ECLI:IT:TARCZ:2023:1326SENT

Antimafia – Informativa interdittiva – Annullamento in I grado – Giudicato- Interdittiva sopravvenuta fondata sui medesimi fatti – Violazione del giudicato ex art – 21- septies L.241/90 – Illegittimità – Accoglie.

Pubblicato il 25/10/2023

  1. 01326/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00192/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 192 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l’annullamento

dell’informazione antimafia interdittiva e del contestuale decreto di rigetto dell’istanza di iscrizione nella white list prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Vibo Valentia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. L’impresa -OMISSIS-, operante nel settore dell’edilizia, ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, adottata dal Prefetto di Vibo Valentia ex artt. 84, 91 D. Lgs. n. 159/2011, a seguito del diniego del rinnovo di iscrizione in white list dalla medesima richiesto. La determinazione afflittiva dà conto che il -OMISSIS- nei confronti dell’impresa deducente è stato emesso un precedente diniego di iscrizione in white list con informazione antimafia interdittiva, annullato dalla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo, passata in giudicato per mancata impugnazione. In pari data è stato anche emesso un provvedimento interdittivo nei confronti dell’impresa di -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-, provvedimento inizialmente annullato in primo grado con sentenza n. -OMISSIS- ma poi divenuto nuovamente efficace a seguito dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, su appello del Ministero dell’Interno, gravata a sua volta per revocazione.

Nelle more della definizione del giudizio d’appello riguardante l’informativa di -OMISSIS-, l’esponente in data -OMISSIS- ha acquisito il complesso aziendale dell’impresa del padre, la cui interdittiva, in quel momento, risultava annullata in primo grado dal T.a.r.

In base ad una relazione della Guardia di Finanza del -OMISSIS- è tuttavia emerso uno stretto legame tra le due imprese, nonché a carico del padre del titolare dell’impresa ricorrente -dopo la pronuncia del Consiglio di Stato n. -OMISSIS– una condizione di soggezione alla criminalità organizzata derivante dai rapporti con -OMISSIS-, inquisito per fatti di ‘ndrangheta e destinatario di interdittiva antimafia.

Sulla scorta del ricostruito quadro è stata pertanto emanata la gravata informativa, della quale è prospettata l’illegittimità per violazione ed elusione del giudicato, per violazione degli artt. 84, 91 e 92 D. Lgs. n. 159/2011 e vizio di eccesso di potere.

  1. Resiste il Ministero dell’Interno.
  2. Con ordinanza n. -OMISSIS-, inoppugnata, è stata accolta la domanda di tutela cautelare.
  3. All’udienza pubblica del 18 ottobre 2023, in vista della quale l’esponente ha depositato una memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
  4. Il ricorso è fondato, essendo suscettibile di favorevole vaglio, in linea con gli assunti espressi in sede cautelare, la censura di la nullità del provvedimento impugnato per violazione del giudicato della sentenza n. -OMISSIS-.

In particolare, alla luce dei rilievi difensivi dell’esponente, l’informativa interdittiva del -OMISSIS-, poi annullata dalla richiamata pronuncia n. -OMISSIS-, è stata emessa per le medesime ragioni indicate nella determinazione gravata.

Dalle emergenze documentali risulta infatti che all’epoca -OMISSIS- il -OMISSIS- ha stipulato un contratto di fornitura di 11 balaustre con -OMISSIS-, da installare presso il -OMISSIS-. Il sig. -OMISSIS-, allora dipendente dell’impresa del padre, sarebbe quindi giunto presso -OMISSIS-, per scaricare le balaustre, a bordo di un veicolo di lavoro intestato a -OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa individuale destinataria di informazione interdittiva antimafia e alla quale la -OMISSIS- si era rivolta per ottenerne il noleggio.

Tale episodio ha quindi determinato l’emissione delle due informazioni interdittive nei confronti dell’impresa di -OMISSIS- e dell’impresa del figlio -OMISSIS-.

Per come anticipato, l’informativa interdittiva emanata all’impresa ricorrente è stata annullata con sentenza del T.a.r. n. -OMISSIS-, passata in giudicato per mancata impugnazione.

Tale pronuncia, nello specifico, ha premesso che: “… il provvedimento impugnato si fonda eminentemente sulle seguenti circostanze: -) il ricorrente, figlio e dipendente di -OMISSIS-, titolare di altra impresa incaricata dall’Amministrazione di lavori di montaggio 11 balaustre in ferro presso il -OMISSIS-, sarebbe giunto alla -OMISSIS- per effettuare il lavoro a bordo dell’automezzo targato -OMISSIS-, intestato a -OMISSIS-, imprenditore già interdetto, in uno con i fratelli (già dipendenti di questo) -OMISSIS- e -OMISSIS, figli di -OMISSIS-, ritenuto contiguo alla locale di ‘ndrangheta di -OMISSIS-; -) il Sig. -OMISSIS-, padre del ricorrente, aveva acquistato le 11 balaustre (ringhiere) in ferro, necessarie ad effettuare il lavoro, dalla ditta individuale -OMISSIS-, moglie di -OMISSIS-, in passato dipendente di impresa interdetta, che incaricò i -OMISSIS-della consegna; -) l’avere il -OMISSIS- quale dipendente anche il figlio di sorvegliato speciale di pubblica sicurezza e destinatario in due occasioni di avviso orale. L’informativa fonda, dunque, il giudizio di pericolo di infiltrazione su rapporti del ricorrente e del padre con i fratelli -OMISSIS-e sui pregiudizi dell’altro dipendente dell’impresa appaltatrice”.

