ECLI:IT:TARPA:2023:3138SENT
Autorizzazioni e concessioni – Impianto di distribuzione di carburante – Cessione dell’azienda –Diniego di subingresso e revoca dell’autorizzazione – Per informativa interdittiva antimafia a carico della cedente – lllegittimità – In quanto il cessionario si presume immune da contaminazione – Accoglie.
Pubblicato il 19/10/2023
- 03138/2023 REG.PROV.COLL.
- 00483/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana-Assessorato Regionale Alle Attivita’ Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l’annullamento:
– della nota -OMISSIS-, trasmessa in pari data a mezzo pec, con cui la Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive – ha comunicato di non poter accogliere, in quanto “inefficace ed improduttiva di qualsiasi effetto”, la comunicazione di subingresso, trasmessa dalla -OMISSIS- S.r.l., a mezzo pec, in data 30 dicembre 2022, assunta al prot. dip. al -OMISSIS- nell’autorizzazione -OMISSIS- nel successivo provvedimento -OMISSIS-, intestati alla società -OMISSIS-” e relativi all’impianto di distribuzione carburanti, corrente in -OMISSIS-
– nonché, nei limiti di interesse, del -OMISSIS-, trasmesso in data 17 gennaio 2023 in allegato al summenzionato provvedimento di diniego di sub ingresso di cui alla nota -OMISSIS- ed ivi richiamato, con cui l’Assessorato delle Attività Produttive – Regione Siciliana – ha disposto la revoca dell’autorizzazione -OMISSIS- e del successivo provvedimento -OMISSIS-, intestati alla società “G. -OMISSIS- e relativi all’impianto di distribuzione carburanti, corrente in -OMISSIS-
– di ogni altro atto connesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale alle Attivita’ Produttive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimenti -OMISSIS- e -OMISSIS- la Società G. -OMISSIS- snc (dante causa dell’odierna parte ricorrente) è stata autorizzata all’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti sito in -OMISSIS-
In data -OMISSIS-con nota prot. -OMISSIS- la Prefettura di Agrigento ha comunicato di avere emesso un provvedimento di informativa antimafia interdittiva (prot. n. -OMISSIS-), nei confronti della Società G. -OMISSIS- snc. Preso atto del provvedimento interdittivo e in ossequio al contenuto dell’art. 88, commi 2 e 3 del codice antimafia, l’Assessorato, con nota prot. -OMISSIS- ha comunicato alla Società -OMISSIS-l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione in argomento.
In seguito, con nota pervenuta in data 29/12/2022, la società -OMISSIS- S.r.l. ha comunicato all’Amministrazione regionale e agli Enti interessati, tra cui la Prefettura di Agrigento, di avere acquisito il ramo di azienda relativo all’impianto in argomento e, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 30/12/2022, ha formalizzato comunicazione di subingresso nella titolarità dell’autorizzazione relativa all’impianto sito in -OMISSIS-, allegando l’atto di cessione di ramo di azienda stipulato in data 27/12/22.
Ciò nonostante – tenuto conto che il provvedimento di interdittiva antimafia emanato dalla Prefettura di Agrigento era pienamente valido ed efficace e, quindi, produttivo degli effetti preclusivi di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 – l’Amministrazione Regionale, con -OMISSIS-, ha revocato l’Autorizzazione -OMISSIS-, di cui la Società G. -OMISSIS- snc risultava intestataria in forza del provvedimento di subingresso -OMISSIS-. Conseguentemente, in considerazione della revoca della sopracitata autorizzazione, con nota prot. n.-OMISSIS- è stato notificato alla Società -OMISSIS- S.r.l. che la comunicazione di subingresso risultava inefficace ed improduttiva di qualsiasi effetto, e che pertanto non poteva essere accolta.
Con ricorso depositato in data 29/3/2023 e contestuale istanza cautelare di sospensione, la -OMISSIS- s.r.l. ha quindi impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia:
– la nota -OMISSIS-, trasmessa in pari data a mezzo pec, con cui la Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive – ha comunicato di non poter accogliere la comunicazione di subingresso, trasmessa dalla -OMISSIS- S.r.l., a mezzo pec, in data 30 dicembre 2022, assunta al prot. dip. al -OMISSIS- nell’autorizzazione n. -OMISSIS- e nel successivo provvedimento -OMISSIS-, intestati alla società “G.-OMISSIS-s.n.c.” e relativi all’impianto di distribuzione carburanti, corrente in -OMISSIS-
– nei limiti in interesse, il -OMISSIS-, trasmesso in data 17 gennaio 2023 in allegato al summenzionato provvedimento di diniego di sub ingresso di cui alla nota -OMISSIS- ed ivi richiamato, con cui l’Assessorato delle Attività Produttive ha disposto la revoca dell’autorizzazione -OMISSIS- e del successivo provvedimento -OMISSIS-.
A sostegno del ricorso ha articolato due distinti motivi di censura così rubricati:
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 67 DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I., VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 72 DEL DECR. ASS. AA.PP. N. 1947/8 E/O DELLE LL.RR.SS. 17 MARZO 2016 N.3 E 5 AGOSTO 1982 N.97 E SS.MM.II. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-QUINQUIES, LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – SVIAMENTO – ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ILLOGICITÀ E/O INGIUSTIZIA MANIFESTE.
