Antimafia – Informativa interdittiva – Istanza di aggiornamento – Diniego – Potere di riesame del Prefetto – Deve valutare l’occasionalità del pericolo di infiltrazione – Rilevante per la concessione della misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis Codice antimafia – Accoglie.

 Antimafia – Informativa interdittiva –Misure di controllo – Controllo giudiziario volontario – Prevenzione collaborativa del Prefetto – Rapporti.

 ECLI:IT:TARRC:2023:598SENT

Pubblicato il 05/07/2023

  1. 00598/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00461/2022 REG.RIC.
  3. 00147/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della -OMISSIS- di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Gullo e Roberta Panuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno e U.T.G.-Prefettura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;

 

sul ricorso numero di registro generale 147 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso n. 461 del 2022:

– dell’informativa interdittiva antimafia, notificata in data 12.09.2022 prot. n. 0103993–Area I, adottata in pari data dalla Prefettura di Reggio Calabria in danno ex art. 91 D.lgs. n. 159/2011 -OMISSIS-, con sede legale in -OMISSIS- in -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS- quale socio accomandatario;

– di tutte le valutazioni compiute dalla Prefettura di Reggio Calabria, dagli organi investigativi e di polizia e dal Gruppo Tecnico Interforze Antimafia, dalla Direzione Distrettuale Antimafia, nonché di tutti gli accertamenti, verbali, rapporti, pareri ed atti istruttori, comunque denominati, sottesi alla misura anzidetta;

– di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto;

– nonché, per l’accertamento dell’insussistenza di qualsiasi condizionamento e tentativo di infiltrazione mafiosa con riferimento alla società -OMISSIS- e nei confronti del suo legale rappresentante -OMISSIS- e dei soci -OMISSIS-, e per l’effetto, dichiararne la nullità;

nonché anche in via subordinata,

– per la condanna al risarcimento dei danni, in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a ed in subordine dei danni economici subiti dalla -OMISSIS- da quantificarsi anche in via equitativa.

quanto al ricorso n. 147 del 2023:

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’informativa interdittiva antimafia, notificata in data 09-01-2023 prot. n. 2725 – Area I, adottata in pari data dalla Prefettura di Reggio Calabria in danno ex art. 91 D. lgs. 159/2011 -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS- quale socio accomandatario;

– di tutte le valutazioni compiute dalla Prefettura di Reggio Calabria, dagli organi investigativi e di polizia e dal Gruppo Tecnico Interforze Antimafia, dalla Direzione Distrettuale Antimafia, nonché di tutti gli accertamenti, verbali, rapporti, pareri ed atti istruttori, comunque denominati, sottesi alla misura anzidetta;

– del provvedimento della Camera di Commercio di Reggio Calabria notificato in data 18 gennaio 2023 con il quale si invita la SV a voler provvedere all’iscrizione al REA della cessazione dell’attività di Commercio all’ingrosso nuovo e usato di autoveicoli, miniauto, moto, natanti, imbarcazioni, biciclette, motori marini e loro accessori esercitata all’indirizzo della sede legale, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione decorsi i quali la scrivente provvederà alla cancellazione d’ufficio dal REA dell’attività sopra indicata;

– di tutte le valutazioni compiute dalla Camera di Commercio, nonché di tutti gli accertamenti, verbali, rapporti, pareri ed atti istruttori, comunque denominati, sottesi alla misura anzidetta;

– nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto;

– di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto;

– nonché, per l’accertamento dell’insussistenza di qualsiasi condizionamento e tentativo di infiltrazione mafiosa con riferimento alla società -OMISSIS- e nei confronti del suo legale rappresentante -OMISSIS- e dei soci -OMISSIS-, e per l’effetto, dichiararne la nullità;

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. -Prefettura di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. Il sig. -OMISSIS- gestisce assieme alla moglie -OMISSIS- la società a conduzione familiare -OMISSIS-–d’ora in avanti solo -OMISSIS-– con sede in -OMISSIS- (RC) ed operativa nel settore della cantieristica navale, della nautica da diporto e del rimessaggio e custodia invernale di imbarcazioni di vario tipo.
  2. La predetta società è stata attinta in data 03.07.2019 da un’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, essendo ritenuta esposta all’influenza di logiche e interessi di stampo mafioso direttamente riconducibili all’appartenenza dei due soci, accomandatario e accomandante nonché coniugi, a due famiglie della cui mafiosità non sarebbe stato lecito dubitare anche per la pregnanza dei precedenti penali che ne avevano colpito i componenti, alcuni dei quali titolari di imprese operanti nel medesimo settore della nautica e già destinatari di informazioni di tipo interdittivo.
  3. Il provvedimento prefettizio, che aveva “confermato”, pur emendandola dal rilevato difetto di istruttoria, la precedente misura interdittiva del 05.02.2019, veniva impugnato davanti a questo Tribunale che con sentenza n. 748 del 28.11.2019 lo respingeva.

Con sentenza n. 4979 del 10.08.2020 il Consiglio di Stato ribadiva l’esito del giudizio di primo grado, accertando definitivamente anche la legittimità degli atti immediatamente conseguenti, quali il decreto di revoca della concessione demaniale marittima da parte dell’Autorità Portuale e il contestuale ordine di sgombero dell’area da impianti, attrezzature e quant’altro di pertinenza della società.

  1. Con istanza presentata alla Prefettura di Reggio Calabria il 10.11.2020 il ricorrente chiedeva l’aggiornamento dell’informazione interdittiva ai sensi dell’art. 91 co. 5 D.lgs n. 159/2011 sulla base dei seguenti presupposti:

– la risalenza nel tempo dei precedenti penali e di polizia, già valorizzati in senso negativo dall’informazione interdittiva emessa il 03.07.2019;

– l’immutata composizione e struttura a base familiare della -OMISSIS- retta esclusivamente dai coniugi anzidetti e l’assenza di qualsiasi interessamento alle vicende societarie da parte dei parenti controindicati con cui -OMISSIS- avrebbe interrotto ogni tipo di rapporto, come dimostrerebbero gli esiti delle indagini difensive eseguite ai sensi dell’art. 391 bis e ss. c.p.p.;

– la sopravvenuta sentenza penale di assoluzione ottenuta da -OMISSIS- e -OMISSIS-, cognati del ricorrente, imputati nel procedimento penale “-OMISSIS-” per il reato di associazione mafiosa;

– la “marcata evanescenza” del quadro indiziario, relativamente all’appartenenza di -OMISSIS- al locale clan mafioso capeggiato dal padre -OMISSIS- e dal fratello -OMISSIS-, per come dichiarata dal decreto n. 2/13 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria–Sezione Misure di Prevenzione;

– la sopravvenuta adozione da parte della -OMISSIS- di modelli organizzativi di gestione ex L. n. 231/2001, atti “a schermare” la società da ogni tentativo di infiltrazione criminosa.

  1. In riscontro all’istanza di riesame, la Prefettura di Reggio Calabria ha adottato in data 12.09.2022 una nuova informazione interdittiva, a fondamento della quale- sulla scorta di quanto rappresentato dal Commissariato di P.S. di Palmi con nota del 03.12.2021 e dai NOE dei Carabinieri di Reggio Calabria con segnalazione del 30.03.2022- ha essenzialmente posto:

– in negativo, l’assenza di elementi nuovi, utili a comprovare il venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione criminosa, significativamente ulteriori e diversi da quelli valutati nella loro conducente sintomaticità dall’interdittiva di cui si sollecitava il riesame;

– in positivo, a) la sopravvenuta sentenza n.2712/2022 del Consiglio di Stato che aveva giudicato legittima l’informazione interdittiva emessa nei confronti della “-OMISSIS-”, nipote di -OMISSIS-, attiva nello stesso contesto imprenditoriale e territoriale della -OMISSIS- ed ugualmente assoggettata alla stessa intensa permeabilità mafiosa originata dal controindicato quadro familiare; b) l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura di Palmi il 09.03.2022 nei confronti di -OMISSIS- per reati attinenti alla gestione illecita di rifiuti in concorso con altri soggetti titolari di imprese interdette.

