ECLI:IT:TARCZ:2023:1293SENT

Antimafia – Informativa interdittiva – False fatturazioni per operazioni inesistenti – Iscrizione nel registro delle imprese – Effettiva esecuzione della fornitura – Prove sull’esistenza dell’impresa – Accoglie.

Pubblicato il 19/10/2023

  1. 01293/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00172/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 172 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci, Francesco Laratta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Prefettura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l’annullamento

– del decreto prot. n. -OMISSIS- con il Prefetto di Crotone ha denegato l’istanza di rinnovo dell’iscrizione della ricorrente nella c.d. white list avente espressa valenza di informazione antimafia interdittiva;

– della nota di accompagnamento al provvedimento;

– della presupposta relazione informativa della sezione operativa della D.I.A. di Catanzaro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. -OMISSIS- ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia n. -OMISSIS-, adottata dal Prefetto di Crotone ex artt. 84, 91 D. Lgs. n. 159/2011 a seguito del diniego del rinnovo di iscrizione in white list dalla medesima richiesto.

La determinazione afflittiva, emanata a seguito di contradditorio procedimentale, è basata sulla circostanza che l’esponente avrebbe intrattenuto nel 2015 e nel 2016 rapporti commerciali di compravendita, per un totale di quattro fatture, con talune società che risultavano collegate, in base ad attività investigative emerse all’interno dell’inchiesta della D.D.A. di Catanzaro denominata “-OMISSIS-”, alla criminalità organizzata -OMISSIS- e -OMISSIS-, e dedite ad emettere false fatturazioni per operazioni inesistenti a scopo di lucro.

Il provvedimento avversato, al contempo, ha attestato l’assenza di criticità o controindicazioni tra soci, proprietari, rappresentanti e familiari conviventi della compagine societaria ricorrente.

Di tale informativa ne è pertanto prospettata l’illegittimità per violazione degli artt. 84, 91 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e per vizio di eccesso di potere.

  1. Resiste il Ministero dell’Interno.
  2. Con ordinanza n. -OMISSIS-, inoppugnata, è stata accolta la domanda di tutela cautelare.
  3. All’udienza pubblica del 4 ottobre 2023, in vista della quale l’esponente ha depositato una memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
  4. Il ricorso è fondato.

Opportuna è una preliminare ricognizione di consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, rilevanti nel caso di specie (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 256):

– l’informativa interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;

– trattandosi di una misura a carattere preventivo, l’interdittiva prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;

– tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;

– essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata;

– anche se occorre che siano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;

– gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.

In argomento questa Sezione ha avuto modo di osservare che “è sufficiente per l’emanazione un quadro indiziario, in cui assumono rilievo preponderante i fattori significativi, in termini di non manifesta infondatezza, dell’essere i comportamenti e le scelte dell’imprenditore un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione, un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 321).

Ciò chiarito, per come osservato il provvedimento interdittivo è incentrato sulla circostanza che nel 2015 e nel 2016 -OMISSIS- avrebbe compiuto delle transazioni commerciali con due “società fantasma”, prive di dipendenti, beni aziendali e sedi effettive, dedite all’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti per finalità di evasione fiscale e ciò per agevolare una cosca criminale locale.

In particolare, risultano tre transazioni commerciali nel 2015, per complessivi euro 20.210,00, con l’impresa -OMISSIS- e una transazione commerciale nel 2016 per euro 5.429,00, con l’impresa -OMISSIS-, inferendosi da ciò la sussistenza del “pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale denominata –OMISSIS-, tanto da farne venir meno la pubblica affidabilità”.

In linea con gli assunti espressi in sede cautelare e sulla scorta delle emergenze documentale è da ritenersi che il giudizio prognostico operato dal Prefetto circa la permeabilità dell’esponente società al condizionamento mafioso non resista alle censure.

Invero, per un verso è dedotto ed incontestato che l’impresa-OMISSIS- risulta regolarmente iscritta alla CC.I.AA. di Catanzaro, con la qualifica di -OMISSIS-, dal -OMISSIS- e sede legale in -OMISSIS-, data antecedente all’istaurarsi del rapporto con l’-OMISSIS-, con successiva cancellazione il -OMISSIS-. Anche -OMISSIS- risulta regolarmente iscritta alla CC.I.A.A. di Catanzaro, con la qualifica di -OMISSIS-, dal -OMISSIS-, data antecedente all’istaurarsi del rapporto con l’-OMISSIS-, con successiva nomina di amministrazione giudiziario il-OMISSIS-.

In base alle risultanze del registro delle imprese e avuto riguardo all’assenza di provvedimenti interdittivi emanati nei confronti di-OMISSIS- e-OMISSIS-al momento del perfezionamento delle quattro operazioni economiche, l’esponente ha pertanto maturato un legittimo affidamento circa la regolarità dell’attività d’impresa delle stesse.

Sotto distinto e concorrente profilo, le operazioni economiche in esame sono consistite in:-OMISSIS- fattura n. -OMISSIS- di euro 7.878,66 saldata con bonifico bancario -OMISSIS-, per l’acquisto di “-OMISSIS-”;-OMISSIS- fattura n. -OMISSIS- di euro 5.606,75, saldata con bonifico bancario -OMISSIS-, per “-OMISSIS-”;-OMISSIS- fattura n.-OMISSIS- di euro 6.732,20 saldata con bonifico bancario -OMISSIS-, per l’acquisto di “-OMISSIS-”;-OMISSIS-fattura n.-OMISSIS- di euro 5.429,00 saldata con bonifico bancario-OMISSIS-, con causale “-OMISSIS-”.

Sul piano documentale, inoltre, la deducente ha prodotto i verbali di consegna ai dipendenti dei dispositivi di protezione e degli indumenti di lavoro, i report dell’officina che ha montato le gomme acquistate sugli automezzi aziendali ed altri analoghi, i quali comprovano l’effettiva esecuzione delle forniture da parte delle imprese attenzionate dalla D.D.A. e la natura non cartolare delle relative operazioni.

L’acquisto del materiale indicato è inoltre coerente e funzionale all’oggetto dell’attività della ricorrente, relativa al settore dell’-OMISSIS-.

Trasponendo le richiamate coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, non si rinviene pertanto la presenza di elementi, supportati da concreti riscontri, da cui desumere il prospettato rischio di infiltrazione malavitosa nell’attività dell’esponente.

  1. Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’informativa interdittiva antimafia gravata.
  2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore

Simona Saracino, Referendario

 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Arturo Levato Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

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