Contratti pubblici – Informativa interdittiva – Parentela – Vicende giudiziarie risalenti nel tempo – Padre assolto e deceduto – Zio detenuto da molti anni per associazione mafiosa – Fatti utili a dimostrare il tentativo di infiltrazione mafiosa – Insufficienza – Tutela cautelare – Accoglie.

ECLI:IT:TARRC:2023:77OCAU

Pubblicato il 20/04/2023

  1. 00077/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 00150/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2023, proposto da

 

-OMISSIS-, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Salmaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’informazione interdittiva antimafia prot. -OMISSIS-del 6.3.2023 emessa dal Prefetto di Reggio Calabria nei confronti della ditta ricorrente ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011, notificata via PEC il 06.03.2023;

– nonché degli atti presupposti e connessi, e in particolare, se e in quanto lesivi:

– della comunicazione della Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 92 comma 2 bis D.Lgs. 159/2011 prot. n. -OMISSIS-del 10.2.2022 di avvio del procedimento e preavviso di interdittiva, ai fini del contraddittorio nel procedimento per interdittiva antimafia;

– del verbale prot. -OMISSIS-del 14.10.2022 dell’audizione della sig.ra -OMISSIS-nell’ambito del procedimento;

– delle note informative – n. -OMISSIS-“P” del 06.02.2017 del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria; – n. -OMISSIS-/Q2.2/II/AC/MP/2021 del 15.06.2021 del Commissariato di Polizia di Siderno; – n. Cat. Q2.2. /21/C.A.-OMISSIS- del 29.11.2021 della Questura di Reggio Calabria; – n. Cat. Q2.2/22/C.A. – -OMISSIS- del 14.09.2022 della Questura di Reggio Calabria; – n. -OMISSIS-/Q2.2/II/AC/MP/2022 del 13.10.2022 del Commissariato di Polizia di Siderno, citate nel provvedimento e non conosciute dall’interessata, con riserva di motivi aggiunti;

– dei verbali delle riunioni Gruppo Interforze Antimafia di cui all’art. 5 del D.M.I. 14.3.2013 del 13.12.2021, 15.09.2022 e 14.12.2022, nell’ambito dei quali sarebbero stati esaminati gli esiti delle attività istruttorie relative all’impresa individuale -OMISSIS-con proposta di emissione di interdittiva per ritenuto attuale rischio infiltrativo non occasionale, citati nel provvedimento e non conosciuti dall’interessata, con riserva di motivi aggiunti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell’Interno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il Decreto Presidenziale n. 56 del 18 marzo 2023;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che le censure sollevate in ricorso si prestano, allo stato, ad una delibazione favorevole non tanto in relazione ai pur dedotti- ed apparentemente superabili- profili di ordine procedimentale, quanto in relazione al denunciato difetto di motivazione e di istruttoria dell’informazione interdittiva che appare sorretta da elementi indiziari riconducibili esclusivamente alla sussistenza dei vincoli di parentela della titolare della ditta ricorrente, privi però degli indispensabili requisiti di concretezza ed attualità per fondarne la prognosi di permeabilità criminosa;

Ritenuto che il provvedimento prefettizio:

ha omesso di enunciare elementi o circostanze da cui possa essere desunto il pericolo o il tentativo di condizionamento, ad opera dei soggetti menzionati nell’atto, dell’attività imprenditoriale della ricorrente, soffermandosi su un contesto familiare che, seppure astrattamente controindicato, sembra fossilizzarsi su vicende giudiziarie datate nel tempo che hanno colpito rispettivamente il padre e lo zio di -OMISSIS- (il primo assolto dall’accusa di associazione mafiosa e recentemente deceduto, il secondo condannato nel 1997 per lo stesso titolo di reato, ma detenuto ormai da molti anni ed estraneo alla sfera dei rapporti personali e patrimoniali dell’interessata) e che non risultano sintomatiche di alcuna effettiva influenza criminosa sulle esposte dinamiche imprenditoriali;

– ha omesso di evidenziare eventuali cointeressenze economiche e/o anomalie gestionali e/o sospetti flussi di denaro da e verso l’agenzia di assicurazioni monomandataria gestita dalla ricorrente che, peraltro, risulta in attività dal 1993, sottoposta a periodiche ispezioni e rendiconti contabili da parte della società mandante e dell’Autorità di controllo (IVASS), senza che siano mai emersi in capo alla titolare, del tutto incensurata, sopravvenienze indiziarie tali da metterne concretamente in discussione l’apparente impermeabilità criminosa o comunque da attualizzarne il rischio che operi sul mercato grazie a finanziamenti illeciti e/o a coperture mafiose;

Considerato, quanto al periculum in mora, che nell’ottica di un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi sembrano assumere prevalente rilievo le deduzioni della ricorrente in ordine al carattere irreversibile del pregiudizio a cui sarebbe esposta in caso di mancata sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato avuto riguardo:

– all’attività assicurativa svolta dalla ditta ricorrente prevalentemente a beneficio di soggetti privati e solo in via residuale di enti pubblici;

– alle rilevanti conseguenze economiche ed aziendali (probabile revoca dell’iscrizione al RUI dopo trent’anni di esercizio, fuoriuscita tendenzialmente definitiva dal mercato dei prodotti assicurativi, risoluzione delle numerose polizze in corso-v. doc. n. 21 di parte ricorrente);

Ritenuto pertanto di accedere alla concessione della misura cautelare richiesta, sussistendo le condizioni per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 novembre 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore

Antonino Scianna, Primo Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea De Col Caterina Criscenti
 

IL SEGRETARIO

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