Antimafia – Informativa interdittiva – Attività di fiorista in prossimità di cimitero – Parentela – Rilevanza – Respinge.

ECLI:IT:TARRC:2023:408SENT

Pubblicato il 20/06/2023

  1. 00532/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00506/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 506 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Luppino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G.- Prefettura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
Comune di -OMISSIS- (RC), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previsa sospensione dell’efficacia,

-dell’interdittiva antimafia ex art. 91 e 100 D.lgs. n. 159/11 nei confronti della impresa individuale -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-.2021 a mezzo pec, nonché di ogni atto preordinato, consequenziale e connesso;

-della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.2021 emessa dal Comune di -OMISSIS- nei confronti dell’impresa individuale -OMISSIS- con la quale si dispone la revoca dell’assegnazione del posteggio fisso su area pubblica per l’esercizio di vendita piante e fiori in area antistante il cimitero comunale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. A seguito della richiesta inoltrata dal Comune di -OMISSIS- (RC) ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011, la Prefettura di Reggio Calabria ha adottato in data -OMISSIS-.2021 un’informazione interdittiva nei confronti del ricorrente, titolare dell’omonima ditta individuale avente sede legale in -OMISSIS- (RC) in -OMISSIS- ed impegnata nel commercio di piante e fiori presso un’area pubblica davanti al cimitero comunale.
  2. La Prefettura ha desunto l’esistenza di un pericolo di condizionamento mafioso della ditta in parola da una pluralità di dati investigativi, tutti incentrati: a) sui controindicati e ramificati rapporti di parentela del ricorrente e del di lui padre convivente -OMISSIS- con zii e cugini intranei alla omonima cosca criminosa notoriamente strutturata sul territorio (trattasi del ceppo degli -OMISSIS- -OMISSIS-, in gran parte protagonisti di importanti operazioni di polizia quali “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” e legati al traffico internazionale di sostanze stupefacenti di cui erano ritenuti i “broker”- o, come -OMISSIS-, arrestati per mafia nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-”); b) sulla coincidenza della sede dell’impresa con la residenza anagrafica di -OMISSIS- e del padre -OMISSIS-, già sottoposto in passato a misura di prevenzione personale e condannato per spaccio di sostanza di stupefacenti ed estorsione; c) sull’elevata frequenza-nel settore delle autorizzazioni comunali- di infiltrazioni criminali e di gestioni apparentemente regolari, ma di fatto riconducibili a consorterie criminali; d) sulla struttura a base sostanzialmente individuale della ditta del ricorrente e) sul compromesso contesto territoriale in cui opera la ditta medesima, dettato dallo scioglimento del Comune di -OMISSIS- per infiltrazioni mafiose che ha imposto la richiesta della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 100 D.lgs. n. 159/2011.
  3. In conseguenza dell’adottata informativa, il Comune ha revocato, in pari data, l’assegnazione del posteggio fisso su area pubblica dove il ricorrente svolgeva la sua attività di vendita.
  4. Con ricorso notificato il 06.10.2021, quest’ultimo impugnava entrambi i provvedimenti, il primo in via autonoma e il secondo in via derivata, articolando due gruppi di censure: 1) violazione di legge (artt. 84, 91 D.lgs. n. 159/2011), assenza e/o travisamento dei presupposti per l’adozione della misura interdittiva, nonché carenza di motivazione e di istruttoria; 2) illegittimità costituzionale dell’art. 93 co. 4 e 7 D.lgs. n. 159/2011, in relazione agli artt. 3,24,111 e 6 della CEDU.

In estrema sintesi, egli ha sostenuto, da un lato, l’assenza a suo carico di precedenti penali o di carichi pendenti e, dall’altro, la totale insufficienza del mero dato parentale che non sarebbe qualificato da alcun tipo di cointeressenza economica né da frequentazione con esponenti di associazioni mafiose, seppure a lui legati da rapporti di parentela, ma di fatto sconosciuti.

Ha evidenziato, altresì, che nessuno dei parenti elencati nell’interdittiva gravata si sarebbe mai occupato della gestione dell’azienda e che egli da tempo vive con la compagna e la figlia minore in S. Eufemia di Aspromonte (RC).

Quanto alle sollevate eccezioni di incostituzionalità ne deduce la rilevanza e la non manifesta infondatezza sia sotto il profilo della lesione del contraddittorio procedimentale che sotto quello della “esclusione da parte del giudice delle decadenze e dei divieti previsti, nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia” (viene richiamata l’ordinanza n.732 dell’11 dicembre 2020 di questo TAR).

