Antimafia – Informativa interdittiva – Parentela – Assoluzione penale del padre e del nonno – Quadro indiziario – Insufficienza – Tutela cautelare – Accoglie.
ECLI:IT:TARRC:2023:154OCAU
Pubblicato il 21/07/2023
- 00154/2023 REG.PROV.CAU.
- 00339/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Leo Stilo e Giuseppe Manglaviti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bovalino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliana Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, Arcea, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Cattolica Assicurazioni, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’Informazione avente carattere di interdittiva antimafia, prot. n. -OMISSIS- emessa il 30.03.2023 dalla Prefettura-UTG di Reggio Calabria – Area I;
– del Decreto Dirigenziale n.-OMISSIS- del 06.04.2023, assunto il 04.04.2023 al numero Registro Dipartimento 458, emesso dalla Regione Calabria Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione Settore 8 – Competitività, avente ad oggetto “PSR CALABRIA 2014-2020. BANDO PACCHETTO GIOVANI. Decreto di rettifica al D.D.G.V. n. 13907 del 07 dicembre 2017, con revoca del contributo concesso, recupero somme erogate e decadenza della domanda di aiuto n. 54250164941 della ditta Azienda Agricola -OMISSIS-”;
– del Provvedimento avente numero di protocollo 168552 del 12.04.2023 emesso dalla Regione Calabria Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione Settore 8 – Competitività avente ad oggetto “PSR Calabria 2014/2020 – Misura 6/6.1 – 4/4.1 .2 – -OMISSIS-. Notifica DDS n.-OMISSIS- del 06.04.2023 di revoca totale dei benefici domanda di aiuto n. 54250164941”;
– del Provvedimento avente numero di protocollo 003735 emesso dall’ARCEA in data 18.04.2023 avente ad oggetto “Polizza fideiussoria n. 00057391000234 emessa da Cattolica Assicurazioni – Escussione -OMISSIS- CUAA -OMISSIS- – Domanda di pagamento nr. 84270093010”;
– della Nota avente numero di protocollo 003750 emessa dall’ARCEA in data 18.04.2023 avente ad oggetto “Comunicazione sospensione erogazione contributi unionali – -OMISSIS- P. IVA 02940350800”;
– delle note ulteriori dell’ARCEA adottate nell’ambito del procedimento di revoca al momento non conosciute dal ricorrente;
– della nota emessa in data 18.04.2023 da Cattolica Assicurazioni avente ad oggetto “escussione polizze fideiussorie 00057391000233 e 00057391000234”;
– della nota emessa in data 18.05.2023 da Cattolica Assicurazioni avente ad oggetto “escussione polizze fideiussorie 00057391000233 e 00057391000234”;
– del Provvedimento n. di protocollo 0005469 del 05.04.2023 emesso dal Comune di Bovalino avente ad oggetto “Ditta individuale -OMISSIS-, -OMISSIS- 02940350800. Ordinanza di chiusura di Attività di Allevamento Zootecnico di suini in Bovalino”, notificato a mano del sig. -OMISSIS-il 14.04.2023;
– nonché di ogni atto di connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Regione Calabria e del Comune di Bovalino;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 127 del 29 giugno 2023;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che dalla documentazione depositata al fascicolo processuale in ottemperanza all’ordine istruttorio disposto con l’ordinanza collegiale del 29 giugno 2023 consta che con la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria menzionata nel ricorso (pronunciata il 16/6/2022 e pubblicata il 14/3/2023, dunque prima dell’adozione dell’interdittiva) il padre del ricorrente veniva assolto con formula piena da entrambe le imputazioni per le quali aveva riportato la condanna valorizzata dalla Prefettura per la formulazione del giudizio prognostico negativo in ordine al pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa (contestategli nell’ambito del maxi processo -OMISSIS-in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 9 L. n. 1423/1956);
Considerato che l’unico ulteriore pregiudizio menzionato a carico del medesimo nella nota informativa della Questura di Reggio Calabria del 29/11/2021 attiene ad una datata condanna (del 2006) pronunciata dalla Corte d’Appello di Catanzaro per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
Ritenuto, per questi motivi, anche alla luce delle considerazioni già espresse nella citata ordinanza collegiale, che le doglianze articolate in relazione ai vizi di istruttoria e di motivazione, in specie sul piano della valenza indiziaria accordata al fattore dei legami di parentela, appaiono, ad un sommario esame, suscettibili di positivo apprezzamento, avendo l’Amministrazione del tutto omesso di considerare l’epilogo favorevole, intervenuto ben prima della conclusione dell’istruttoria, dell’anzidetta vicenda giudiziaria riguardante il padre del ricorrente (e, parimenti, il nonno, anch’egli prosciolto dalla medesima accusa associativa in conseguenza del suo decesso nelle more della celebrazione del giudizio d’appello) e non risultando i rimanenti elementi indiziari prima facie idonei a sorreggere il paventato pericolo di permeabilità dell’impresa all’ingerenza della criminalità organizzata;
Ritenuto, altresì, alla luce dei provvedimenti conseguenziali di revoca dei finanziamenti erogati al ricorrente, di escussione della polizza fideiussoria e di chiusura dell’attività, certamente sussistente il dedotto periculum in mora;
Ritenuto, per tali motivi, che la domanda cautelare debba trovare accoglimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie la domanda cautelare, sospendendo gli effetti dei provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 gennaio 2024.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 800,00 (ottocento/00) oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti citati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Alberto Romeo | Caterina Criscenti | |
IL SEGRETARIO
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