La sentenza ha quindi statuito «Quanto al primo elemento parte ricorrente ha contestato in fatto l’elemento centrale addebitatogli di essere giunto nella -OMISSIS- nell’auto di -OMISSIS- ed in compagnia dei suoi fratelli, affermando essere piuttosto giunto con la propria auto -chiedendo l’esibizione dei filmati di ingresso della -OMISSIS- per comprovare la sua ricostruzione-, e la modesta rilevanza del rapporto contrattuale con la ditta della -OMISSIS-.

Le contestazioni del -OMISSIS- colgono nel segno.

In primo luogo, infatti, è rimasto indimostrato “il contestato episodio che rappresenterebbe il principale, se non l’unico, elemento fattuale dotato di significativo valore inferenziale” (v. motivazione ordinanza appello cautelare): l’Amministrazione non ha dato prova della circostanza che il ricorrente giunse sull’auto dei fornitori presso la -OMISSIS- e l’opposta tesi del ricorrente risulta suffragata dal comportamento processuale della P.A. resistente la quale non ha dato seguito alla richiesta del Collegio di produzione dei richiesti filmati (v. art. 64 co. 4 c.p.a.). In secondo luogo il rapporto di fornitura da parte della -OMISSIS- risulta di natura occasionale e non significativa di infiltrazione dei -OMISSIS-nella ditta -OMISSIS- posto che -) questo ha dimostrato che la fornitrice ha somministrato merce di importo pari ad appena 500 € più Iva ed aveva al momento del contratto esibito l’autocertificazione antimafia (v. contratti con allegati in fasc. ricorrente), -) che non risultano altri rapporti tra i -OMISSIS-/la -OMISSIS- ed i -OMISSIS-, -) la buona fede di questi apparrebbe confermata dall’essere la consegna 7 di materiale ferroso dai fornitori avvenuta presso la -OMISSIS- presso cui l’opera doveva essere eseguita dall’impresa edile -OMISSIS-. 2.2. In secondo luogo l’assunzione del figlio (incensurato) di un soggetto destinatario di misure di prevenzione (risalenti e non antimafia) è elemento fattuale scollegato dall’altro ora esaminato, non è di per sé significativa dell’ingerenza di quest’ultimo sulla vita imprenditoriale. 2.3. Sconfessano, inoltre, il quadro indiziario a supporto del pericolo di infiltrazione vari rapporti di polizia che, diversamente dalla nota dei Carabinieri richiamata dall’informativa, affermano espressamente l’insufficienza di elementi per affermare il collegamento alla mafia dell’impresa (v. in particolare note Cat. -OMISSIS–OMISSIS-^/-OMISSIS- del -OMISSIS- e n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Questura di Vibo Valentia; n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Provinciale della Guardia di Finanza)».

Tanto chiarito, la gravata informativa interdittiva ripropone i medesimi elementi fattuali vagliati dalla pronuncia del T.a.r. n. -OMISSIS-, reintroducendoli in modo surrettizio mediante il richiamo alla sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, di riforma della decisione di annullamento dell’informativa adottata nei riguardi di -OMISSIS-.

Nella specie, a seguito della decisione n. -OMISSIS- il Prefetto di Vibo Valentia ha adottato una nuova statuizione restrittiva antimafia, basata sullo stesso compendio di circostanze disatteso dalla decisione annullatoria, configurandosi pertanto un vizio di legittimità, censurabile dalla parte in via cognitoria-impugnatoria, rappresentato dalla violazione del giudicato ex art. 21-septies L. n. 241/1990, proprio in quanto l’informativa n. -OMISSIS-contiene una prognosi di infiltrazione mafiosa in contrasto con le statuizioni in sentenza n. -OMISSIS– (ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 17 luglio 2023, n. 2341).

Si aggiunga a ciò che nei confronti della pronuncia n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato è stato altresì accolto il ricorso per revocazione con la decisione n. -OMISSIS-, che in fase rescissoria ha disposto il rigetto del relativo appello avanzato dalla difesa erariale avverso la sentenza del T.a.r. n. -OMISSIS-, con la quale, in conformità al medesimo sostrato argomentativo già cristallizzato nel dictum n. -OMISSIS-, era stato disposto l’annullamento dell’informativa irrogata nei confronti dell’impresa di -OMISSIS-.

  1. Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente declaratoria di nullità dell’informativa interdittiva antimafia n. -OMISSIS-e assorbimento delle residue censure.
  2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara la nullità del provvedimento impugnato.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 4.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore

Simona Saracino, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Arturo Levato Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

CategoryAntimafia, Sentenza
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