Antimafia – Informativa interdittiva – Impossibilità di esercitare attività d’impresa – Perdita di mezzi di sostentamento – Non sussiste – Marito e moglie svolgono docenza di pubblico impiego a tempo indeterminato – Tutela cautelare – Respinge.

ECLI:IT:TARRC:2023:106OCAU

Pubblicato il 15/06/2023

  1. 00106/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 00284/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 284 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Zangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

– Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t. e U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito;
– Comune di Africo, in persona del Sindaco p.t. e Arcea – Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

– del provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, del 9 marzo 2023, prot. Numero-OMISSIS-, relativo all’informazione antimafia, a carattere interdittivo ex artt. 91 e 100 D. Lgs. 159/2011;

– degli accertamenti disposti per il tramite delle Forze di Polizia con particolare riferimento, ove accolta, agli elementi forniti dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria con note n. -OMISSIS-“P”, datata 29/08/2016 e n. -OMISSIS- “P”, datata 20 dicembre 2021, mai portate a conoscenza della ricorrente;

– di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, connesso e/o collegato e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Reggio Calabria e del Ministero dell’Interno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

– Ritenuto che la domanda cautelare non sia assistita dal cd. periculum in mora, richiesto dall’art. 55 c.p.a.;

che, invero, la persistente efficacia dell’interdittiva antimafia, oggetto di impugnazione, non sembra privare la ricorrente – e la relativa famiglia – dei necessari mezzi di sostentamento, in considerazione del documentato rapporto di lavoro di pubblico impiego intercorrente tra la stessa (al pari del marito, convivente) ed il Ministero dell’Istruzione;

– che la suddetta docenza, peraltro a tempo indeterminato, rende viepiù manifesta l’inesistenza della gravità ed irreparabilità del pregiudizio, di natura economica (come tale ex se riparabile), a torto addotto a fondamento dell’istanza, siccome derivante dalla pretesa impossibilità di esercitare anche la parallela attività di impresa, in assenza di sovvenzioni pubbliche;

– che le superiori considerazioni, in termini di riparabilità e mancata gravità del pregiudizio, valgano avuto riguardo ai pretesi “gravissimi danni all’immagine aziendale”, trattandosi di nocumenti parimenti risarcibili, per equivalente monetario;

– Ritenuto di dover regolamentare le spese di fase in applicazione del principio della cd. soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, rigetta la richiesta di misura cautelare.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Prefettura di Reggio Calabria, della somma di € 800,00, a titolo di spese di fase, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Mazzulla Caterina Criscenti
 
 
 

IL SEGRETARIO

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

PI/CF 01779330354