Contratti pubblici – Informativa interdittiva – Parentela – Plurimi familiari con precedenti penali – Rilevanza per numero e qualità – Respinge.

ECLI:IT:TARRC:2023:408SENT

Pubblicato il 04/05/2023

  1. 00408/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00385/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Galluzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), non costituita in giudizio;

per l’annullamento

dell’informazione antimafia a carattere interdittivo prot. n. 29656 del 16 marzo 2020 emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Reggio Calabria e della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. Con il provvedimento prot. n. 29656 del 16 marzo 2020 il Prefetto di Reggio Calabria ha emesso a danno della ricorrente un’informazione interdittiva antimafia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011.

Il provvedimento interdittivo (adottato a seguito di richieste della Regione Calabria e dell’ARCEA) evidenzia che la ricorrente è legata da stretti rapporti di parentela con soggetti controindicati. La stessa, in particolare, risulta essere:

– coniugata e convivente con -OMISSIS-: condannato con sentenza della Corte d’Assiste d’Appello di Reggio Calabria dell’8 ottobre 2002 per favoreggiamento personale; ripetutamente controllato con soggetti controindicati;

– figlia di -OMISSIS-: condannato con sentenza della Corte d’Assiste d’Appello di Reggio Calabria del 2 luglio 1965 alla pena di anni 13 di reclusione per omicidio; già socio accomandante della -OMISSIS- di -OMISSIS-, destinataria di certificazione antimafia interdittiva, ora -OMISSIS-. con socio unico, dal 2018 in amministrazione giudiziaria (operazione -OMISSIS-);

– sorella di -OMISSIS-, socio della -OMISSIS-;

– sorella di -OMISSIS- gravata da pregiudizi e titolare dell’omonima impresa in amministrazione giudiziaria dal 2017;

– cognata di -OMISSIS- (marito di -OMISSIS-): segnalato per intestazione fittizia di beni; institore dell’impresa -OMISSIS-; interessato nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-” per associazione di tipo mafioso ed estorsione (il procedimento penale è stato archiviato nei suoi confronti con provvedimento del 16 settembre 2008), amministratore e socio di società destinatarie di sequestro preventivo;

– cognata di -OMISSIS-: amministratore unico e socio con il 50% della -OMISSIS- e con il 5% della -OMISSIS- destinataria di certificazione antimafia.

La Prefettura ha ritenuto, altresì, che gli elementi innanzi specificati devono essere inquadrati nel contesto ambientale di San Procopio che … si caratterizza per l’egemonia della cosca “-OMISSIS-”; – Il clan mafioso sopracitato è stato coinvolto in importantissime operazioni di polizia che fotografano la capacità pervasiva della ‘ndrangheta di infiltrarsi in tutti i settori dell’economia.

Ha altresì sottolineato che la materia delle erogazioni in agricoltura, i cui destinatari possono peraltro fruire di finanziamenti pubblici o contributi o agevolazioni di natura fiscale e previdenziale, è esposta a ingerenze criminali: tale criticità è stata colta dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha aggiunto all’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 il comma 1 bis, in base al quale “l’informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi comunitari per un importo superiore a 5.000 euro.

  1. Con ricorso notificato in data 10 luglio 2020 e depositato il successivo 7 agosto la ricorrente è insorta contro tale provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
  2. Violazione, ad opera del comma 1-bis dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, dell’art. 3 della Costituzione e dell’art. 39 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea

Lamenta la ricorrente che il comma 1-bis dell’art. 91 D.Lgs. n. 159/2011, individuando ingiustificatamente una soglia applicativa molto bassa (pari ad € 5.000,00), comporterebbe un ingiustificato trattamento differenziato per le imprese agricole rispetto alla generalità delle imprese, pur sussistendo, al contrario, valide ragioni per riconoscere alle aziende del settore primario un trattamento meno penalizzante.

