Autorizzazioni e concessioni – Uso di terreni demaniali – Diniego – Per informativa antimafia a carico di familiare convivente – Illegittimità – Effetti interdittivi nei confronti di soggetti diversi dal destinatario – Esclusione – Valutazione del rischio di infiltrazione antimafia – Competenza del Prefetto – Accoglie.

ECLI:IT:TARRC:2023:619SENB

Pubblicato il 20/07/2023

  1. 00619/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00352/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Luca, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

– del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19 aprile 2023 con cui il Comune di San Luca ha rigettato la domanda di “concessione terreni comunali 2023”;

– di ogni atto presupposto e propedeutico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, quale titolare di una impresa individuale dedita alla coltivazione agricola associata all’allevamento di bestiame, corrente nel territorio comunale di San Luca, ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19 aprile 2023, con cui il Comune di San Luca ha rigettato la sua richiesta di concessione, per l’anno 2023, di terreni appartenenti al patrimonio dell’ente, ad uso pascolo/agricolo/zootecnico.

1.2 Il provvedimento di diniego in parola risulta motivato in ragione della convivenza del ricorrente con un congiunto, destinatario dell’interdittiva antimafia prot. n. 101745 del 6.09.2022, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria. Tale interdittiva, ad avviso del Comune di San Luca, sarebbe riferibile anche al ricorrente, quale familiare convivente, ex art. 85 comma 3 D.lgs. n. 159/2011, e ciò osterebbe alla concessione, in favore di quest’ultimo, dell’uso di terreni comunali.

  1. Tra i motivi di gravame proposti (“1. Sul rigetto della concessione in fida del pascolo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 85 in relazione all’art. 84 del d.lgs. n. 159/11. Illegittimità sub specie di eccesso di potere per motivazione illogica e/o insufficiente”; “2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma III, d.lgs. n. 159/11”) vi è quello secondo cui il Comune di San Luca, opponendo quale ragione del diniego la pretesa valenza interdittiva nei confronti dell’odierno ricorrente dell’informativa antimafia che ha colpito il relativo congiunto, avrebbe esercitato “prerogative riservate al Prefetto”, con ciò violando le disposizioni di cui agli artt. 84 e 92 D.lgs. n. 159/2011.
  2. Il Comune di San Luca, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
  3. In occasione della camera di consiglio del 19 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione, anche in vista di una possibile definizione della stessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
  4. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
  5. Coglie nel segno la censura secondo cui il Comune di San Luca, nel denegare l’istanza di concessione in uso di terreni demaniali, ha violato le disposizioni normative di cui agli artt. 84 e ss. D.lgs. n. 159/2011.

Queste ultime, infatti, riservano al Prefetto, e non anche all’amministrazione comunale destinataria di una istanza ampliativa, il potere di effettuare la preliminare e propedeutica valutazione circa l’eventuale sussistenza di pericoli di infiltrazione mafiosa a carico del richiedente, anche in ragione della posizione dei relativi familiari conviventi, ex art. 85 comma 3 D.lgs. n. 159/2011.

  1. In conclusione, il ricorso è fondato, in adesione della preliminare ed assorbente censura sopra scrutinata.

Ne consegue l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19 aprile 2023 adottato dal Comune di San Luca il quale, quale effetto conformativo della presente decisione, a fronte dell’istanza presentata dal ricorrente, dovrà interessare la competente Prefettura di Reggio Calabria, ex art. 84 e ss. D.lgs. n. 159/2011.

  1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19 aprile 2023 adottato dal Comune di San Luca, ai sensi, nei termini e con gli effetti conformativi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di San Luca al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

Alberto Romeo, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Mazzulla Caterina Criscenti
 

IL SEGRETARIO

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