Tenuto conto del complessivo quadro indiziario, la Prefettura di Reggio Calabria, uniformandosi al criterio logico-inferenziale del “più probabile che non”, ha ritenuto attuale e non ancora definitivamente esaurito il pericolo di condizionamento mafioso della società -OMISSIS-.

  1. Con ricorso allibrato al n. 461/2022 R.G. il ricorrente ha impugnato la nuova informazione interdittiva, sollevando con i primi due gruppi di censure una serie di eccezioni di incostituzionalità in tema di normativa antimafia.

6.1. Con il primo motivo si sostiene che l’atto impugnato sarebbe illegittimo per la ritenuta illegittimità costituzionale dell’art. 92 e 94 bis D.lgs. 159/2011 in relazione agli artt. 3 co.2, 4, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede che il Prefetto, in sede di emissione del provvedimento, possa “calmierare” gli effetti dell’interdittiva, limitando le decadenze e i divieti che scaturiscono dalla sua adozione, quando “per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia”.

Sarebbe altresì violato l’art. 4 Cost. perché l’informazione antimafia inibisce sia i rapporti con la P.A. sia le attività private sottoposte a regime autorizzatorio, anche intraprese sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (viene citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 20 gennaio 2020, n. 452). Ne deriverebbe, pertanto, un sacrificio del diritto al lavoro; un diritto tutelato per lo stesso soggetto detenuto (è citata l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 532 del 2002), e che dovrebbe a maggior ragione essere salvaguardato nei confronti di chi sia stato colpito da una misura preventiva, finalizzata ad evitare un evento ritenuto possibile ed eventuale, in forza di una valutazione svolta sulla base della regola del “più probabile che non”.

Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 Cost, poiché la disposizione censurata (art. 92 D.lgs. n. 159/2011) non consentirebbe all’interessato di prospettare al Prefetto le conseguenze che l’inflizione dell’interdittiva determinerebbe a suo carico in termini di depauperamento dei mezzi di sostentamento suoi e della sua famiglia.

Da ultimo, si prospetta l’incostituzionalità dell’art. 94 bis D.lgs n. 159/2011 in relazione ai parametri costituzionali della ragionevolezza e del divieto di disparità di trattamento (art. 3 Cost.), nella parte in cui la norma prevede che le misure di prevenzione collaborativa siano sempre applicabili nei casi di agevolazione occasionale anche a soggetti avulsi da controindicati rapporti di parentela e non lo siano, invece, nel caso inverso (che è quello di specie), quando i tentativi di infiltrazione mafiosa derivano esclusivamente dalla mera esistenza di relazioni con familiari presuntivamente portatori di pericolosità ma senza presupporre un’agevolazione né cronica né estemporanea.

6.2. Con il secondo motivo si sostiene che l’atto impugnato sarebbe illegittimo “per violazione dei principi costituzionali artt. 3,23, 25, 27, 111 Cost, dell’art. 6, paragrafi 2 e 3 del Trattato CEDU e dei principi di diritto e legalità”.

Assume, in particolare, parte ricorrente che i presupposti costitutivi delle informazioni interdittive, così come delineate dal codice antimafia (art. 92 e ss. D.lgs. n. 159/2011) e plasmate dal “diritto vivente”, difetterebbero della tipicità e della determinatezza necessarie a renderne prevedibile per i destinatari l’applicazione, fondandosi sul criterio logico-dimostrativo del “più probabile che non”, foriero di gravi ripercussioni sulla sfera della libertà di iniziativa economica, se non presidiato da garanzie assolute in materia di formazione della prova dell’infiltrazione mafiosa come quelle rinvenienti nel campo delle misure di prevenzione di natura penale.

Non essendo normati i criteri di valutazione del grado di probabilità del condizionamento mafioso, l’emissione dell’informazione interdittiva da parte di un organo amministrativo secondo la regola della probabilità logica scardinerebbe fondamentali parametri costituzionali e convenzionali, quali il diritto di difesa, ex artt. 24 e 111 Cost.,oltre che l’irrinunciabile principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) cui è ispirato l’art. 6, par. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

6.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 84, 85, 86 co.2, 91 e 93 e 94 bis D.lgs. n. 159/2011-difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.

Con questo articolato gruppo di censure il ricorrente contesta l’omessa e/o la contraddittoria valutazione degli elementi di asserita novità evidenziati nella richiesta di aggiornamento dell’informativa antimafia, da un lato rievocando provvedimenti giurisdizionali a sè favorevoli, ma antecedenti all’impugnata interdittiva, dall’altro invocandone di nuovi, come la sentenza di assoluzione dal reato di associazione mafiosa ottenuta dai fratelli -OMISSIS- con la sentenza del Tribunale di Palmi emessa il 18.07.2020.

A comprova di una ritrovata estraneità a qualsivoglia influenza criminosa, il ricorrente ha passato in rassegna le risultanze delle indagini difensive acquisite da diversi conoscenti e/o colleghi d’affari di -OMISSIS- che, ripercorrendo le varie tappe della nascita, dello sviluppo e del consolidamento della società in discorso nel settore della nautica, avrebbero negato cointeressenze e contatti dei soci sia con -OMISSIS- e -OMISSIS- che con i fratelli -OMISSIS- e quindi scongiurato il rischio di ingerenze illecite da cui l’attività imprenditoriale avrebbe potuto trarre vantaggi illeciti (v. indagini difensive allegate alla nota di deposito il 02.10.2022).

Le circostanze riferite dagli informatori, pur “fotografando” vicende e/o a trascorsi di -OMISSIS- antecedenti all’informazione interdittiva del 03.07.2019, non sarebbero state comunque vagliate nell’ambito dei giudizi di primo e di secondo grado proposti contro la stessa e ciò basterebbe a rivitalizzarne la portata innovativa al fine di considerare definitivamente svanito ogni pericolo di condizionamento criminoso.

Dal punto di vista della conformazione societaria che, come si è già detto, rimane connotata da un’indiscutibile struttura a base familiare, il ricorrente documentava l’approntamento di meccanismi di gestione aziendale (nomina dell’OdV e adozione del MOG), idonei, in tesi, ad introdurre procedure operative da sviluppare per ridurre il rischio che i soci possano commettere reati a vantaggio o nell’interesse della società o favorire strategie di inquinamento economico di origine mafiosa.

Quanto agli ulteriori fattori indiziari raccolti, se ne confuta ogni rilevanza ostativa al rilascio di una misura liberatoria.

L’interdittiva emessa nei confronti della “-OMISSIS-”, nipote di -OMISSIS-, la cui legittimità è stata definitivamente avallata dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2712/2022, trarrebbe spunto da vicende accadute nel 2012 ed ampiamente superate dal mutato e ora rassicurante contesto familiare.

Quanto all’avviso di conclusione indagini che avrebbe raggiunto in data 09.03.2022 il titolare della -OMISSIS- per gestione illecita di rifiuti in concorso con altri imprenditori attinti da informazioni di tipo interdittivo (artt. 110-137 e 256 co.1-4 D.lgs. n. 152/2006), il ricorrente sottolinea la natura occasionale del rapporto intercorso con una delle ditte controindicate di cui non avrebbe potuto conoscere la permeabilità mafiosa, accertata, peraltro, dopo la conclusione del contratto.