  1. Violazione, ad opera degli artt. 91, 92 e 93, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del principio del contraddittorio sancito dall’art. 41 della Carta dei Diritti fondamentale della Unione Europea del 7 dicembre 2000, facente parte del catalogo dei principi generali del Diritto dell’Unione in base all’art 6, par 3 del Trattato sull’Unione Europea

Il d.lgs. 159/2011 sarebbe, inoltre, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il provvedimento interdittivo sia preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011 – Le “informazioni antimafia” devono intendersi misure anticipatorie e serventi rispetto a procedimenti penali o di prevenzione

L’informazione prefettizia dovrebbe avere effetti limitati nel tempo e contenuto anticipatorio, servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione, tra cui in primo luogo quelle connesse al perseguimento delle finalità del procedimento penale e di prevenzione, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà d’impresa in vista dell’intervento dell’autorità giudiziaria.

Dal venir meno di questa natura anticipatoria e servente deriverebbe la incompatibilità con la Carta Costituzionale delle informazioni antimafia.

  1. Eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento di fatto

L’informazione interdittiva impugnata si limiterebbe a desumere elementi indiziari dai rapporti di parentela della ricorrente.

Gli elementi di controindicazione a carico dei familiari, tuttavia, non sarebbero desunti da condanne per reati di mafia ma solo dalla loro qualità di imputati per reati di altra natura o da semplici segnalazioni a loro carico o, ancora, dalla loro presunta vicinanza a consorterie criminali.

Questo modus procedendi, si presterebbe a una pluralità di considerazioni critiche:

  1. la “conoscenza/conoscibilità”, da parte dell’imprenditore, della stessa esistenza del fattore di controindicazione.
  2. tali informazioni sono ricavate da banche dati a disposizione delle forze di polizia e, in particolare, dalla banca dati definita con la sigla SDI (sistema di indagine).

I dati inseriti in questa banca dati, tuttavia, non sempre sono aggiornati risultando, pertanto, come controindicati soggetti che hanno a loro carico solo segnalazioni, a prescindere dagli eventuali sviluppi delle indagini.

Tale anomalia sarebbe evidente con riferimento, nel caso di specie, a -OMISSIS- (suocero di -OMISSIS-, sorella della ricorrente) che, dopo essere stato sottoposto alla sorveglianza speciale ed essere stato destinatario di confisca dell’intero patrimonio, è stato dichiarato soggetto non pericoloso con decreto della Corte d’Appello di Reggio Calabria solo dopo l’avvenuto decesso. Anche il figlio e la nuora sarebbero stati ingiustamente coinvolti in due procedimenti penali perché accusati di essere suoi prestanome.

  1. In data 9 febbraio 2023 la ricorrente ha versato in atti il dispositivo della sentenza del Tribunale di Palmi n. -OMISSIS-/2021 dando così atto dell’assoluzione del fratello -OMISSIS- dai reati a lui ascritti nell’ambito del processo penale scaturito dall’operazione “-OMISSIS-”.

Con memoria depositata il 17 febbraio 2023 ha, infine, insistito per l’accoglimento del ricorso osservando:

– con particolare riferimento alla dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, come a seguito delle recenti novità normative sia previsto l’obbligo per la Prefettura di comunicare preventivamente all’impresa l’avvio del procedimento preordinato all’applicazione di una misura interdittiva;

– con riferimento al quadro indiziario il venire meno, con l’assoluzione di -OMISSIS-, di uno dei suoi elementi costituitivi.