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/90; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL BUON ANDAMENTO, DI ECONOMICITÀ E DI EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AGLI ARTT. 97 COST E 2 E 6 DELLA LEGGE 241/90.
Con il primo motivo ha dedotto l’illegittimità:
- a) della revoca dell’autorizzazione, per violazione dell’art. 21 quinquies, L. 241/1990 il quale contempla l’efficacia solamente ex nunc della revoca amministrativa, in quanto intervenuta successivamente al trasferimento del ramo di azienda (comprensivo anche degli atti autorizzatori) riguardante l’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti di cui si discute;
- b) del provvedimento di diniego del subingresso nell’autorizzazione de qua, stante il mancato approfondimento, sul piano istruttorio, della sussistenza dei requisiti di buona condotta in capo alla società cessionaria per la prosecuzione dell’attività economica, unitamente alla mancanza di effetti preclusivi a carico della subentrante -OMISSIS- s.r.l. discendenti, ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., dalla misura “antimafia interdittiva”, giacché emessa dalla Prefettura di Agrigento nei confronti della sola società “G. -OMISSIS- s.n.c.”.
Col secondo motivo ha dedotto invece la violazione dell’art. 10 bis, L. 241/90 per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi al subingresso, oltre che per la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca alla ricorrente, quale soggetto effettivamente destinato a risentire pregiudizio dai provvedimenti adottati una volta perfezionatosi il trasferimento in suo favore del ramo d’azienda.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio, valutato favorevolmente il requisito del fumus boni iuris relativamente al primo motivo di ricorso, ha sospeso i provvedimenti impugnati.
L’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio, ha riferito che, nell’ambito del ricorso attualmente pendente contro l’interdittiva antimafia e iscritto col numero di R.G.-OMISSIS-, la società “G. -OMISSIS- s.n.c.” ha impugnato con motivi aggiunti anche i provvedimenti oggetto del presente giudizio, dal che conseguirebbe la parziale carenza di interesse ad agire della -OMISSIS- quanto al -OMISSIS- di revoca dell’autorizzazione. Nel merito, l’Assessorato ha variamente dedotto l’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Con memoria di replica del 26/09/2023, la società ricorrente ha precisato che l’impugnazione della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione del carburante è avvenuta da parte di -OMISSIS-, nei limiti di interesse, ossia in quanto posta a fondamento del diniego di subentro.
Indi, all’udienza pubblica del 17 ottobre 2023, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di parziale carenza di legittimazione al ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente. Si deve constatare a questo proposito che il ricorso per motivi aggiunti proposto in separato giudizio dalla Ditta -OMISSIS-(destinataria della misura interdittiva antimafia) non fa venir meno la legittimazione della -OMISSIS- ad impugnare un atto lesivo della propria sfera giuridica, quale certamente è il diniego di subingresso nell’autorizzazione. L’impugnazione della revoca dell’autorizzazione, a sua volta, è avvenuta da parte di -OMISSIS- nei limiti di interesse, ossia in quanto posta a fondamento del diniego di subentro, ed è pertanto suscettibile di essere gravata dalla società subentrante nell’autorizzazione di cui viene disposta la revoca per gli effetti pregiudizievoli che tal provvedimento determina inevitabilmente nella sua sfera giuridica.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per il primo assorbente motivo.
La peculiarità della fattispecie oggetto di scrutinio risiede nel fatto che la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto acquisito dalla -OMISSIS- è stata disposta allorché era stato sottoscritto ed era (già) operativo il contratto di cessione di azienda comprendente l’autorizzazione in questione.
Ed invero, la -OMISSIS- e la “G. -OMISSIS- s.n.c.” hanno chiuso l’accordo mediante la sottoscrizione, in data 27 dicembre 2022, di un atto di cessione con il quale la società “G.-OMISSIS-s.n.c.” ha, per l’appunto, ceduto e trasferito alla -OMISSIS- s.r.l., per il corrispettivo di euro 1.028.198,76, la titolarità del ramo di azienda, corrente in-OMISSIS- avente ad oggetto l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, munito delle relative autorizzazioni e licenze, tra cui l’autorizzazione (ex concessione) della Regione Siciliana, n. -OMISSIS- (v. art. 1 dell’accordo di cessione).
Ne consegue che nella titolarità dell’autorizzazione n.-OMISSIS-è subentrata di diritto la -OMISSIS- s.r.l. con decorrenza dal 27 dicembre 2022, e ciò in ossequio a quanto dispone l’art. 72, rubricato “sub ingresso”, par. 1 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, in forza del quale “[l]e concessioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto possono essere oggetto di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte”.