  1. Con atto di mera forma del 25.10.2021 si è costituita la Prefettura di Reggio Calabria, chiedendo la reiezione del gravame.
  2. Con ordinanza n. 488 del 04.11.2021, confermata in appello (v. ord. Cons. Stato, sez. III n. 66/2022), il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
  3. Con memoria conclusiva del 17.04.2023 la difesa erariale ha argomentato più diffusamente sulle ragioni del rigetto del ricorso.
  4. All’udienza pubblica del 24 maggio 2023 la causa è passata in decisione.
  5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalle sfavorevoli valutazioni prognostiche sommariamente dedotte in sede cautelare.

Va premesso che le contrarie argomentazioni difensive, non valgono a sovvertire l’impianto indiziario composto dalla Prefettura di Reggio Calabria alla stregua degli indicatori “tassativizzanti” elaborati dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale.

I dati istruttori raccolti dall’organo prefettizio formano un quadro di insieme piuttosto convergente nel collocare la ditta individuale del ricorrente al centro di una rete di rapporti parentali e relazionali con soggetti pacificamente riconducibili alla cosca criminale degli “-OMISSIS-” dalla cui influenza non appare ancora completamente sottratta.

È ormai principio acquisito in giurisprudenza che “Il Prefetto adotta legittimamente l’informativa sulla base di elementi sintomatici ed indiziari dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza – quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, il coinvolgimento in un’indagine penale, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi – che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di probabilità che l’attività d’impresa sia in grado, anche in maniera indiretta, di agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata” (cfr. Cons. Stato sez. III, 19 gennaio 2015 n. 115). Lo stesso art. 91 co. 5 D.lgs n. 159/2011 consente al Prefetto di estendere gli accertamenti “pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa”.

In una prospettiva tesa ad apprezzare l’intensità del rapporto di parentela con soggetti intranei e/o contigui alla mafia, la giurisprudenza ha stabilito che: “È legittima l’informativa antimafia basata su rapporti parentali con esponenti della famiglia malavitosa locale, ove la parentela sia ramificata e il destinatario dell’informativa sia un imprenditore singolo (ditta individuale), perché questo può far plausibilmente ritenere che sia più facile un suo condizionamento da parte di esponenti della famiglia malavitosa locale, a differenza di quello che può avvenire nei confronti di una società, composta di più soggetti (v. Cons. Stato, sez.VI, 18 agosto 2010 n.5879; Cons. Stato sez. III, 6 settembre 2012).

  1. Venendo al caso concreto, si deve innanzitutto precisare che il ricorrente è ancora formalmente residente in -OMISSIS- in -OMISSIS-, indirizzo pacificamente coincidente con la residenza del padre -OMISSIS-, di cui è pertanto ragionevole presumere l’abituale frequentazione e condivisione di esperienze professionali e di vita.

Che -OMISSIS- e -OMISSIS- siano o meno effettivamente “conviventi” non assume dunque valenza decisiva ai fini di “destrutturare” il quadro indiziario, anche perché gli elementi fattuali allegati dal ricorrente tesi a collocare la sua dimora reale nel Comune di S. Eufemia di Aspromonte anziché in quello di -OMISSIS- (contratto di locazione privo di sottoscrizione e registrazione; pagamento delle utenze intestate a terze persone) non solo si rivelano di incerta stabilità probatoria, ma si dimostrano, secondo il Collegio, inutili a dimostrare la tesi impugnatoria.

Come ben detto dalla difesa erariale nel corso della discussione, a prescindere dalla prossimità territoriale tra i due paesi (3 Km circa), la circostanza che il ricorrente abbia continuato a mantenere la residenza anagrafica nel Comune di -OMISSIS- presso la sede della ditta tradisce la volontà, tutt’altro che negletta, di non troncare né allentare i significativi legami con il territorio, sfruttando parentele “storiche” (il nonno di -OMISSIS-, indiscusso esponente di vertice della omonima famiglia di ‘ndrangheta, era il custode (cd. “-OMISSIS-”) del cimitero antistante l’area pubblica occupata dall’attività commerciale del ricorrente).

Le parentele controindicate non sono state smentite così come le frequentazioni richiamate dalle note di polizia (v. doc. n. 3 di parte resistente).

  1. In secondo luogo, è dirimente verificare se l’esclusiva rilevanza assegnata dalla Prefettura ai rapporti familiari del ricorrente sia di per sé sufficiente a giustificare la sfiducia delle istituzioni verso una ditta individuale il cui titolare è sì allo stato incensurato, ma pur sempre inserito in uno specifico contesto territoriale notoriamente influenzato dalla presenza costante e pervasiva di un’importante cosca di ‘ndrangheta di cui egli prende il nome.