Seppure si aderisse al debole quadro indiziario ipotizzato dalla Prefettura, si prospetterebbe, quale ulteriore motivo di illegittimità dell’atto impugnato, la violazione dell’art. 94 bis D.lgs n. 159/2011, avendo la stessa omesso di valutare i margini per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dalla disposizione in parola, verificando in concreto se i tentativi di infiltrazione mafiosa fossero “riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale”.

Il ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’interdittiva impugnata o, in subordine, per la dichiarazione di applicabilità delle misure alternative di cui all’art.94 bis e, in ogni caso, per la condanna al risarcimento dei danni o in forma specifica ex art. 30 co.2 c.p.a. o, sempre in via gradata, per equivalente, derivanti dall’illegittimità del provvedimento impugnato.

  1. Con decreto n. 315 del 03.10.2022 il Presidente del TAR ha respinto la richiesta di misure cautelari urgenti.
  2. Con atto di mera forma del 03.11.2022 si è costituita l’Amministrazione statale intimata, chiedendo la reiezione del gravame.
  3. In vista della trattazione collegiale della domanda di sospensiva, il ricorrente ha depositato in data 05.11.2022 una memoria esplicativa delle difese già svolte con l’atto introduttivo del giudizio.
  4. Con ordinanza n. 235 del 10.11.2022 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare nei seguenti termini: “Ritenuto, ad un sommario esame tipico della presente fase cautelare, che non sembrano allo stato emergere fatti nuovi e sopravvenuti, rispetto a quelli posti a fondamento dell’interdittiva n. 81123 del 03.07.2019 e coperti dal giudicato, tali da consentire un aggiornamento del quadro indiziario in senso totalmente favorevole al ricorrente…Considerato, tuttavia, che lo stesso ricorrente ha censurato l’operato della Prefettura di Reggio Calabria anche nella parte in cui ha confermato la suddetta interdittiva senza valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure alternative di cui all’art. 94 bis D.lgs n. 159/2011…Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento prefettizio unicamente sotto lo specifico profilo poc’anzi evidenziato, assegnando a tal fine alla Prefettura di Reggio Calabria il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza”.
  5. In attuazione del remand ordinato dal Tribunale, la Prefettura di Reggio Calabria, ha adottato in data 09.01.2023 una seconda informativa antimafia, con la quale, per un verso, ha confermato la precedente valutazione di permeabilità mafiosa della -OMISSIS-, per l’altro ha escluso la possibilità di ricorrere alle misure amministrative previste dall’art. 94 bisconsiderato peraltro che l’organigramma aziendale, oltre ad essere estremamente ridotto, ha una base familiare e dunque riproduce in sé rischi di infiltrazione non occasionali”.
  6. Con ricorso iscritto al n. 147/2023 R.G. il ricorrente ha chiesto l’annullamento anche della seconda interdittiva, aggredendo la ritenuta illegittimità del nuovo provvedimento attraverso la riproposizione degli stessi profili di critica esposti nel precedente ricorso, salvo aggiungere nell’ambito del gruppo di censure (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 84, 85, 86 co.2, 91 e 93 e 94 bis D.lgs. n. 159/2011-difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta”) due ulteriori motivi di gravame.

Sotto un primo profilo (pag. 42 del ricorso), si sostiene l’illegittimità dell’atto gravato per violazione dell’art. 83 D.lgs. n. 159/2011 che precluderebbe la richiesta della documentazione antimafia nei confronti di imprese titolari di concessioni e/o autorizzazioni e/o licenze dal valore inferiore ai 150.000,00 euro; -OMISSIS-, pertanto, ritrovandosi in simile situazione anche per effetto delle precedenti misure inibitorie, non sarebbe più suscettibile di essere destinataria di una informazione antimafia di tipo interdittivo.

Sotto un secondo profilo, si sostiene che la motivazione addotta per negare l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis D.lgs. n.159/2011 sarebbe insufficiente e contraddittoria, radicandosi, da un lato, sull’attuale pregnanza del rapporto parentale, già ingiustificatamente considerato come perdurante presupposto ostativo all’accoglimento dell’istanza di riesame, dall’altro sulla ridotta dimensione aziendale e sulla struttura a base familiare della -OMISSIS- che, apparentemente, dovrebbe agevolare il percorso di affrancamento della società da influenze criminose piuttosto che impedirlo.

  1. Con decreto n. 54 del 17.03.2023 il Presidente del TAR accoglieva la richiesta di misure cautelari urgenti.
  2. Con ordinanza n. 69 del 06.04.2023 il Tribunale concedeva la sospensiva richiesta, ritenendo opportuno mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione nel merito del giudizio connesso ai ricorsi n. 461/2022 R.G. e n. 467/2022 R.G che erano già stati calendarizzati all’udienza odierna.
  3. Con memoria difensiva di identico contenuto depositata l’08.04.2023 sia nel ricorso n. 461/2022 R.G. che nel ricorso n. 147/2023 R.G. il ricorrente insisteva sulle conclusioni già rassegnate nei precedenti atti difensivi.
  4. All’udienza pubblica del 10 maggio 2023, la difesa erariale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso n. 461/2022 R.G. per sopravvenuta carenza di interesse.

La causa quindi veniva introitata per la decisione.

  1. Innanzitutto il Collegio dispone ex art. 70 c.p.a. la riunione dei due ricorsi per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, riservando a separato provvedimento la decisione del ricorso n. 467/2022 R.G. inerente ad atti consequenziali all’interdittiva per cui è causa (e non solo) adottati dal Comune di Palmi e dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria.
  2. L’eccezione di improcedibilità del ricorso n. 461/2022 R.G. sollevata dalla difesa erariale è infondata.

Il tema processuale del rapporto tra il ricorso presentato contro una prima interdittiva (n. 461/22 R.G.) e quello autonomamente presentato contro una seconda interdittiva di conferma (n. 147/22 R.G.) rilasciata a seguito di remand giudiziale, è già stato affrontato dalla Sezione nella sentenza n. 348/2019 intervenuta proprio sul sindacato di legittimità delle interdittive che hanno coinvolto a più riprese la società -OMISSIS-.

La soluzione maturata in quell’occasione, ribadita implicitamente nel grado di appello (v. Cons. Stato sez. III, n. 4979/2020), nel senso di escludere l’improcedibilità del primo ricorso rispetto al secondo qualunque sia l’esito positivo o negativo, dello scrutinio di merito intorno a quest’ultimo, va mantenuta a fortiori nella controversia in esame.

Rinviando alla giurisprudenza già richiamata in quel precedente (cfr. Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018, n. 4938), si deve dare continuità al principio per cui un’eventuale pronuncia estintiva in rito del giudizio, adottata a seguito dell’emanazione del provvedimento di riesame, “risulta lesiva per entrambe le parti in lite: a) per il ricorrente, poiché– se il ricorso risulta fondato– egli ha titolo alla definitiva rimozione dall’ordinamento del provvedimento impugnato e può, in presenza di tutti i relativi presupposti, chiedere il risarcimento del danno conseguente alla emanazione del provvedimento di cui sia stato ritualmente e fondatamente dedotta l’illegittimità; b) per la stessa amministrazione, poiché anch’essa ha titolo alla sentenza che si pronunci sulla fondatezza del ricorso e sulla legittimità dell’atto impugnato, in quanto – se il ricorso risulta infondato – la sentenza di reiezione comporta la caducazione del provvedimento emesso in sede di riesame e la reviviscenza degli effetti dell’atto sospeso in sede cautelare”.