La giurisprudenza amministrativa, a sua volta, ha avuto occasione di affermare il principio (invero, enunciato in tema di autorizzazione commerciale, ma che, stante l’ eadem ratio, trova applicazione anche nella fattispecie de qua) secondo cui la voltura (i.e.: subingresso), in dipendenza delle cessione, è “…un atto da ritenersi dovuto in presenza dei relativi presupposti, ovvero quando sussistano le condizioni soggettive di iscrizione dell’interessato nel registro degli esercenti l’attività e quelle oggettive dell’effettivo trasferimento dell’esercizio. Il passaggio di gestione o di proprietà di un’azienda commerciale, pertanto, reca in sé anche il diritto al trasferimento della relativa autorizzazione e la facoltà per il subentrante di continuare l’attività, ove in possesso dei prescritti requisiti professionali e di buona condotta (cfr. anche in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V, 27.12.1988, n. 853)” (Cons. St., Sez. VI, n. 3035/2011).
Per altro verso, la cessione o l’affitto di ramo d’azienda costituiscono ordinarie operazioni commerciali le quali potrebbero fare emergere un’infiltrazione o sottendere condizionamenti di tipo mafioso solo in presenza di specifiche circostanze dalle quali possano desumersi elementi indiziari di un’intestazione fittizia, quali ad esempio legami parentali, di coniugio, o affinità tra cedente e cessionario; carenza di motivi di ordine commerciale tali da giustificare la cessione; assenza di prove circa il versamento del corrispettivo della cessione o fissazione di un corrispettivo inadeguato; cessione del ramo che ha acquisito l’appalto poco dopo l’aggiudicazione o poco dopo l’emissione dell’interdittiva nei confronti di impresa collegata; carenza di qualificazioni imprenditoriali e mezzi economici adeguati in capo al cessionario; presenza anche di fatto, nell’organo gestionale del cessionario, di soggetti riconducibili, anche in virtù di ricorrenti ed attuali frequentazioni, alla società cedente; mancata iscrizione presso la Camera di Commercio della revoca dell’incarico al soggetto controindicato quale preposto alla gestione tecnica o ad altra rilevante mansione (v. in argomento Consiglio di Stato, sez. III, n. 3676/2014 e Circ. Min. Interno n. 11001/119/20(8) del 29 aprile 2016).
Il diniego di subingresso impugnato è quindi illegittimo in primo luogo per difetto di istruttoria e motivazione, poiché l’Assessorato ha omesso di considerare e approfondire la posizione della cessionaria, non apprezzando – come era suo onere – la sussistenza dei requisiti di buona condotta in capo al nuovo titolare dell’autorizzazione (il quale – non essendo riguardato dal provvedimento interdittivo – si presume essere un operatore economico sano) né rilevando la presenza di elementi indiziari di una intestazione fittizia volta ad aggirare le verifiche antimafia.
In secondo luogo, appare illegittimo, per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta, anche il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione del carburante posto a base del provvedimento di diniego della voltura emesso a carico della -OMISSIS-.
Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione, pur formalmente adottato nei confronti della società “G. -OMISSIS- s.n.c.” ai sensi dell’art. 67, d.lgs. n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”), finisce per produrre in realtà i suoi effetti preclusivi in capo alla società odierna ricorrente in virtù dell’atto di cessione del 27/12/2022, risultando così distonica – data la peculiarità della vicenda – rispetto alle finalità della disciplina antimafia.
L’interdittiva, com’è noto, è una misura finalizzata a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese che possano condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione. La finalità della misura è quella di estromettere, in funzione preventiva e cautelare, l’imprenditore che ne sia attinto – ma solo quello –, in quanto non meritevole di fiducia, dai rapporti con le amministrazioni. Invece, nella situazione data, la società cedente risulta essersi definitivamente spogliata (prima dell’adozione degli atti in questa sede gravati) del ramo d’azienda concernente l’esercizio del distributore cui l’autorizzazione amministrativa si riferisce, in favore di un soggetto economico terzo (la -OMISSIS-) non interessato dalla misura interdittiva.
Se questa è la ratio legislativa della misura, risultano allora irragionevoli i provvedimenti impugnati, i quali, una volta perfezionatosi il subingresso della società cessionaria nell’autorizzazione controversa, non possono più produrre alcun effetto nei confronti della cedente (che si è autoesclusa in via negoziale dal mercato di riferimento e, conseguentemente, da ogni rapporto con la pubblica amministrazione) e producono effetti pregiudizievoli solamente nei confronti della cessionaria, ossia di un soggetto estraneo alla misura interdittiva. Da qui l’illogicità e l’ingiustizia manifesta di un provvedimento di revoca (e di riflesso del diniego di subingresso nell’autorizzazione illegittimamente revocata), ormai divenuto inidoneo a realizzare le finalità di salvaguardia e prevenzione sottese al codice antimafia e ingiustamente penalizzante delle ragioni imprenditoriali di un operatore economico apparentemente sano.
Il ricorso, pertanto, è accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e salve le ulteriori determinazioni di competenza dell’autorità amministrativa in ordine alla verifica dei requisiti di buona condotta in capo alla società odierna ricorrente.
Le spese processuali possono essere eccezionalmente compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda concreta e della complessità dei profili giuridici sottesi alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il -OMISSIS- e la nota -OMISSIS-.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Bartolo Salone, Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Bartolo Salone | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
Write a comment: