Antimafia – Informativa interdittiva – Prevenzione collaborativa – Diniego di ammissione – Difetto di motivazione – Tutela cautelare – Accoglie.

ECLI:IT:TARBAS:2023:81OCAU

Pubblicato il 22/06/2023

  1. 00081/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 00247/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso avente numero di registro generale 247 del 2023, proposto da

 

– -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Ignazio Lagrotta, Emilia Straziuso, Annunziata Guarino, con domicilio digitale in atti;

contro

– Ufficio Territoriale del Governo Matera, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860, n. 46;

nei confronti

– Agea agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860, n. 46;
Regione Basilicata, non costituito in giudizio;
– Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Giampaolo Balas, Marco Andrea Morielli, con domicilio digitale in atti;;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento interdittivo antimafia adottato dal Prefetto di Matera, in data 28 marzo 2023, nei confronti della impresa individuale -OMISSIS-, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data;

– ove occorra, della comunicazione della Prefettura di Matera – Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica – prot. uscita -OMISSIS- del 30 maggio 2022 ex art. 92, comma 2 ter, del d.lgs n. 159 del 2011;

– ove occorra, sempre nei limiti dell’interesse, dei verbali del Gruppo interforze antimafia (G.I.A.) citati nel in tale provvedimento interdittivo antimafia del 28 marzo 2023 adottato a carico della odierna ricorrente; nello specifico del verbale del 19 ottobre 2022 nel quale il G.I.A. ha ravvisato la necessità di emettere il provvedimento interdittivo nei confronti dell’impresa odiera ricorrente e del verbale del G.I.A. del 10 marzo 2022 citato nel provvedimento interdittivo impugnato allo stato non conosciuti e con espressa riserva di motivi aggiunti;

– ove occorrer possa, nei limiti dell’interesse, delle risultanze delle richieste di comunicazione antimafia relative all’impresa odierna ricorrente prot. MTUTG 55691 del 20 novembre 2020 e n. 61590 del 15 novembre 2022;

– del provvedimento di Agea UCC – Prot. Uscita -OMISSIS-del 21/04/2023 di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite entro il 20 giugno 2022 (€ 73.862,40);

– ove occorra, dell’avvio del procedimento di revoca degli interventi agevolativi già concessi con deliberazione del consiglio di gestione del fondo di garanzia per le pmi ex l. 662/96 notificato da Mediocredito Centrale;

– di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati con espressa riserva di motivi aggiunti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, all’esito di una prima sommaria delibazione, propria della fase, come il ricorso si appalesi provvisto di “fumus boni iuris” con solo riguardo alla dedotta motivazione insufficiente del diniego di ammissione dell’impresa ricorrente all’istituto delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 151 del 2011;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’incidentale istanza cautelare, ai soli fini del riesame dell’atto impugnato da parte dell’Amministrazione resistente secondo le rilevate criticità, disponendo che, all’esito, l’onerata versi in atti di causa l’esito di tale attività unitamente a copia di ogni documento ivi citato o comunque ritenuto utile ai fini della decisione del ricorso:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie l’incidentale istanza cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:

– dispone il riesame del provvedimento impugnato:

– fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 20 settembre 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023, con l’intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Benedetto Nappi Fabio Donadono
 

IL SEGRETARIO

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

PI/CF 01779330354