ECLI:IT:TARPA:2023:2959SENT

Antimafia – Informativa interdittiva – Fondata su misura di prevenzione personale risalente al 1998 – Quadro indiziario non attuale – Illegittimità dell’interdittiva – Accoglie.

Pubblicato il 06/10/2023

  1. 02959/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 01191/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2021, proposto da
Società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Calogero Ubaldo Marino e Ignazio Bivona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

– il Ministero dell’Interno; la Prefettura di Agrigento, Ufficio Territoriale del Governo; l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione; l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;
– l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-SIAOA, non costituita in giudizio;

nei confronti

 

per l’annullamento

– dell’informativa interdittiva prot. n. 31641 del 18.05.2021, con cui la Prefettura di Agrigento ha adottato una informativa antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 comma 4, 89 bis e 91 comma 6 del d.lgs 159/2011 nei confronti della ditta -OMISSIS-S.r.l.;

– delle note informative delle forze dell’ordine richiamate nel suddetto provvedimento interdittivo;

– della nota del 01.06.2021 con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato alla ditta ricorrente di aver proceduto all’annotazione nel casellario informatico del succitato provvedimento interdittivo;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Agrigento, Ufficio Territoriale del Governo, dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, e dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 21 luglio 2021;

Viste le ordinanze collegiali istruttorie n. -OMISSIS- del 30 settembre 2022 e n. -OMISSIS- del 11 gennaio 2023, e visto il relativo adempimento;

Viste le memorie delle parti costituite;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

  1. – Con il ricorso in esame, notificato il 18 giugno 2021 e depositato il 25 giugno, la società istante ha impugnato l’informativa interdittiva adottata dalla Prefettura di Agrigento il 18 maggio 2021, e la conseguente annotazione disposta dall’ANAC.

Espone, al riguardo, che:

la società svolge da diversi anni l’attività di commercializzazione di prodotti ittici;

– il provvedimento prefettizio impugnato si basa esclusivamente sul fatto che il socio della ricorrente, padre del legale rappresentante e incensurato, è stato sottoposto nel lontano 1998 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di due anni;

– anche di recente l’intimata amministrazione ha rilasciato informative liberatorie, nonostante la perdurante presenza del suddetto soggetto, con evidente contraddittorietà dell’attività amministrativa.

Si duole degli atti impugnati, deducendo le censure di:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 27, 41, 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 67, 83,84, 91 e 94 DEL D. LGS. 159/2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO D’ISTRUTTORIA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI ED ILLOGICITA’, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA;

2) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, INCOERENZA ED ILLOGICITA’ MANIFESTA. IRRAGIONEVOLEZZA.

Ha quindi chiesto, previo accoglimento dell’istanza cautelare, l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.

  1. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Agrigento, Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.
  2. – Con ordinanza n. -OMISSIS- del 21 luglio 2021 è stata accolta l’istanza cautelare.
  3. – Con ordinanze collegiali n. -OMISSIS- del 30 settembre 2022 e n. -OMISSIS- del 11 gennaio 2023 sono stati posti adempimenti istruttori a carico della Prefettura (adempiuti).
  4. – In vista della trattazione del merito, l’Avvocatura dello Stato per le resistenti Amministrazioni ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese; con replica di parte ricorrente, la quale ha insistito per l’accoglimento.

Quindi, all’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023, presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

  1. – Viene in decisione il ricorso promosso dalla società istante avverso l’informativa interdittiva adottata dalla Prefettura di Agrigento il 18 maggio 2021, e la conseguente annotazione disposta dall’ANAC.
  2. – Ritiene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, in quanto il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.

E’, in particolare, fondata l’articolata doglianza nella parte in cui si lamenta la mancanza di attualità dei fatti posti a fondamento dell’informativa interdittiva.

Sotto tale specifico profilo è necessario premettere che, secondo l’orientamento anche del Giudice di appello:

“…“Ai fini dell’interdittiva antimafia la Pubblica amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari – che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose – laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del più probabile che non, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto” (sent. 17 marzo 2022, n. 1935)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 novembre 2022, n. 9558);

– “…l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa (cfr., T.A.R. per la Campania, Napoli, sez. I, 7.01.2019, n.-OMISSIS-; Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2)…” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712).

E’, quindi, necessario che dall’analisi del complesso dei dati e delle vicende emerga un quadro indiziario connotato da attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa.

Applicando i su esposti principi al caso in esame, osserva il Collegio che la resistente Prefettura nel provvedimento impugnato non ha specificamente evidenziato dati sintomatici, attuali e concreti, del pericolo che l’attività della ditta istante possa essere influenzata, anche indirettamente, dalla mafia.

In particolare, l’informativa antimafia impugnata è motivata con esclusivo riferimento alla circostanza che il padre dell’amministratore unico e socio al 50% della società ricorrente è stato sottoposto nel 1998 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di due anni, a causa delle accertate frequentazioni con soggetti condannati per mafia, concretizzatesi nella partecipazione attiva alle attività criminali della stessa: in particolare, si fa rinvio al decreto del 20 giugno 2014, divenuto irrevocabile il 1° ottobre 2014, con il quale la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l’istanza di riabilitazione ai sensi dell’art. 70 del codice antimafia, nonché alla nota del 27 agosto 2019, con la quale la medesima Corte di Appello ha confermato che non è intervenuta alcuna riabilitazione.

Viene quindi in rilievo, quale nucleo essenziale del ritenuto pericolo di infiltrazione mafiosa, l’irrogazione, circa ventitré anni fa, di una misura di prevenzione personale, indizio obiettivamente sfornito del carattere dell’attualità in assenza di ulteriori elementi sintomatici, concordanti e univoci – non risultanti né dal provvedimento impugnato, né dagli atti istruttori pure acquisiti – dai quali potere desumere l’attuale vicinanza del predetto ad ambienti malavitosi e, conseguentemente, il rischio, secondo la logica del “più probabile che non”, di un condizionamento mafioso nella conduzione dell’impresa.

A quanto finora rilevato deve aggiungersi che il dato essenzialmente indicativo per la Prefettura – il rigetto dell’istanza di riabilitazione risalente al 2014 – costituiva una circostanza nota alla Prefettura di Agrigento nel 2017, in occasione del rilascio in data 31 ottobre 2017 di un’informativa liberatoria in favore della ditta ricorrente, indice sintomatico – in mancanza di un rafforzamento della motivazione – di una contraddittorietà tra provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione.

Ne consegue che il carattere risalente nel tempo dei fatti posti alla base dell’interdittiva contribuisce a delineare un quadro indiziario scarno e non attuale, come tale, non idoneo da solo a sorreggere il giudizio di attuale permeabilità mafiosa: ne deriva la fondatezza del dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di eccesso di potere per contraddittorietà, dell’informativa interdittiva impugnata.

  1. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto fondato nei sensi sopra precisati, deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
  2. – Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, e all’accoglimento per un deficit istruttorio e motivazionale, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Cappellano Salvatore Veneziano
 

IL SEGRETARIO

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