Ne discende la conclusione, già condivisa da questo Tribunale, che “l’emanazione di un ulteriore provvedimento ‘di riesame’ – in dichiarata esecuzione di una ordinanza cautelare – non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, o la cessazione della materia del contendere, a maggior ragione quando il provvedimento ‘ulteriore’ è del medesimo contenuto sostanziale di quello già impugnato” (TAR Reggio Calabria 17 dicembre 2018 n. 753 con ampi riferimenti giurisprudenziali).

Tale conclusione si consolida vieppiù al raffronto con la vicenda oggetto del presente giudizio in cui si registra la proposizione nel primo ricorso di un cumulo oggettivo di domande, una di annullamento e una di risarcimento dei danni, in forma specifica e per equivalente, derivanti dall’eventuale illegittimità del provvedimento impugnato.

Su entrambe le domande, del resto, pur in modo non del tutto perspicuo (v. pag. 53 del ricorso n. 461/2022), il ricorrente ha manifestato espressamente l’interesse alla decisione “ai fini risarcitori”.

Si rende pertanto opportuno procedere all’esame di entrambi i ricorsi come sopra riuniti.

  1. Sgombrato il campo dalle questioni processuali, il Collegio procede senz’altro a scrutinare nel merito il primo dei due ricorsi (n. 461/22 R.G.), ossia quello proposto per l’annullamento dell’interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria il 12.09.2022 sull’istanza di aggiornamento ex art. 91 co. 6 D.lgs. n. 159/2011 di precedente inibitoria adottata il 05.02.2019 nei confronti dell’impresa -OMISSIS- di -OMISSIS-.

Muovendo dalle questioni di illegittimità costituzionale poste con i primi due motivi di ricorso, il Collegio ne rileva la manifesta infondatezza alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n.180/2022 e n. 57/2020.

I dubbi di costituzionalità dell’art. 92 del D.lgs. n. 159/2011 investono la norma nella parte in cui non prevede deroghe all’adozione della interdittiva antimafia se venissero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia, come invece accade nell’ipotesi delle comunicazioni antimafia.

Osserva il Collegio che la ricorrente riproduce le medesime questioni di legittimità costituzionale formulate rispettivamente dal Tribunale di Palermo con ordinanza 10 maggio 2018, già dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 2020 n. 57, e dal TAR Reggio Calabria con ordinanza n. 11.12.2020 n. 732, dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 2022 n. 180.

Ha osservato la Corte, in particolare, che “L’informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto nei confronti dell’attività privata delle imprese oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa non viola il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata perché, pur comportandone un grave sacrificio, è giustificata dall’estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana“; “l’ampio potere amministrativo non si può ritenere sproporzionato rispetto all’interesse della collettività al mantenimento di una situazione di concorrenza sul mercato, la cui tutela impone di colpire in anticipo il grave e pericoloso fenomeno mafioso (Corte Costituzionale, 26.03.2020, n. 57).

Con sentenza n. 180 del 19 luglio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 92, D.lgs. 159/2011, sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 4 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal comma 5 dell’art. 67 del medesimo decreto legislativo, quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia (v. anche TAR Reggio Calabria 20 marzo 2023 n. 252).

19.1. Nell’ambito del primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, altresì, l’incostituzionalità dell’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui non prevede l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa contemplate dalla disposizione in parola anche a beneficio del imprenditore non occasionalmente agevolato dalla mafia ma, ciò nondimeno, legato da parentele a soggetti presuntivamente mafiosi.

Posta in questi termini, l’eccezione è irrilevante e comunque manifestamente infondata, sia perché nel ricorso non vengono sufficientemente declinati quali sarebbero i parametri costituzionali effettivamente violati e sotto quale specifico profilo, sia perché l’art. 94 bis richiede quale unico presupposto per l’applicazione delle misure alternative a quella di tipo interdittivo la riconducibilità dei tentativi di infiltrazione criminosa “a situazioni di agevolazione occasionale” a prescindere dalla sussistenza di controindicati rapporti di parentela.

Il primo motivo è, quindi, infondato.

  1. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la contrarietà del provvedimento interdittivo rispetto a svariati parametri costituzionali (art. 3, 27, 111 Cost.) e convenzionali (art. 6 paragrafi 2 e 3 del Trattato CEDU), lamentando l’inadeguatezza della regola del “più probabile che non” quale criterio probatorio per stabilire induttivamente la presenza di situazioni di permeabilità mafiosa condizionanti l’attività economica della singola impresa.

Secondo la difesa del ricorrente, il rischio di condizionamento non potrebbe valutarsi sulla base del criterio del “più probabile che non”, mutuato dal diritto civile, perché non permetterebbe di riscontrare con alcuna certezza, nei limiti delineati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale, l’esistenza di una contiguità, compiacente o soggiacente, a consorterie mafiose.

Il motivo è infondato.

Come è noto, ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell’inferenza logica, sicché, in definitiva, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (v. Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).

La costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già chiarito, a partire dalla fondamentale sentenza n. 1743/2016, che “il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva ad essa conforme, da aversi qui per richiamata).

Si è anche affermato che a sostegno del provvedimento interdittivo possono essere poste situazioni indiziarie, le quali sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale (v. Corte Cost. 26 marzo 2020, n. 57) nel cui ambito deve ritenersi pienamente ammissibile il richiamo delle misure adottate, benché per mere finalità cautelari, dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale. In merito, la giurisprudenza ha inoltre precisato che “la formula “elastica” adottata dal legislatore nel disciplinare l’informativa interdittiva antimafia su base indiziaria riviene dalla ragionevole ponderazione tra l’interesse privato al libero esercizio dell’attività imprenditoriale e l’interesse pubblico alla salvaguardia del sistema socio-economico dagli inquinamenti mafiosi, dove il primo, siccome non specificamente tutelato dalla Cedu né riconducibile alla sfera dei diritti costituzionali inviolabili, si rivela recessivo rispetto al secondo, siccome collegato alle preminenti esigenze di difesa dell’ordinamento contro l’azione antagonistica della criminalità organizzata” (così T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1017).

Essenziale– nell’ottica costituzionale così come in quella convenzionale (v. ex multis, Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione quinta, sentenza 26 novembre 2011, Gochev c. Bulgaria) – è che il “successivo sindacato giurisdizionale sull’atto adottato dal Prefetto che è pieno ed effettivo, in termini di full jurisdiction, anche secondo il diritto convenzionale, come ha riconosciuto la stessa Corte Cost. nella sentenza n. 57 del 26 marzo 2020, perché non solo investe, sul piano della c.d. tassatività sostanziale, l’esistenza di fatti indicatori di eventuale infiltrazione mafiosa, posti dall’autorità prefettizia a base del provvedimento interdittivo, ma sindaca anche, sul piano della c.d. tassatività processuale, la prognosi inferenziale circa la permeabilità dell’impresa, nell’accezione, nuova e moderna, di una discrezionalità amministrativa declinata in questa delicata materia sotto l’aspetto del ragionamento probabilistico compiuto dall’Amministrazione (v. TAR Napoli, sez. I, 7 gennaio 2022 n.126; Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022 n. 1694).

A queste condizioni, il criterio del “più probabile che non” è conforme, dunque, al sistema della Convenzione EDU e della Costituzione (v. Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).

Il mezzo di critica, pertanto, non può essere condiviso.

