ECLI:IT:TARCZ:2023:586OCAU
Antimafia – Informativa interdittiva – Imprenditore e impresa – Rapporto di immedesimazione organica – Atti compiuti da persona fisica sono imputabili all’ente – Adozione di misura di self cleaning – Rilevanza pro futuro – Tutela cautelare – Respinge.
Pubblicato il 20/10/2023
- 00586/2023 REG.PROV.CAU.
- 01300/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Terenzio Fulvio Ponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Comune di Cassano Allo Ionio, Fincalabra S.p.A. Lrpt,-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per l’annullamento, previa sospensione urgentissima con decreto di S.E. il Presidente dell’adito TAR, di cui si chiede la conferma innanzi al Collegio, ovvero la adozione con ordinanza da parte di quest’ultimo:
- i) della informazione interdittiva antimafia, prot. -OMISSIS- dal Prefetto di Cosenza ex art. 92, comma 2ter lett. “b” D.Lgs. 159/2011, comunicata in pari data via pec all’-OMISSIS- presso il quale la deducente aveva eletto domicilio in sede di controdeduzioni all’avvio del procedimento;
- ii) dell’implicito rigetto, della istanza formulata nelle controdeduzioni del -OMISSIS-, in cui si chiedeva in via gradata rispetto alla archiviazione, la applicazione della più mite misura prevista dall’art. 94bis del D.Lgs. 159/2011, ricorrendone i presupposti;
iii) del silenzio rigetto, formatosi a seguito di istanza di annullamento in autotutela, inviata il -OMISSIS- via pec anche alla Prefettura di Cosenza, oltre che ad altri, in cui si è chiesto – tra l’altro – al Prefetto la revoca e/o l’annullamento della informazione interdittiva antimafia de qua;
nonché, per quanto occorra ed ove effettivamente lesivi, dei seguenti atti presupposti:
- iv) le richieste di informazione antimafia dei controinteressati, di cui si disconosce data e contenuto, di cui si chiede altresì l’ostensione;
- v) il parere reso dal Gruppo Interforze, anch’esso di data e contenuto non conosciuto, di cui si chiede altresì l’ostensione;
- vi) gli accertamenti (ed i conseguenti esiti) disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, di data e contenuto non conosciuto, di cui si chiede altresì l’ostensione;
vii) l’avvio del procedimento;
viii) ogni ulteriore atto presupposto non conosciuto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Cosenza;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che
risulta condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale, sovente ribadito da questa Sezione, secondo cui il potere interdittivo esercitato dal Prefetto è espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, da cui discende che la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
Considerato, alla luce di tale premessa ma con i limiti propri della sommaria cognizione cautelare e fatta salva ogni valutazione all’esito dell’approfondimento nella fase del merito, che:
– la legittimità del gravato provvedimento risulterebbe prima facie desumibile da una serie di concordanti fattori:
– da una lettura del provvedimento emerge che il Prefetto abbia considerato di rilievo ai fini antimafia quanto emerso nell’operazione di polizia denominata “-OMISSIS-” che ha condotto alla adozione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catanzaro in data -OMISSIS- persone;
– secondo quanto emerso dalle attività investigative, l’imprenditore -OMISSIS- – all’epoca dei fatti amministratore della impresa interdetta – pur non risultando direttamente attinto dal citato provvedimento cautelare, né rinviato a giudizio, risulta iscritto nel registro degli indagati per il capo di imputazione di cui al n. -OMISSIS- della citata ordinanza (violenza privata in concorso con l’aggravante del metodo mafioso, art. 110, 610, 416 bis c.p.);
– non condivisibile risulterebbe la pur suggestiva argomentazione spesa dalla difesa del ricorrente circa l’estraneità dell’impresa ai fatti oggetto di contestazione, svoltisi su di un piano privato, segnatamente giuslavoristico, e perciò distante dal settore in cui opera la stessa, senza che sia dato comprendere dalla motivazione del provvedimento la ragione per cui su di essa si sia abbattuta la pesante scure del provvedimento antimafia in mancanza di un fumus di permeabilità mafiosa;
– sul punto osserva infatti il collegio che la forte compenetrazione già sul piano civilistico tra imprenditore e attività d’impresa, in special modo quando egli ne sia diretto amministratore e non soltanto titolare, stante il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra l’ente e i suoi organi, al punto che gli atti compiuti dalla persona fisica risultano imputabili all’ente, induce secondo un ragionamento induttivo e non illogico a ritenere fondata la valutazione prognostica di verosimiglianza che l’attività possa subire o comunque vivere momenti di contaminazione o essere in vario modo influenzata nelle scelte imprenditoriali dai legami con soggetti malavitosi con cui l’imprenditore-amministratore risulti in contatto;
– né la rilevanza e gravità dei fatti, risalenti al 2019, dunque in epoca tutt’altro che remota, sarebbe temperata o elisa dalla successiva modifica della compagine societaria con le dimissioni dell’amministratore, debitamente comunicate alla Prefettura ma avvenute in epoca successiva al provvedimento cautelare emesso dal GIP;
– tale attività di self cleaning, comunque non spontanea ma interessata, non incide sulla legittimità del provvedimento avversato e potrà al più essere oggetto di rivalutazione da parte dell’amministrazione in sede di aggiornamento dell’informazione antimafia, a titolo di sopravvenienza di fatto valutabile in relazione al rischio di permeabilità mafiosa;
– l’istanza cautelare è pertanto respinta per carenza dei requisiti prescritti dall’art. 55, co. 1, c.p.a.;
– le spese della presente fase cautelare devono essere poste in capo a parte ricorrente secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigetta l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite all’Amministrazione resistente che si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese ed accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Simona Saracino, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Simona Saracino | Giancarlo Pennetti | |
IL SEGRETARIO
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