza – Respinge.

ECLI:IT:TARLAZ:2023:13576SENT

Pubblicato il 04/09/2023

  1. 13576/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 01421/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ad Logistica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento:

– della nota prot. RT9430 del 3 dicembre 2021 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, brevemente “AGCM”) ha comunicato alla ricorrente la revoca del rating di legalità di AD Logistica S.r.l., nonché il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione del motivo osta-tivo, ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 7, comma 2 e 3, del Regolamento adottato dall’Autorità con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 (doc. 1 – nota AGCM prot. RT9430 del 3/12/21 di revoca del rating);

– della nota prot. RT9430 del 11 gennaio 2022, con la quale l’AGCM ha rigettato l’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente e confermato la precedente determinazione assunta (doc. 2 – conferma revoca rating di legalità);

– delle risultanze dell’adunanza dell’AGCM del 3 dicembre 2021 e del 11 gennaio 2022 richiamate nelle predette note, sconosciute negli estremi e nel contenuto;

– in parte qua e solo ove occorra, dell’art. 7 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato con delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020, ove in-terpretato nel senso di imporre un obbligo di comunicazione di informazioni antimafia interdittive seppur sospese con provvedimenti giurisdizionali cautelari ovvero delle quali sia imminente l’impugnazione con contestuale richiesta di sospensione cautelare degli effetti (doc. 3 – Delibera AGCM del 28/7/2020 n. 28361 recante il Rego-lamento attuativo in materia di rating di legalità – di seguito anche “Regolamento”);

– in parte qua e solo ove occorra, dell’art. 7 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato con delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020, nella parte in cui stabilisce la sanzione della revoca del rating e della preclusione a richiederne un nuovo rilascio per un anno dalla cessazione del motivo ostativo, se omessa la comunicazione della causa ostativa entro dieci giorni dalla sua insorgenza (Delibera AGCM del 28/7/2020 n. 28361 recante il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità – di seguito anche “Regolamento” – doc. 3);

– di ogni atto connesso, correlato, presupposto e consequenziale;

– della Comunicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 luglio 2022, avente ad oggetto “Trasmissione della sentenza del TAR Salerno n, 1823/2022, pubblicata il 24 giugno 2022”, con la quale l’Autorità ha comunicato di aver deliberato la permanenza del divieto di cui all’art. 7, comma 3 del Regolamento deliberato dalla stessa Autorità nell’adunanza del 3 dicembre 2021, nonostante l’avvenuto annullamento del provvedimento interdittivo a carico della odierna ricorrente e di ogni atto connesso, correlato, presupposto e consequenziale.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato le note specificate in epigrafe, con le quali l’Autorità intimata ha comunicato la revoca del rating di legalità, nonché il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione del motivo ostativo, provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 6, comma quattro, e 7, commi due e tre, del Regolamento “Rating” (di cui alla delibera n. 28361 del 28 luglio 2020).

L’esponente ha contestualmente impugnato l’articolo 7 del riferito Regolamento “Rating”, qualora dovesse essere interpretato nel senso di imporre un obbligo di comunicazione, da parte degli operatori, delle interdittive antimafia, adottate a proprio carico e pur sospese con provvedimenti giurisdizionali cautelari (ovvero delle quali sia imminente l’impugnazione con contestuale richiesta di sospensione al giudice amministrativo).

L’istante ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati, deducendo specifici vizi di violazione di legge ed eccesso di potere ed ha insistito per l’annullamento degli stessi.

Si è costituita l’Autorità garante della concorrenza del mercato, contestando il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive e chiedendone il rigetto.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 maggio 2023.

Il ricorso non può essere accolto.

In fatto deve ricordarsi quanto segue.

L’Autorità ha attribuito alla ricorrente il rating di legalità in data 17 giugno 2021.

In data 14 settembre 2021, la Prefettura di Salerno ha comunicato all’Antitrust di aver adottato un provvedimento interdittivo antimafia a carico della ricorrente, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2001.

Il 13 ottobre successivo l’Autorità ha comunicato all’esponente l’avvio del procedimento di revoca del rating.

In data 18 novembre 2021, l’Autorità ha ricevuto una nuova comunicazione dalla Prefettura di Salerno con la quale si dava atto della avvenuta conferma dell’interdittiva nei confronti dell’istante società e pertanto, all’esito del procedimento, l’Antitrust, nell’adunanza del 3 dicembre 2021, ha definitivamente disposto la revoca del titolo a far data dal 14 settembre 2021, nonché il divieto di presentare una nuova domanda di rilascio della certificazione prima di un anno dalla cessazione del motivo ostativo.

Deve anche ricordarsi che, parallelamente, la ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio, ottenendo la sospensione cautelare dello stesso con ordinanza del TAR Salerno n. 301 del 21 ottobre 2021 ed ha gravato la successiva determinazione prefettizia, con cui, all’esito della ridetta ordinanza cautelare, la Prefettura ha riesaminato la posizione dell’impresa, confermando l’interdittiva.

Anche in tal caso, l’istante ha ottenuto dal TAR la sospensione dell’atto, con ordinanza n. 381 del 22 dicembre 2021.

Il giudizio impugnatorio è poi terminato con sentenza n. 1823 del 24 giugno 2022, con cui il Tar Salerno ha accolto la domanda, annullando definitivamente gli atti prefettizi.