  1. Venendo al terzo motivo di ricorso, è necessario premettere che il provvedimento impugnato è la risposta all’istanza di riesame dell’interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria il 03.07.2019, la cui legittimità è stata definitivamente dichiarata con sentenza passata in giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4979/2020 cit.).

Le regole cui deve ispirarsi l’Autorità amministrativa nel valutare correttamente l’istanza di riesame di una informazione interdittiva sono funzionalmente diverse da quelle che presiedono il momento genetico di prima emissione della stessa.

Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale “In caso di domanda diretta ad ottenere un provvedimento di ritiro o di revoca di un’interdittiva, collegate alla affermata rilevanza di sopravvenienze e fatti nuovi asseriti come favorevoli al soggetto inciso, la Prefettura può limitarsi: 1) a verificare se la domanda sia accompagnata da un fatto realmente nuovo, perché sopravvenuto ovvero non conosciuto, che possa essere ritenuto effettivamente incidente sulla fattispecie; 2) a valutare quindi se possano ritenersi venute meno quelle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in precedenza ritenute prevalenti sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso. In caso di esito negativo di detta verifica, la Prefettura può semplicemente limitarsi a prendere atto della inesistenza di profili nuovi rilevanti e, di conseguenza, adottare un atto di natura confermativa; ciò, a maggior ragione, se la legittimità della precedente misura interdittiva non è mai stata posta in discussione o è stata confermata da successive pronunce giurisdizionali” (cfr. TAR Reggio Calabria 5 luglio 2019 n. 444).

Sul punto, si è altresì stabilito che il decorso del termine annuale, ai sensi dell’art. 86, comma 2, D.lgs. n. 159/2011, non produce di per sé la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, il quale, una volta spirato il termine suindicato, dovrebbe considerarsi tamquam non esset, ma produce l’effetto strumentale e procedimentale di imporre all’Autorità prefettizia il riesame della vicenda complessiva, ossia dei sintomi di condizionamento dai quali era stato ricavato il pericolo d’infiltrazione, ai fini dell’aggiornamento della originaria prognosi interdittiva.

Questa conclusione interpretativa risulta coerente con l’esigenza di non prefissare rigidamente la durata della vita del provvedimento interdittivo, ma di commisurarla alla reale natura ed intensità dell’esigenza preventiva cui lo stesso è preordinato, consentendo al soggetto interessato, titolare quantomeno di un potere di impulso, ed all’Amministrazione di apprezzare, in relazione alla concreta situazione ostativa ed alla potenzialità evolutiva che la stessa presenta, la sussistenza dei presupposti per procedere alla revisione, in chiave liberatoria, del provvedimento originario. (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2021, n. 8309).

La giurisprudenza ha così puntualizzato che il venire meno delle circostanze rilevanti di cui all’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, non dipende dal mero trascorrere del tempo in sé ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venire meno la portata sintomatica, in quanto ne controbilanciano, smentiscono o superano la forza indiziante (v. Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3915; TAR Napoli, sez. I, 11 maggio 2021 n. 3113).

  1. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato si fonda sulla mancata allegazione, in sede di istanza di aggiornamento, di “fatti nuovi ed ulteriori” capaci di sovvertire l’apprezzamento negativo sotteso all’originaria misura interdittiva ed ispirato alla non ancora del tutto scemata attualità del rischio di permeabilità della società agli interessi della criminalità organizzata.

Ragioni di sinteticità impongono di non ripercorrere per esteso le vicende, più o meno remote nel tempo, che hanno riguardato la -OMISSIS- sulle quali si appunta diffusamente il ricorrente, bastando riportare la sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 4079/2020 che, con riguardo all’interdittiva emessa nei confronti della società in discorso, ha ricostruito l’“estrema gravità” del quadro indiziario, senza che il ricorrente riuscisse “in alcun modo a dimostrare che l’attività economica esercitata da -OMISSIS-, nell’ottica preventiva che contraddistingue l’informazione antimafia quale forma di più avanzato contrasto all’insidia della mafia, non possa essere influenzata da logiche e interessi di stampo mafioso, direttamente riconducibili all’appartenenza dei due soci, accomandatario e accomandante nonché coniugi, a due famiglie della cui mafiosità non è lecito dubitare, al di là della diretta adesione degli stessi al codice delinquenziale della ‘ndrangheta…Tanto basta a destituire di fondamento le censure dedotte dagli appellanti, i quali invano si sforzano di dimostrare che detta società si sia sempre basata esclusivamente sulla forza lavoro ed economica dei soci, se su questi grava il fortissimo sospetto che non siano né possano davvero ritenersi estranei o indifferenti a logiche, interessi e profitti di derivazione illecita, a cominciare dal traffico di sostanze stupefacenti, come la Corte d’Appello non ha mancato di evidenziare per -OMISSIS-” (§§ 30.7-30.8 sentenza cit.).

  1. Alla stregua di quanto premesso, reputa il Collegio che, stante l’inadeguatezza dell’approccio difensivo sotto questo specifico profilo, l’impugnata interdittiva resista alle censure formulate dal ricorrente per le seguenti ragioni:

-non sembrano individuabili, dalla disamina dell’istanza di riesame, elementi nuovi tali da ritenere travisato quanto allegato dalla Prefettura nel gravato provvedimento, risolvendosi le traiettorie contestative in un’inammissibile critica retrospettiva di fatti e/o situazioni indiziarie (rapporti di contiguità della Nautica 2020 con ambienti mafiosi favoriti dal compromesso rapporto parentale di -OMISSIS- sia con il padre Rocco e il fratello Tiberino, gravati entrambi da precedenti penali di indiscutibile spessore che con i cognati rinviati a giudizio per un reato “spia”, accertata presenza di non sporadiche frequentazioni con soggetti controindicati), “storicamente” accertati e “coperti” dal giudicato amministrativo, laddove già dedotti o deducibili;

– non giova neppure l’insistito richiamo della difesa del ricorrente al Decreto n. 2/2013 della Corte d’Appello di Reggio Calabria-Sezione Misure di Prevenzione, nella parte in cui si enfatizza la “marcata evanescenza” del quadro indiziario circa l’appartenenza di -OMISSIS- al sodalizio mafioso facente capo al padre e al fratello, argomento già ridimensionato dalla sentenza n. 4079/2020 del Consiglio di Stato (cfr. §§ 30.4-30.5 “La stessa Corte d’Appello di Reggio Calabria ha infatti evidenziato che, in un contesto di indiscussa mafiosità della famiglia -OMISSIS-, gli esiti delle indagini eseguite a carico di -OMISSIS- inducono il sospetto che egli – a prescindere da un carisma mafioso che, forse, gli è appartenuto ma del quale, nell’incartamento processuale, non vi è adeguato riscontro – si sia dedicato ad illeciti, penali e non, di notevole gravità…30.5. L’appartenenza ad una famiglia mafiosa di assoluto rilievo nel panorama delinquenziale di Gioia Tauro, ai cui traffici illeciti non risulta egli stesso estraneo, come è emerso in sede investigativa, ha consentito una sicura affermazione nel settore economico della nautica da diporto a -OMISSIS-, che ha sposato -OMISSIS-, socio accomandante, sorella di -OMISSIS- e -OMISSIS-, arrestati all’esito dell’operazione di polizia giudiziaria “-OMISSIS-” in quanto appartenenti alla cosca -OMISSIS-, così rafforzando e rinsaldando con tale vincolo matrimoniale il legame tra le due cosche”);

– posto che i risultati delle “indagini difensive”, compiute ai sensi dell’art. 371 bis c.p.p, non sono utilizzabili come prove raccolte in un diverso giudizio penale, esse rivestono nell’ambito del procedimento amministrativo, né più né meno, che la valenza di mere dichiarazioni soggettive liberamente valutabili (e valutate) dalla Prefettura alla luce del complesso quadro indiziario emergente dagli atti istruttori.