  1. La Prefettura si è costituita in giudizio il 17 marzo 2023 versando in atti la nota del Comando Provinciale di Reggio Calabria del 20 novembre 2018 richiamata nel provvedimento interdittivo ed eccependo, con memoria depositata il 19 marzo 2023, la tardività del deposito dell’istanza di fissazione. Ha concluso, pertanto, per la declaratoria della estinzione del giudizio in quanto perento ai sensi del combinato disposto degli articoli 71, comma 1, e 81 c.p.a. atteso che l’istanza di fissazione è stata depositata solo il 3 settembre 2021, ovvero oltre un anno dal deposito del ricorso effettuato in data 7 agosto 2020.
  2. All’udienza pubblica del 22 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
  3. Ritiene preliminarmente il Collegio che sia infondata l’eccezione di perenzione sollevata dall’avvocatura erariale atteso che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, alla data di presentazione dell’istanza di fissazione (3 settembre 2021) il termine di cui all’art. 71, comma 1, c.p.a. non era ancora decorso.
  4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la irragionevolezza dell’articolo 91, comma 1 bis del D.lgs. 159/2011 nella parte in cui prevede che l’informativa antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi comunitari per un importo superiore a 5.000 euro, con evidente disparità di trattamento rispetto alle imprese operanti in tutti gli altri settori per i quali, invece, la soglia è fissata in € 150.000,00.

La questione di illegittimità costituzionale così prospettata è, tuttavia, irrilevante ai fini della definizione del giudizio non avendo parte ricorrente rappresentato né, tanto meno, dimostrato che l’individuazione di una soglia diversa avrebbe comportato la inapplicabilità all’azienda agricola di cui è titolare della previsione di cui al richiamato comma 1 bis dell’art. 91.

Ritiene, peraltro, il Collegio che non sussista la dedotta disparità di trattamento attesa la notoria appetibilità alle organizzazioni criminali dell’accesso ai fondi pubblici e, in particolare, ai fondi comunitari, che giustifica la scelta del legislatore di prevedere una disciplina in parte differenziata.

  1. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la incompatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 93 del codice antimafia nella parte in cui non prevedono che la Prefettura comunichi al destinatario del provvedimento interdittivo l’avvio del relativo procedimento.

Osserva preliminarmente il Collegio che il comma 2 bis dell’art. 92 del D.lgs. n. 159/2011, così come modificato dall’articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che “Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. […]”.

Tale disposizione non è, tuttavia, applicabile al caso in esame, relativo ad una informativa interdittiva adottata prima della sua entrata in vigore.

Ciò posto, richiamando l’orientamento consolidatosi prima della novella normativa e fatto proprio anche da questo Tribunale (v. sentenza n. 589 dell’8 luglio 2021), osserva il Collegio come la Corte di Giustizia UE, con ordinanza del 26 maggio 2020 C-17/20, abbia dichiarato manifestamente irricevibile la questione sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, in ordine alla carenza di contraddittorio procedimentale in sede antimafia, perché il giudice del rinvio non aveva dimostrato l’esistenza di un criterio di collegamento tra il diritto dell’Unione e l’informazione antimafia e le conseguenze interdittive che da essa derivano.

Tanto premesso, anche a non voler tener conto della circostanza che l’odierna ricorrente non ha nemmeno dedotto, e tanto meno dimostrato, la rilevanza transfrontaliera della questione sollevata con il motivo in esame né quale sia il concreto criterio di collegamento con la normativa eurounitaria, limitandosi a richiamare solo la ridetta ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, rileva il Collegio, che se questa materia è governata dalla logica preventiva, tuttavia, come insegna la giurisprudenza amministrativa con l’autorevole avallo della Corte Costituzionale, i limiti posti alle garanzie procedimentali sono bilanciati dal sindacato pieno esercitato dal Giudice Amministrativo sui fatti posti alla base dell’interdittiva.

In altre parole, le valutazioni tecnico-discrezionali del Prefetto in ordine al pericolo che un’impresa venga piegata alle scelte ed agli indirizzi delle consorterie criminali, devono essere assoggettate ad un vaglio giurisdizionale completo ed effettivo, preceduto da un esame sostanziale della consistenza e della coerenza degli elementi raccolti (in termini Corte Costituzionale, sentenza 26 marzo 2020 n. 57).

In sostanza, il pieno sindacato sui fatti posti alla base dell’interdittiva, esercitato tenendo conto delle allegazioni della parte privata, consente di attuare nel processo quel contraddittorio che l’esigenza di contrastare efficacemente le mafie impedisce nel procedimento.