Si tratta di un campo di indagine già esplorato dalla Sezione nelle sentenze n. 700 del 30 ottobre 2022 e n. 251 del 6 aprile 2021 che, occupandosi di vicende parzialmente sovrapponibili a quella in decisione, hanno stabilito a quali condizioni giuridiche e fattuali il rapporto di parentela può validamente assurgere ad un unico e decisivo fattore indiziario del rischio di condizionamenti criminosi.

Più nel dettaglio, il Tribunale ebbe in quelle occasioni a precisare che “Con riguardo alla rilevanza del rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti o contigui alla criminalità organizzata…va, anche in questa sede, ribadito il costante insegnamento giurisprudenziale, in base al quale il mero rapporto di parentela (o di affinità), in assenza di ulteriori elementi, non è di per sé idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione, in quanto non può ritenersi l’esistenza di un vero e proprio automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell’impresa, che deponga nel senso di un’attività sintomaticamente connessa a logiche e ad interessi malavitosi….Ciò nondimeno, tale elemento – non isolatamente considerato, ma complessivamente riguardato nel novero dei rilievi acquisiti dall’Autorità–ben può assurgere a concorrente (e rilevante) profilo di emersione della tipologia infiltrativa, suscettibile di legittimamente giustificare il contenuto interdittivo dell’informativa….Sotto questo profilo, anche il particolare contesto socio-ambientale può costituire un valido indice di rilevamento della permeabilità mafiosa dell’impresa qualora i soggetti controllati condividono l’ambito finanziario dei rapporti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2014 n. 3595)”.

E ancora che “La giurisprudenza amministrativa poi ha più volte evidenziato che, in punto di rilevanza delle relazioni familiari, vanno evitate soluzioni aprioristiche, essendo detto rapporto il dato storico che forma la premessa minore di un’inferenza calibrata sulla massima d’esperienza secondo cui i vincoli familiari espongono il soggetto all’influenza del terzo. Ma l’attendibilità, in concreto, della deduzione dipende anche da una serie di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l’intensità del vincolo e il contesto in cui si inserisce (in questi termini ex multis, Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2017 n. 3173)”.

Ancora più nello specifico, giova inoltre richiamare la sentenza di questo TAR n. 355/2019 dove si è chiarito che “nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione”.

  1. Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non si è adagiato sul mero richiamo ai rapporti parentali, avendo valorizzato in maniera sufficientemente adeguata altri elementi indiziari che, complessivamente considerati sul piano dell’efficacia preventiva della misura inibitoria, depongono per il rischio di infiltrazione nella vicenda in esame.

Dall’attenta analisi del compendio istruttorio, emerge infatti che:

gran parte degli appartenenti al ceppo dei “-OMISSIS-”, parenti di -OMISSIS- (es. il cugino -OMISSIS-) e di -OMISSIS- (es. i cugini -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-), risultano condannati o arrestati per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (catalogato come reato “spia” ex art. 84 D.lgs. n. 159/2011 co.1 lett. a) che rinvia all’art. 51 co.3 bis c.p.p.) o ancora colpiti (es. -OMISSIS-) dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;

– per il “peso” esercitato sul territorio, testimoniato dalle importanti operazioni antimafia (“-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e altre richiamate dall’informazione interdittiva) il “clan” degli -OMISSIS-, ramo “-OMISSIS-”, appare stabilmente integrato in un contesto parentale ben più ampio di ceppi familiari omonimi, di ritenuta e comprovata caratura mafiosa, che fungono da collante e/o da punto di riferimento anche per la famiglia del ricorrente, se non altro per garantire o aver garantito sicure cointeressenze nella conduzione di affari illeciti, esercitando la propria azione pervasiva in un ben preciso ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria.

Da questo sostrato familiare il ricorrente non ha dimostrato di aver preso consapevolmente le distanze né di essersi dissociato con condotte idonee a segnare una netta cesura rispetto alla controindicata “eredità” parentale, contraddistinta, come si è visto, da specifiche esperienze criminose accomunate da reati legati alla produzione e al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

  1. Quanto appena esposto, in continuità con l’indirizzo assunto anche recentemente dalla Sezione in casi simili (v. TAR Reggio Calabria 3 maggio 2023 n. 393), “disvela uno “spaccato” parentale particolarmente intenso e pregnante, espressivo di quella tipica “influenza di fatto” che, all’interno di una “famiglia”, può condizionare, in modo più o meno consapevole ed occasionale e pur sempre secondo i criteri della verosimiglianza, i titolari di un’impresa e i familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi, laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, in un’ottica probabilistica, che l’impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere “coordinate”, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata”.

In questo senso l’equazione tra rapporto familiare e comunanza di interessi economici non finisce per tradursi in un dato meramente congetturale, ma è suffragata da altri elementi indiziari risultanti dagli atti e da massime di esperienza suscettibili di verifica empirica.