Tanto ricordato, l’esponente società, in sintesi, assume che la gravata revoca contrasterebbe con il giudicato amministrativo di annullamento dell’interdittiva e si baserebbe su di un’erronea previsione regolamentare ovvero su di una non corretta interpretazione della stessa, laddove si consentirebbe all’Autorità di sanzionare un’impresa anche qualora l’interdittiva antimafia sia stata impugnata e poi sospesa dal giudice amministrativo (oltre che, nel caso di specie, definitivamente annullata all’esito del giudizio di merito).

Secondo la ricorrente, le note gravate sarebbero viziate da eccesso di potere, sotto il profilo della violazione dei canoni di proporzionalità, effettività e ragionevolezza.

Inoltre, posto il favorevole esito del ridetto giudizio annullatorio dell’informativa antimafia, si configurerebbe un’illegittimità derivata degli impugnati provvedimenti, considerato il rapporto di pregiudizialità che esiste tra provvedimento prefettizio e revoca del rating.

Si tratta di assunti non condivisibili.

Il Collegio osserva come il fulcro della questione oggetto di esame ed il cuore motivazionale della gravata revoca risiedano nella rilevata violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7 del Regolamento “Rating”, posto che l’impresa non ha notiziato l’Autorità, entro il termine prescritto di 10 giorni, circa l’adozione dell’interdittiva prefettizia a proprio carico.

Va premesso che deve convenirsi con la difesa erariale, laddove osserva come non vi sia alcun rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra interdittiva antimafia e revoca del rating. Il rilascio (o la revoca) del titolo premiale è oggetto di valutazione autonoma da parte dell’Autorità, non ravvisandosi un rapporto di stretta dipendenza tra i due provvedimenti. L’interdittiva antimafia si atteggia quale fatto astrattamente rilevante che viene poi sottoposto a valutazione da parte dell’Autorità, perché potenzialmente ostativo rispetto all’attribuzione del titolo premiale.

Ciò consente di rigettare la doglianza incentrata su di una asserita illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per effetto dell’annullamento dell’interdittiva da parte del TAR.

Per altro, la valutazione di legittimità della revoca deve essere effettuata alla luce del quadro giuridico e fattuale esistente al momento della adozione dell’atto, con la conseguenza che le menzionate sopravvenute vicende giudiziarie (favorevoli all’impresa) possono semmai rilevare per riattivare il potere amministrativo ed ottenere un nuovo rilascio del rating, laddove la revoca si fondi sulla perdita di integrità morale connessa all’interdittiva.

Ciò precisato, deve però ribadirsi che la revoca gravata è dipesa unicamente dalla violazione dell’obbligo formale di comunicazione del provvedimento prefettizio a carico dell’impresa, in violazione dell’articolo 7 del Regolamento.

La revoca del rating non ha, com’è noto, natura sanzionatoria, rappresentando il beneficio de quo null’altro che uno strumento premiale per le imprese; di conseguenza, l’Autorità deve essere messa al corrente, prontamente e costantemente, di ogni vicenda che potenzialmente potrebbe compromettere l’onorabilità dell’operatore (e quindi il mantenimento del titolo premiale).

Ne deriva l’irrilevanza del procedimento giurisdizionale incardinato dalla ricorrente ed altresì l’irrilevanza della sospensione cautelare ottenuta, atteso che la revoca è dipesa dalla condotta non diligente dell’esponente, di per sé sufficiente a rimuovere, rebus sic stantibus, il rating.

Né può dirsi che l’articolo 7 del Regolamento “Rating” sia affetto da irragionevolezza ovvero da sproporzione.

La ratio della disposizione è proprio quella, basilare in un sistema di attribuzione di vantaggi premiali alle imprese, di garantire un controllo, da parte dell’Autorità, che sia puntuale, efficace e, per così dire, “in tempo reale” sulla permanenza dei requisiti di integrità e affidabilità degli operatori. E ciò per l’ovvia ragione, opportunamente ricordata dalla difesa erariale, che il possesso della certificazione di legalità consente agli operatori di ottenere sensibili vantaggi, segnatamente nella partecipazione alle commesse pubbliche.

Ne deriva che anche la previsione regolamentare sulla base della quale è stata adottata la revoca del rating è del tutto logica e va immune dai vizi denunciati in ricorso.

Lo stesso termine di 10 giorni, prescritto per effettuare la comunicazione del fatto potenzialmente rilevante all’Autorità, appare del tutto congruo.

Né può concepirsi un termine “mobile” che decorrerebbe, secondo l’istante, in modo elastico a seconda che l’interdittiva antimafia sia stata o meno impugnata da parte dell’impresa, giacchè si introdurrebbe un’inammissibile cifra di aleatorietà, che consentirebbe all’operatore stesso di decidere se e quando effettuare la comunicazione di un dato che è invece fondamentale, proprio per la ridetta esigenza di consentire all’Autorità un pronto controllo sul mantenimento dei requisiti necessari per la concessione del beneficio premiale de quo.

Alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di ricorso sono infondati e la domanda deve essere, per l’effetto, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’Autorità intimata, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 (duemila e cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Maria Tropiano Antonino Savo Amodio
 

IL SEGRETARIO

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