Rispetto ai dati investigativi precedentemente acquisiti, cristallizzati nel tempo e convalidati in sede giurisdizionale, le indagini difensive svolte nel 2020 (v. doc. allegato alla memoria del 02.10.2022 di parte ricorrente) non appaiono conferire elementi di decisiva e riscontrata discontinuità (che non avrebbero potuto essere allegati prima), tali da consentire un aggiornamento ed una rilettura del quadro indiziario in senso attualmente favorevole al ricorrente.

Esemplificando: sulla affermata assenza di ingerenze pericolose dei parenti di -OMISSIS- e di quelli della di lui moglie nella gestione aziendale, le dichiarazioni delle persone intervistate (v. -OMISSIS- e altri), al netto della loro attendibilità soggettiva non verificata né verificabile dall’Autorità amministrativa, riguardano in versione tardivamente retrospettiva il tema della comprovata influenza del rapporto parentale già sfavorevolmente apprezzato dal giudice di primo e di secondo grado. Lo stesso dicasi per la ritenuta irrilevanza delle controindicate frequentazioni attribuite al ricorrente che, pur risalenti nel tempo, hanno concorso a persuadere la Prefettura del rischio di un allora attuale condizionamento criminoso della -OMISSIS-.

non risulta sufficiente la designazione di un organismo di vigilanza e controllo, in quanto risulta per tabulas (v.doc. n. 3 di parte ricorrente) che il titolare designato ha accettato la nomina il 03.06.2020 e fino al 31.12.2020, sicché resta oggettivamente in dubbio che alla data in cui si è svolta l’audizione finalizzata a valutare l’istanza di riesame l’organismo di vigilanza fosse in concreto operante;

– non risulta neppure sufficiente a scongiurare il rischio di condizionamento criminoso la redazione di un modello organizzativo e gestionale prodotto in formato “standard”, privo di data (v. docc. n. 5 e n. 6 di parte ricorrente), mancando agli atti ogni evidenza sia sulla effettiva operatività delle misure di prevenzione in concreto adottate da certificarsi in sede di monitoraggio e di controllo;

– la pericolosità dell’influenza parentale del ramo della famiglia -OMISSIS-, cui appartiene la moglie del ricorrente e socia della -OMISSIS-, non si presenta a tal punto affievolito da rassicurare la fuoriuscita della stessa compagine sociale dal cono d’ombra della mafia, anzi.

Definendo l’operazione di polizia “-OMISSIS-”, la sentenza del Tribunale di Palmi emessa il 18.07.2020, di cui non è stata data la prova del passaggio in giudicato, ha assolto i cognati del ricorrente -OMISSIS- e -OMISSIS- dal reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), ma ha condannato il primo a cinque anni di reclusione per il reato di associazione a delinquere semplice (art. 416 co.1 c.p.) nell’ambito di un procedimento penale nel quale risultavano coinvolti a pieno titolo, e poi severamente condannati, individui ritenuti intranei” alle cosche mafiose dominanti nel territorio.

Nella sentenza (pag. n. 61) si legge che l’attività imprenditoriale di -OMISSIS-, pur non sfruttando metodi mafiosi in grado di consentirgli di ricoprire ruoli di vertice della cosca -OMISSIS—OMISSIS-, era “stata precipuamente finalizzata a conseguire appalti pubblici con modalità illegali che gli hanno consentito di massimizzare i profitti” servendosi di “una struttura illecita…funzionale a drenare stabilmente denaro in danno degli enti appaltanti” (pag. n. 70)

Ciò non pare deporre nel senso di un definitivo dissolvimento del contesto familiare e territoriale cui la -OMISSIS- si ritrova ancora fragilmente esposta, attentando ancora una volta al suo completo e rassicurante reingresso in un circuito economico legale del tutto affrancato da contaminazioni criminali potenzialmente provenienti dall’esterno.

  1. Quanto all’oggettiva rilevanza dei nuovi fatti portati dalla Prefettura a carico di -OMISSIS- il Collegio osserva che:

– sempre sul versante compromesso della famiglia -OMISSIS-, il ricorrente tende ingiustamente a sfumare la sentenza del Consiglio di Stato n. 2712/2022 che ha confermato l’interdittiva emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 20.07.2012 a carico di -OMISSIS-, nipote di -OMISSIS- e titolare dell’impresa individuale -OMISSIS-, nonché figlio di -OMISSIS-, sorella dello stesso, già sottoposta a misura di prevenzione e coinvolta come terza interessata nel sequestro aziendale della -OMISSIS-.

In quella decisione si sono definitivamente confermati gli stretti rapporti di parentela del giovane titolare dell’impresa con soggetti attinti da misure di prevenzione proprio per il ritenuto collegamento con consorterie di tipo mafioso, nonché le frequentazioni del medesimo con altri soggetti interessati da precedenti penali e/o di polizia al tempo dell’adozione della misura interdittiva tra i quali proprio lo zio, impegnato nello stesso settore della nautica.

Tali rilievi, visti dall’angolo visuale impugnatorio, non sarebbero più attuali in quanto pertinenti a fatti verificatisi nel 2012 in un contesto familiare ed ambientale completamente mutato rispetto all’oggi. Prova ne sarebbe (pag. 32 ricorso) che lo stesso -OMISSIS-, stando al resoconto delle indagini difensive, avrebbe sempre ricoverato le proprie imbarcazioni per attività di rimessaggio e di manutenzione presso il cantiere di terzi nel porto di Palmi e non presso quello gestito dallo zio -OMISSIS- sito nel porto di Taureana di Palmi, quasi a volerne significare il “concreto” distacco dal giro d’affari della società -OMISSIS-.

La tesi non persuade, risentendo di una impostazione parcellizzata ed “atomistica” dei fatti posti a sostegno dell’interdittiva da valutarsi, invece, in una prospettiva prognostica di insieme, connotata, nel caso di specie, dall’ampiezza del reticolo parentale che interessa famiglie con interessi economici convergenti nello stesso settore commerciale e aventi lo stesso bacino territoriale d’utenza, di guisa che è del tutto logico e ragionevole prefigurare come attendibile l’eventuale rischio di “contagio” tra le due imprese.

È noto poi che “il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l’irrilevanza della “risalenza” dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento” (cfr. Cons. Stato sez. III, 9 dicembre 2021 n. 8187);

– il rilevato coinvolgimento di -OMISSIS- nel procedimento penale per gestione illecita dei rifiuti (art. 188 D.lgs n. 152/2006) in concorso con altri soggetti colpiti da informazione interdittiva (v. avviso conclusione indagini preliminari emesso dalla Procura presso il Tribunale di Palmi il 09.03.2022-doc. n. 11 di parte resistente), pur strettamente non attinenti a reati “spia”, consente di attualizzare e rivalutare la continua propensione di -OMISSIS- di operare al confine dell’illecito.

Nello specifico, le giustificazioni allegate dal ricorrente a pag. 12 della memoria prodotta in sede procedimentale (v. all. VII alla documentazione depositata il 02.10.2022) non paiono suffragate da alcun circostanziato riscontro documentale e non escludono che i pacifici rapporti commerciali con società già interdette, o in procinto di esserlo, possano rappresentare l’ “occasione” per subire il rischio di condizionamenti criminosi provenienti dall’esterno, oltre a quelli già accertati e connaturati ai controindicati legami familiari.