Pertanto l’articolo 6 CEDU non è violato se il destinatario del provvedimento interdittivo abbia la possibilità, come nel caso di specie è in effetti avvenuto, di sottoporre al Giudice Amministrativo i propri rilievi in ordine alle circostanze ed agli indizi che hanno indotto l’autorità prefettizia ad adottare il provvedimento (in termini, Consiglio di Stato sezione III, sentenza 6 maggio 2020 n. 2854, TAR Reggio Calabria, sentenza 9 dicembre 2020 n. 695).

  1. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente, richiamata la normativa in materia di prevenzione del fenomeno mafioso, lamenta che gli effetti temporalmente indefiniti del provvedimento interdittivo sarebbero inconciliabili con la Carta Costituzionale, venendo meno il carattere cautelare ed anticipatorio che dovrebbe, invece, caratterizzarlo.

Il motivo, oltre ad essere inammissibile per genericità in quanto con lo stesso parte ricorrente non formula alcuna specifica contestazione contro il provvedimento impugnato, è infondato in ragione di quanto espressamente previsto dall’articolo 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale l’informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi.

La Corte Costituzionale ha sottolineato la rilevanza del carattere temporaneo della misura interdittiva, da cui deriva la necessità, alla scadenza del termine, di “procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, con l’effetto, in caso di conclusione positiva, della reiscrizione nell’albo delle imprese artigiane, nella specie, e in generale del recupero dell’impresa al mercato. E va sottolineata al riguardo la necessità di un’applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile” (sentenza n. 57/2020 cit.).

  1. È infine infondato anche l’ultimo motivo di ricorso con cui parte ricorrente contesta la illegittimità del provvedimento interdittivo sotto i profili della carenza di motivazione e del travisamento dei fatti.

10.1. Ritiene il Collegio che gli elementi individuati dall’autorità prefettizia nella motivazione dell’impugnata interdittiva, considerati nel loro complesso, siano idonei a supportare la formulata prognosi di permeabilità dell’impresa a condizionamenti della criminalità organizzata e che, pertanto, lo stesso non possa ritenersi affetto dai vizi indicati in ricorso.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 57/2020 già richiamata) ha precisato come derivi “dalla natura stessa dell’informazione antimafia che essa risulti fondata su elementi fattuali più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari. […] l’atto implica una valutazione tecnico-discrezionale dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, e se, da una parte, deve considerare una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011: quali i cosiddetti delitti spia), altri, a condotta libera, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che «può» desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata» (citato art. 91, comma 6).

Le situazioni indiziarie potranno, pertanto, essere desunte, oltre che dai provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale, anche dalle sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa, nonché, come nel caso di specie, dai rapporti di parentela o dai contatti o rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia.

L’interdittiva antimafia costituisce, invero, una misura preventiva che prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti, che si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente e che è volta a colpire l’azione della criminalità organizzata.

Per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.

Ai fini dell’adozione, del provvedimento interdittivo occorre, pertanto, non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata (TAR Reggio Calabria, sentenza n. 695 del 26 novembre 2018).

Quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la riferita logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto.

10.2. Nel caso di specie, appare significativa la complessa rete di rapporti parentali messa in evidenza dall’autorità prefettizia e non efficacemente contestata dalla ricorrente.

Le circostanze evidenziate dall’autorità prefettizia, afferenti ai vincoli di parentela della ricorrente con il marito (condannato per favoreggiamento personale e ripetutamente controllato con soggetti gravati da pregnanti pregiudizi penali, anche appartenenti alla famiglia “-OMISSIS-”, come dà atto la nota informativa del Comando Provinciale di Carabinieri di Reggio Calabria del 20 novembre 2018), con il padre ed il fratello (soci di società già destinataria di provvedimento interdittivo), con la sorella -OMISSIS- (anch’essa gravata da pregiudizi penali ed a sua volta legata da rapporti di affinità con soggetti controindicati), con il cugino -OMISSIS- (segnalato in banca dati per estorsione e minaccia e legato da stretti rapporti di parentela con appartenenti alla cosca di ‘ndrangheta degli -OMISSIS- con pregiudizi per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) costituiscono elementi che, complessivamente considerati, forniscono significativi indizi del pericolo di infiltrazione mafiosa, e che presentano requisiti di concretezza e di attualità dai quali può, legittimamente, desumersi il pericolo che l’azienda della ricorrente possa essere infiltrata dalla mafia, stante che peraltro la stessa non ha smentito di intrattenere rapporti con i citati congiunti.