Sotto il profilo appena accennato, il Collegio non può esimersi dal sottolineare che:

– la formale correttezza dell’attività imprenditoriale è, di per sé, insuscettibile di sottrarre quest’ultima al pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, la quale è solita ed interessata ad investire i proventi delle proprie pratiche illecite in imprese operanti secondo criteri di regolarità esteriore, proprio al fine di superare i controlli svolti dagli organi all’uopo deputati e così salvaguardare le proprie ricchezze (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2018 n. 2343);

-se il soggetto destinatario di un’interdittiva, come il ricorrente, è incensurato, ciò è assolutamente irrilevante “non costituendo l’assenza di condanne penali elemento da solo sufficiente ad arginare il pericolo di condizionamenti mafiosi (condizionamenti che, al contrario, risultano tanto più probabili nell’ambito di un contesto malavitoso – quale quello che qui emerge – nel cui ambito i vincoli di parentela assumono un’importanza del tutto preminente)… è dato di comune esperienza, poi, che le formazioni mafiose siano solite servirsi di persone incensurate, ma pur sempre legate da “coperture” familiari per perseguire scopi illeciti di varia natura” (cfr. TAR Reggio Calabria 25 ottobre 2022 n. 700).

– appare viceversa degna di nota la struttura di una delle imprese del ricorrente, di cui si è tenuto conto nel provvedimento interdittivo che è a base sostanzialmente individuale, come tale più facilmente esposta a condizionamenti criminali rispetto a quanto possa verificarsi per un’impresa strutturata in forma societaria (in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2012, n. 4740, che ha confermato la sentenza di questo TAR n. 158/2011);

– si reputa, altresì, rilevante l’ulteriore elemento della richiesta di certificazione della documentazione antimafia, all’esito della quale è intervenuto il provvedimento oggi gravato, ai sensi dell’art. 100 D.lgs. 159/2011 dettata dallo scioglimento per mafia del Comune di -OMISSIS-.

  1. Le questioni di illegittimità costituzionale sono inammissibili per difetto di rilevanza e comunque manifestamente infondate.

Quanto alla presunta violazione dei richiamati parametri costituzionali e convenzionali nella parte in cui non prevedono che la Prefettura comunichi al destinatario del provvedimento interdittivo l’avvio del relativo procedimento, osserva preliminarmente il Collegio che il comma 2 bis dell’art. 92 del D.lgs. n. 159/2011, così come modificato dall’articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che “Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. […]”.

Tale disposizione non è, tuttavia, applicabile al caso in esame, relativo ad una informativa interdittiva adottata prima della sua entrata in vigore.

In ogni caso, l’eccezione è manifestamente infondata, rinviando sul punto alla sentenza n. 408 del 4 maggio 2023 di questo Tribunale (v.§ 8).

L’eccezione di incostituzionalità degli artt. 92 e ss. D.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevedono deroghe all’adozione della interdittiva antimafia se venissero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia, come invece accade nell’ipotesi delle comunicazioni antimafia, per come formulata, è priva di rilevanza, non indicando né tanto meno producendo parte ricorrente gli elementi probatori atti a suffragare la tesi che, per effetto del provvedimento interdittivo impugnato, in concreto “verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia”.

Essa comunque è manifestamente infondata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 19 luglio 2022 che ha dichiarato inammissibile la questione già sollevata con ordinanza n. 732/2020 di questo TAR.

È infondato pertanto pure il secondo motivo.

  1. In definitiva, l’impugnata informazione interdittiva appare ragionevolmente e motivatamente fondarsi sull’emersione di dati concretamente rappresentativi della probabile influenza di soggetti pericolosi verso l’impresa del ricorrente e del tuttora non superato rischio di permeabilità criminosa cui la stessa potrebbe essere attualmente esposta.

La riconosciuta infondatezza della domanda di annullamento dell’informazione interdittiva impone il rigetto del ricorso anche nella parte in cui è rivolto a denunciare l’illegittimità della revoca dell’assegnazione del posteggio fisso su area pubblica per l’esercizio di vendita piante e fiori in area antistante il cimitero comunale adottato in via necessariamente consequenziale dal Comune di -OMISSIS-.

  1. Il ricorso deve, dunque, essere respinto.
  2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo a favore della sola parte resistente, mentre nulla si ritiene di dover disporre nei confronti del Comune di -OMISSIS- non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione statale resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Nulla nei confronti del Comune di -OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Agata Gabriella Caudullo, Presidente FF

Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore

Alberto Romeo, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea De Col Agata Gabriella Caudullo
 

IL SEGRETARIO.

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