È indubbio, infatti, che “uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa – di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia – è identificabile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale” (v. Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2021 n. 7890).

Per quanto fin qui argomentato, il terzo motivo di ricorso merita sicuro rigetto, dal momento che dalle accennate sopravvenienze fattuali emerge, in positivo, una non ancora maturata soluzione di continuità e/o cesura di rapporti tra la gestione della società ricorrente ed ambienti e/o familiari e/o situazioni che la sembrano tuttora esporre a tentativi di infiltrazione criminosa ricondotti in passato a situazioni di comprovata agevolazione mafiosa.

  1. La Prefettura di Reggio Calabria, tuttavia, ha proceduto all’esame dell’interdittiva emessa in danno della società -OMISSIS- senza tener conto in sede di riedizione del potere della eventuale ricorrenza dei presupposti legittimanti l’applicazione di misure alternative a quella inibitoria, così incorrendo nella violazione dell’art. 94 bisD.lgs n. 159/2011 (v. pag. 50 del ricorso).

In altri termini, l’Autorità procedente non risulta aver espressamente chiarito se gli elementi valorizzati in sede di riesame dal ricorrente possano valere in subordine a ricondurre, dequotandoli, i tentativi di infiltrazione mafiosa a situazioni di agevolazione non più cronica ma occasionale, favorendo l’avvio di un percorso di “decontaminazione” della società onde restituirla al libero mercato attraverso gli strumenti di controllo, diretti o diretti, previsti dalla norma recentemente introdotta nell’ordinamento.

Sotto lo specifico profilo di censura dedotto, il motivo di gravame è fondato.

  1. L’art. 94 bisD.lgs n. 159/2011 prescrive che il Prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure di prevenzione collaborativa indicate dalla lett.a) alla lett. e) della medesima disposizione.

Come già precisato da un recente indirizzo della Sezione (v. TAR Reggio Calabria 3 maggio 2023 n. 392) “Con la misura di prevenzione collaborativa, prevista dall’art. 94 bis del codice antimafia introdotta dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, si struttura un nuovo modello collaborativo con il mondo produttivo che modula l’afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all’effettivo grado di compromissione dell’impresa rispetto al contesto criminale.

Tale provvedimento si pone come alternativa all’informazione antimafia interdittiva, ed è attivabile nei casi in cui l’influenza mafiosa abbia un’intensità tale da farla reputare esclusivamente occasionale.

L’impresa raggiunta dal provvedimento, pur continuando ad operare nel proprio settore economico, preservando i propri contratti d’appalto, è tenuta ad adottare modelli aziendali orientati all’auto accreditamento della propria affidabilità imprenditoriale (self cleaning) e a fornire comunicazioni inerenti la propria vita economica e imprenditoriale che consentiranno ai componenti del Gruppo Interforze Antimafia per la provincia di Reggio Calabria di monitorare il suo comportamento operativo, escludendo in tal modo che possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa”.

Al pari dell’omologo strumento del controllo giudiziario previsto dall’art. 34 bis D.lgs. n. 159/2011, anche con le misure di prevenzione collaborativa si persegue l’obiettivo di “decontaminare” le attività imprenditoriali sostanzialmente sane (o non del tutto compromesse) e restituirle al libero mercato, attraverso un sistema informato al principio di progressività delle misure di prevenzione, che si intensifica o si riduce in misura proporzionale al “bisogno di prevenzione” dell’operatore economico.

La vicinanza sistematica tra le misure di collaborazione preventiva e il controllo giudiziario ex art. 34 bis D.lgs. n.159/2011 risulta, infatti, confermata dal dato normativo, e segnatamente dalle disposizioni con cui il legislatore ha definito i rapporti tra questi due istituti.

Il riferimento corre, in particolare, all’art. 34 bis, co. I, D.lgs. n. 159/2011, che, come modificato dall’art. 47 D.l. n. 152/2021, consente al Tribunale di disporre il controllo giudiziario anche in sostituzione delle nuove misure di cui all’art. 94 bis n.159/2011.

In questo modo il legislatore ha aperto la strada ad una forma di cooperazione partecipata, questa volta però non tra impresa e Tribunale, bensì tra impresa e autorità amministrativa, consentendo a quest’ultima di “entrare” in azienda e verificare la presenza o meno dei pericoli di infiltrazione mafiosa, senza però esporla al rischio di una paralisi e salvaguardando apprezzabilmente la continuità di esercizio.

L’unica differenza è che si tratta di un controllo “amministrativo” che, in caso di esito positivo, anticipa e sostituisce il controllo giudiziario, e in caso di insuccesso ne ritarda o ne rende solo eventuale l’applicazione.

  1. Desta sicuro interesse, in considerazione della parziale novità del tema di indagine, il rapporto tra la conferma dell’interdittiva maturata all’esito del giudizio di riesame e l’applicazione e/o modulazione di misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011 ovvero se la “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni criminose sia automaticamente preclusa dal rinnovato accertamento dello statusdi impresa mafiosa (o contigua alla mafia), anche quando ciò sia dipeso da “influenze” che, pur essendo state durature in passato, siano successivamente divenute solo “occasionali” e potenzialmente rimovibili a breve-medio termine per il futuro.

Alla stregua di un criterio interpretativo di ordine teleologico, l’ampio e diversificato ventaglio di misure alternative previsto dall’art. 94 bis deve essere comunque vagliato nei suoi presupposti applicativi anche prima dell’adozione dell’informazione interdittiva di conferma, atteso l’obbligo posto in capo alla Prefettura di verificare motivatamente se i fatti del riesame siano idonei a far degradare la condizione permeabilità mafiosa dell’impresa da cronica ad occasionale, pur senza spingere l’organo amministrativo ad emanare misure immediatamente e definitivamente liberatorie.

Diventa allora dirimente il significato concreto da attribuire al concetto giuridico indeterminato della “occasionalità” che diventa il parametro che orienta la discrezionalità amministrativa, in quanto indica il livello del rischio così come accertato all’attualità e consente al contempo una valutazione prognostica sulla base degli elementi che in concreto caratterizzano la fattispecie.

La giurisprudenza di legittimità, nel delineare il presupposto dell’agevolazione occasionale, ha chiarito che “la verifica dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, pertanto, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dalla suddetta disposizione, ivi compresi gli obblighi informativi e gestionali previsti dal comma 3 dell’art. 34-bis in esame (cfr. Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, -OMISSIS- 02; Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, -OMISSIS-, -OMISSIS-). L’istanza proveniente dall’impresa deve quindi essere accolta se la interferenza o le infiltrazioni rilevate dall’interdittiva antimafia non costituiscano un dato cronicizzato bensì solo “occasionale” quindi superabile attraverso un percorso virtuoso che consenta concretamente all’impresa di “bonificarsi” riallineandosi con il contesto economico sano ed affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’ambito dell’apprezzamento del giudice della prevenzione, sulla istanza di controllo volontario, ricomprende necessariamente e con carattere di decisività, le concrete possibilità dell’azienda di compiere “fruttuosamente” il cammino verso il “riallineamento con il contesto economico sano”, anche attraverso i controlli e le sollecitazioni che il giudice può rivolgere nel guidare l’impresa infiltrata attraverso l’amministratore giudiziario”(Sezioni unite, n. 46898 del 26/09/2019, -OMISSIS- in motivazione)” (cfr. Cass. Pen, Sez. I, n. 4052 del 20.12.2021; Id, Cass. Pen. n. 14.09.2021 n. 46799).

