ECLI:IT:TARPR:2023:298SENT

 Antimafia – Informativa interdittiva – Istanza di aggiornamento – Silenzio – Illegittimità – Accoglie – Nuovo termine per provocare.

 Pubblicato il 27/10/2023

  1. 00298/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00222/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona della legale rappresentante p.t. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Aristide Police e dall’avv. Amedeo Rivi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Reggio Emilia in relazione all’istanza avente ad oggetto il “riesame anche volto, ove occorra, all’avvio di una Prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94 bis del D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159”, trasmessa in data 31 marzo 2022 e sollecitata con nota del 6 dicembre 2022;

…………per la condanna

della Prefettura di Reggio Emilia all’adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Emilia;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 il dott. Italo Caso e udito, per la ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;

 

Considerato che in data 18 settembre 2018 la società -OMISSIS- proponeva alla Prefettura di Reggio Emilia la richiesta di iscrizione nella c.d. White List di quella Prefettura, ovvero nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, relativamente ai settori di cui all’art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012;

che con provvedimento prefettizio del 5 marzo 2021 l’istanza veniva respinta, adducendo l’Amministrazione essere “… emersi elementi per affermare sussistente il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della predetta società di cui all’art. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159 del 2011, con la conseguente inidoneità della stessa ad ottenere la iscrizione nella white list …”, e conseguentemente veniva anche emessa informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91 del d.lgs. n 159 del 2011;

che, avendo appreso di tale determinazione prefettizia, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili disponeva, a carico della società ricorrente, la revoca della licenza comunitaria per l’autotrasporto internazionale di merci su strada;

che avverso le suindicate determinazioni la società ricorrente proponeva impugnativa dinanzi al giudice amministrativo;

che, avendo l’Amministrazione assegnato valore decisivo alla figura del fratello (-OMISSIS-) dell’amministratore unico della società in quanto interessato da precedenti in vario modo rivelatori del concreto pericolo di condizionamento mafioso della compagine societaria, la ricorrente riferisce di avere successivamente adottato misure volte a rimuovere ogni possibile collegamento con il sig. -OMISSIS-, ed in particolare a “… a) liquidare la partecipazione societaria del Sig. -OMISSIS-; b) interrompere il rapporto di lavoro (di camionista) che il Signor -OMISSIS- aveva in essere con la Società; c) liquidare anche la partecipazione societaria della signora -OMISSIS- (madre del Signor -OMISSIS-) onde evitare che per futura successione ereditaria quest’ultimo possa ritornare in possesso di una partecipazione nella Società; d) scindere dalla Società -OMISSIS- tutto il ramo di Azienda relativo alla proprietà di compendi immobiliari ubicati in -OMISSIS- conferiti nella neoistituita Società -OMISSIS-, che ha come unico socio la Signora -OMISSIS- …” (così a pag. 5 del ricorso);

che, assumendo i fatti sopravvenuti di portata tale da determinare il venir meno delle ragioni a sostegno dell’asserita sua esposizione a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in data 31 marzo 2022 la -OMISSIS- formulava istanza di riesame alla Prefettura, e ciò anche ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011;

che, in assenza di riscontro, la società ricorrente riproponeva l’istanza in data 6 dicembre 2022, richiamando quanto già esposto e chiedendo “… anche ai sensi dell’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che la Prefettura provveda con sollecitudine ad assumere le dovute determinazioni conclusive …”;

che, perdurando il silenzio dell’Amministrazione, l’interessata ha infine adito il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm;

che, richiamato il quadro normativo della materia, essa fa notare come dal previsto dovere di aggiornamento periodico dei requisiti derivi che, nell’istruttoria condotta dalla Prefettura per il consenso all’iscrizione nella White List, i rischi di infiltrazione devono essere valutati alla luce delle circostanze indiziarie sussistenti al momento della richiesta e che l’eventuale successiva istanza di riesame impone una compiuta analisi degli elementi ulteriori evidenziati dall’istante e posti a fondamento della propria domanda;