Come già evidenziato, possono, invero, rilevare i rapporti di parentela, ove gli stessi, come nel caso di specie, per numero e qualità, risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata (cfr. TAR Napoli Sez. I, 9 dicembre 2019 n. 5796), soprattutto in contesti territoriali (come quello di San Procopio che si caratterizza per l’egemonia della cosca “-OMISSIS-”) ed economici (come quello delle attività agricole che usufruiscono di fondi comunitari), notoriamente esposti al pericolo di inquinamento mafioso.

Si tratta insomma di uno “spaccato” parentale particolarmente intenso e pregnante, espressivo di quella tipica “influenza di fatto” che, all’interno di una “famiglia”, può condizionare, in modo più o meno consapevole ed occasionale e pur sempre secondo i criteri della verosimiglianza, i titolari di un’impresa e i familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi, laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, in un’ottica probabilistica, che l’impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere “coordinate”, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata.

10.3. A fronte di un tale complesso e circostanziato quadro indiziario, la ricorrente si è limitata ad osservare che i pregiudizi e le segnalazioni a carico dei familiari potrebbero non essere noti al destinatario del provvedimento interdittivo.

La considerazione, oltre ad essere rimasta del tutto indimostrata ed anzi smentita dagli stretti legami familiari che legano la ricorrente ai soggetti controindicati ai quali il provvedimento interdittivo si riferisce (il coniuge convivente, il padre, le sorelle), è peraltro irrilevante non potendo ritenersi sufficiente ad escludere il rischio di condizionamento dell’attività imprenditoriale.

10.4. Parte ricorrente ha, inoltre, contestato che le banche dati di cui le forze di polizia si avvalgono potrebbero non essere aggiornate.

Ha rappresentato, a tal fine, che -OMISSIS- (suocero della sorella -OMISSIS-), dopo essere stato sottoposto alla sorveglianza speciale ed essere stato destinatario di confisca dell’intero patrimonio, è stato dichiarato soggetto non pericoloso con decreto della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 3 luglio 2019.

Di tale circostanza il provvedimento interdittivo non darebbe atto.

Neanche tale dato è, tuttavia, sufficiente a smentire la valenza del quadro indiziario rappresentato dall’autorità prefettizia atteso che, come già rilevato e come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, “gli elementi raccolti ai fini dell’interdittiva antimafia non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento a carico dell’impresa attenzionata da parte della criminalità organizzata” (Cons. Stato Sez. III, sentenza n. 5143 del 7 novembre 2017).

10.5. Né giova alla parte ricorrente la documentazione versata in atti in data 9 febbraio 2023 (dispositivo della sentenza del Tribunale di Palmi n. -OMISSIS-/2021) atteso che, secondo il principio tempus regit actum, la legittimità di un atto amministrativo deve essere accertata avendo riguardo allo stato di fatto e di diritto che sia effettivamente esistente al momento della sua adozione.

Con particolare riguardo alle informative interdittive, deve, invero, richiamarsi il principio, più volte espresso dalla giurisprudenza, secondo cui la legittimità della valutazione prefettizia, trasfusa nel provvedimento di interdizione antimafia, va esaminata alla stregua della situazione di fatto esistente al momento della sua adozione; i fatti sopravvenuti al provvedimento interdittivo esulano dal giudizio di legittimità potendo, invece, costituire oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione competente in sede di aggiornamento del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 4 gennaio 2022, n. 21; Id., 14 settembre 2018, n. 5410).

  1. In conclusione, alla luce di quanto rilevato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore

Alberto Romeo, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agata Gabriella Caudullo Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO

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