Il Prefetto, così come accade per il giudice della prevenzione, dovrà servirsi del materiale probatorio reso disponibile dall’impresa istante per decidere se essa, grazie all’applicazione della misura, possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli “eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l’impresa” che – subìti in passato secondo le indagini prefettizie – hanno fatto scattare l’interdizione amministrativa.

I presupposti in tal caso vengono dati, sul piano formale, dalla presentazione di un’istanza di riesame basata su fatti nuovi non completamente liberatori per l’impresa richiedente; sul piano sostanziale, dalla “bonificabilità” della stessa da analizzare-in termini prognostici- rispetto ad un dato patologico già acquisito, sbarrando l’acceso alla misura in caso di confermata cronicità dell’infiltrazione e consentendolo, con strumenti duttili da adeguare alla realtà contingente, nella diversi ipotesi di effetti reversibili (ed in tal senso occasionali) dell’inquinamento mafioso.

  1. In ragione dell’accertata violazione dell’art. 94 bisD.lgs. n. 159/2011, il ricorso n. 461/2022 R.G. è fondato e l’interdittiva adottata dalla Prefettura in data 12.09.2022 deve essere annullata in parte qua, mentre va rigettata, tenuto conto anche dell’esito della fase cautelare, la domanda di risarcimento del danno sia in forma specifica che per equivalente, in quanto non provata né in ordine all’anné in ordine al quantum debeatur.
  2. Venendo al ricorso n. 147/2023 R.G, preliminarmente il Collegio non può che stigmatizzare la condotta processuale del ricorrente che, dopo aver peraltro dichiaratamente rinunciato ai termini a difesa all’esito della camera di consiglio del 05.04.2023, ha depositato immediatamente prima, durante e persino dopo l’odierna udienza di discussione una mole ingente di documenti in palese violazione delle più elementari regole del contradditorio processuale.

Di questi documenti, prodotti in giudizio tardivamente ai sensi dell’art.73 co.1 c.p.a, non si terrà, dunque, conto ai fini della decisione.

  1. Oggetto della presente impugnazione è l’informazione interdittiva prot. n. 0002725 del 09.01.2023 con cui la Prefettura di Reggio Calabria, nel confermare il contenuto della precedente prot. n. 103993 del 12.09.2022, ha anche esplicitato le ragioni del mancato accesso della società interdetta alle misure di prevenzione collaborativa.

Vengono dedotti due gruppi di censure: il primo gruppo (pag. da 1 a 41) contesta nuovamente il merito della valutazione prognostica compiuta dalla Prefettura in sede di riesame dell’interdittiva prot. n. 17162 del 05.02.2019; il secondo (pag.42-43) appunta le critiche sulla scelta insufficientemente e contraddittoriamente motivata di emettere l’informazione interdittiva anziché adottare le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011.

Il ricorso è infondato.

Nella parte in cui esso critica il provvedimento da ultimo impugnato per gli stessi vizi inficianti l’interdittiva del 12.09.2022 e cioè la pretesa illegittimità costituzionale della normativa antimafia, la violazione di principi costituzionali e convenzionali in relazione al criterio inferenziale del “più probabile che non”, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, l’irragionevolezza e l’illogicità manifesta, argomentando che il vincolo parentale non si tradurrebbe più in una concreta contiguità della società con ambienti malavitosi, il Collegio rinvia a quanto già sopra illustrato sopra per ribadirne l’infondatezza (v.§§ 21-22-23).

  1. Il motivo relativo all’impossibilità di richiedere la documentazione antimafia nei confronti della -OMISSIS-, in quanto impresa attualmente titolare di concessioni e/o autorizzazioni e/o licenze dal valore inferiore a 150.000,00 euro, è inammissibile per carenza di interesse trovandoci in sede di aggiornamento ex art. 91 co. 6 D.lgs. n. 159/2011 e non di originaria adozione della misura inibitoria; in ogni caso esso è infondato nel merito (v. TAR Reggio Calabria 30 dicembre 2019 n. 748 che richiama Cons. Stato, sez. III, 14 giugno 2017 n. 2926).
  2. Non sussiste il denunciato vizio di carenza e contraddittorietà di motivazione nell’aver negato alla -OMISSIS- la possibilità di essere destinataria di misure amministrative ex art. 94 bisD.lgs. n. 159/2011.

In seguito all’ordinanza cautelare n. 235/2022, la Prefettura ha, come si è detto, riaperto l’istruttoria al solo fine di esplicitare se i tentativi di infiltrazione mafiosa, ravvisati-ma non solo- nella perdurante pericolosità dei rapporti parentali di -OMISSIS-, fossero riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.

L’Amministrazione resistente, nel negare l’applicazione dell’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2021, ha fatto leva sul “valore sintomatico e indiziario dei fatti e delle circostanze espresse nel provvedimento interdittivo del 12 settembre 2022, dai quali si desume la persistenza del pericolo di condizionamenti di tipo mafioso sull’impresa in esame, di carattere non occasionale” aggravato “da un organigramma aziendale estremamente ridotto” avente “una base familiare”.

Orbene, se in linea di principio è del tutto evidente che la tipologia di struttura societaria e/o la “consistenza” dell’organigramma aziendale non possono essere in assoluto ostativi all’adozione delle misure alternative (più ridotta è la dimensione organizzativa della società più agevole e diretta può essere la vigilanza prescritta ab externo), è altrettanto ragionevole attendersi che la Prefettura ne “contestualizzi” la rilevanza in rapporto al presupposto delle misure stesse (“occasionalità”) e alla probabilità o meno di successo della loro futura applicazione.

Nella vicenda in esame, per rigettare la richiesta di riesame, il Prefetto ha dimostrato la persistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – ha desunto, come si è detto, l’attuale pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata a fronte degli insufficienti elementi di “novità” allegati dal ricorrente.

A tale riguardo, il provvedimento prefettizio sembra aver dato motivatamente conto che il pericolo di infiltrazione mafiosa è stato desunto dal riscontro di indizi di contiguità della società, non occasionale ma cronica, della -OMISSIS- ad ambienti della criminalità organizzata tramite i controindicati rapporti di parentela di -OMISSIS- con esponenti della criminalità organizzata e le successive relazioni d’affari da costui tenuti con soggetti colpiti da informazioni interdittive.

E questo è ampiamente sufficiente, nel corretto giudizio formulato dalla Prefettura di Reggio Calabria, per far ritenere che la -OMISSIS–presentando oltretutto inalterata la propria compagine societaria avente una spiccata vocazione familiare-perduri nella sua vicinanza ad ambienti e/o contesti controindicati, subendone la relativa influenza e a far considerare la situazione di potenziale permeabilità criminosa allo stato non emendabile attraverso un percorso di bonifica e radicale risanamento della società interdetta.

  1. Per le ragioni suesposte, dei ricorsi proposti e successivamente riuniti, il primo (n. 461/2022 R.G.) merita di essere accolto limitatamente alla violazione dell’art. 94 bisD.lgs. n. 159/2011, con compensazione delle spese, mentre il secondo (n. 434/19 R.G.) va respinto in quanto infondato, con conseguente legittimità del contenuto confermativo dell’interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria il 12.09.2022 e condanna secondo il principio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, così provvede:

  1. Quanto al ricorso n. 461/22 R.G, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ai sensi e nei limiti di cui in motivazione. Rigetta la domanda risarcitoria. Compensa le spese.
  2. Quanto al ricorso n. 147/2023 R.G., lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione statale resistente, delle spese che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore

Alberto Romeo, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea De Col Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO

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