che, pertanto, ripercuotendosi il diniego di iscrizione in via immediata e diretta sull’affidabilità dell’impresa e pregiudicando ciò una rilevante quota di investimenti che potrebbero derivare dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento di beni e servizi pubblici, viene rimarcato l’interesse della società alla conclusione del procedimento avviato mediante l’istanza di riesame, tanto più che, in materia di interdittiva antimafia, è principio consolidato che l’interessato può proporre istanza di riesame del provvedimento se motivata alla luce di sopravvenienze favorevoli, che il Prefetto ha l’obbligo di valutare, al fine di confermare l’interdittiva o, in alternativa, ‘liberare’ l’impresa;

che, d’altra parte, l’obbligo di provvedere deriverebbe anche dai principi generali della doverosità dell’azione amministrativa e dei criteri di ragionevolezza e buona fede, nel senso che l’obbligo di provvedere in capo alla pubblica Amministrazione può essere desunto anche quando ragioni di giustizia ed equità impongono l’adozione di un provvedimento, in applicazione dei principi di legalità e buon andamento;

che nella fattispecie, allora, la Prefettura sarebbe tenuta a pronunciarsi sull’istanza di riesame con un provvedimento che dia conto del vaglio puntuale dei fatti nuovi – ovvero delle iniziative assunte dalla società per rimuovere gli ostacoli all’iscrizione all’elenco –, sì da doversi denunciare la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento ex art. 2 della legge n. 241 del 1990;

che, in definitiva, accertata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Reggio Emilia, la ricorrente chiede che si condanni l’Amministrazione all’adozione delle conseguenti determinazioni, con nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di perdurante inadempimento;

che si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Emilia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;

che alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere sulla richiesta motivata di riesame del diniego di iscrizione nella c.d. White List (v. sent. n. 41 del 15 febbraio 2022);

che, invero, per consolidata giurisprudenza, dall’art. 91, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011 (“Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”) deriva che, in presenza di sopravvenienze documentate dal soggetto interessato, il Prefetto è tenuto ad avviare il procedimento di riesame del provvedimento interdittivo, che potrà condurre ad un atto di contenuto liberatorio se siano ritenuti rilevanti a tali fini i nuovi fatti rappresentati, ovvero ad un nuovo atto interdittivo se la nuova istruttoria riveli ancora sussistere il pericolo di infiltrazione mafiosa, e tutto ciò per l’esigenza di assicurare un punto di equilibrio fondamentale nel bilanciamento di valori costituzionalmente tutelati, quali l’esigenza di preservare i rapporti economici tra lo Stato e i privati dalle infiltrazioni mafiose, da un lato, e la libertà di impresa, dall’altro lato (v., tra le altre, TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 31 marzo 2021 n. 1040);

che a simili conclusioni, del resto, si è giunti anche muovendo dalle osservazioni della Corte costituzionale, circa il fatto che nella valutazione complessiva dell’istituto dell’informativa antimafia un ruolo particolarmente rilevante assume il carattere provvisorio della misura, sì che alla scadenza del termine di validità della stessa occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, con l’effetto, in caso di conclusione positiva, del recupero dell’impresa al mercato, e quindi con la necessità di un’applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e perciò di un danno realmente irreversibile (sent. n. 57 del 2020), il che – se ne è desunto – impone la rigida osservanza dei termini procedimentali in caso di istanze di riesame e aggiornamento periodico della documentazione antimafia (v. TAR Piemonte, Sez. I, 23 maggio 2022 n. 499);

che, pertanto, essendo dall’ordinamento l’iscrizione in White List assimilata quoad effectum al rilascio di un’informativa liberatoria – per trattarsi di misure entrambe volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione e per questo soggette a disposizioni che formano un corpo normativo unico –, l’obbligo di vaglio dell’istanza di riesame vale anche per la prima, cui va necessariamente applicato il medesimo termine per provvedere, fissato fino a 75 giorni complessivi quando le verifiche da svolgere siano di particolare complessità, alla luce di una norma prevista per il rilascio delle informazioni antimafia (art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011) ritenuta applicabile in via analogica all’istanza di aggiornamento perché in questo caso la Prefettura deve svolgere un’istruttoria simile a quella necessaria per il rilascio della prima informazione (v. TAR Piemonte, Sez. I, n. 499/2022 cit.);

che, venendo al caso di specie, la circostanziata istanza di riesame del diniego di iscrizione nella White List con rilascio della invocata informazione liberatoria e revoca della misura interdittiva era stata presentata dalla società ricorrente già in data 31 marzo 2022 – senza esito –, e poi motivatamente riproposta il 6 dicembre 2022 con rinvio a quanto in precedenza rappresentato, richiesta quest’ultima cui, indipendentemente dalla qualificazione che vi dà l’interessata, può certamente ascriversi valore di nuova istanza di avvio del procedimento;

che, in definitiva, pur decorso il termine di legge, la Prefettura di Reggio Emilia non ha concluso il procedimento e non ha dunque dato risposta alla dettagliata istanza che era pervenuta alla stessa, non potendo naturalmente assumere rilievo in questa sede la circostanza che il Gruppo Interforze avrebbe “… espresso parere contrario all’accoglimento del riesame, motivando approfonditamente le ragioni della persistenza del pericolo infiltrativo già in precedenza rilevato …” (in questi termini la relazione del Prefetto depositata nel fascicolo processuale in data 11 luglio 2023), per emergere ciò da una mera relazione istruttoria, priva del carattere di manifestazione di volontà dispositiva dell’Amministrazione, in realtà non pervenuta a pronunciarsi in sede decisoria e quindi ad adottare un provvedimento formale di chiusura del procedimento, così come costituisce un mero atto endoprocedimentale – e come tale inidoneo ad interrompere l’inerzia (v., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 2 maggio 2022 n. 5443) – il sopraggiunto preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 (v. atto del 20 settembre 2023, depositato in giudizio il 28 settembre);

che, inoltre, il ricorso si presenta tempestivo, perché rispetto all’istanza del 31 marzo 2022 il decorso del termine di 75 giorni per provvedere (potendosi presumere, nel prolungarsi del silenzio, la complessità degli accertamenti da compiere) e, quanto al limite temporale di un anno di cui all’art. 31, comma 2, cod.proc.am., il necessario computo del periodo di sospensione feriale (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 9 settembre 2014 n. 4556, circa la natura processuale di tale termine) fanno sì che la notificazione del ricorso in data 26 giugno 2023 sia avvenuta quando l’azione poteva ancora essere proposta;

che, peraltro, si è già detto come a quella del 6 dicembre 2022 possa comunque riconoscersi valore di nuova domanda di avvio del procedimento, con il risultato di garantire in ogni caso la tempestività del ricorso;

che, in ragione di tutto ciò, è da dichiarare fondata la domanda giudiziale dell’interessata, giacché – ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 – nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza del privato l’Amministrazione pubblica ha l’obbligo di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso;

che, pertanto, va assegnato alla Prefettura di Reggio Emilia il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza affinché la stessa provveda sulla richiesta della società ricorrente, con la precisazione che, per non trattarsi di attività vincolata, il presente dictum giudiziale è necessariamente circoscritto alla statuizione della sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione e non può estendersi all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale (v. art. 31, comma 3, cod.proc.amm.), restando quindi impregiudicato il merito delle valutazioni di spettanza della Prefettura di Reggio Emilia;

che, circa l’invocata nomina del Commissario ad acta, si differisce l’incombente all’eventuale perdurante inerzia dell’Amministrazione, su richiesta della ricorrente;

che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiarata l’illegittimità del silenzio, ordina alla Prefettura di Reggio Emilia di provvedere nei termini indicati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti, nonché per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.

Vista la richiesta dell’interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente, Estensore

Caterina Luperto, Referendario

Paola Pozzani, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Italo Caso

IL SEGRETARIO

CategoryAntimafia, Sentenza
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