Antimafia – Informativa interdittiva – Contraddittorio – Obbligo – Violazione delle garanzie partecipative – Anche per procedimenti anteriori alla novella del D.l. 152/2021 – Tutela cautelare – Accoglie.

ECLI:IT:TARPA:2023:517OCAU

Pubblicato il 27/09/2023

  1. 00517/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 00749/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 749 del 2023, proposto dalla -OMISSIS- S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, viale Libertà n. 171;

 

contro

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’informazione antimafia interdittiva n. 0107952 del 05/07/2023, notificata in pari data con nota prot. n. 0108131, con la quale il Prefetto di Palermo ha comunicato che la -OMISSIS- S.r.l.s. “è interdetta ai sensi degli articoli 84, 89 bis, e 91 del decreto legislativo 159/011 e ss.mm.ii.”;

– ove necessario e per quanto di ragione, del verbale del Gruppo Provinciale Interforze del 29/06/2023;

– del provvedimento della Prefettura di Palermo, prot. n. 0120558 del 31/07/2023, comunicato con nota prot. n. 0120707 di pari data, con il quale si è denegata l”iscrizione della società ricorrente “nell”elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”), istituito presso questa Prefettura”;

– di tutti gli altri atti presupposti, connessi o conseguenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. -OMISSIS-/23;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

 

Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, in relazione alla violazione delle garanzie partecipative, come richieste dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/11. A tal fine, non può che prendersi atto del recente arresto del Giudice appello siciliano secondo cui: “Il d.l. 6 novembre 2021 n. 152 che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 92 del Codice antimafia, frutto di una costante evoluzione giurisprudenziale anche multilivello, è la prova che anche in epoca antecedente alla novella, non potevano considerarsi i procedimenti finalizzati all’adozione della informazione antimafia esonerati, in ragione della materia, dall’obbligo di rispettare le garanzie partecipative. È nota al Collegio la disputa, sviluppatasi sotto l’egida delle precedenti norme, applicabili alla presente fattispecie ratione temporis, in merito alla possibilità concessa all’Amministrazione di derogare al rispetto della norma che prevede la comunicazione di avvio del procedimento e quindi il realizzarsi del contraddittorio endoprocedimentale. Ritiene il Collegio che debba escludersi nella materia in scrutinio una generale e generica possibilità di derogare alle norme ed ai principi ora richiamati, in ragione di una esigenza di celerità in re ipsa che non necessiti di essere motivata. La deroga al rispetto del principio del contradditorio da parte dell’Amministrazione può trovare legittimazione solo in specifici casi concreti, deve essere frutto di una ragionevole ponderazione degli interessi contrapposti e deve essere adeguatamente motivata. Le garanzie partecipative possono essere ragionevolmente derogate solo quando la comunicazione di avvio del procedimento potrebbe rendere di pubblico dominio elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in informative riservate delle forze di polizia che ragioni di opportunità ne sconsiglino la divulgazione. Tale esigenza deve coesistere con l’esigenza di anticipare il più possibile la tutela della collettività a fronte della capacità della criminalità mafiosa di inquinare il mercato e la convivenza civile” (cfr. CGA, sentenza n. 403 del 6 giugno 2023).

Nel caso che ci occupa sono state effettivamente pretermesse le garanzie difensive sottese alla disposizione in argomento avendo l’Amministrazione esternato le esigenze di celerità del procedimento attraverso formule stereotipate e comunque senza concreti riferimenti ad effetti pregiudizievoli legati all’apertura di un contraddittorio con la ditta ricorrente;

Considerato, pertanto, che al danno prospettato è possibile ovviare mediante una misura cautelare atipica di remand volta al riesame del proprio operato da parte dell’Amministrazione che tenga in debito conto le ragioni del ricorrente presenti nel ricorso attraverso l’apertura di una congrua fase partecipativa, salvo che non siano concretamente evidenziate legittime ragioni, come normativamente previste, che impediscono il confronto in sede procedimentale;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare nei sensi sopra descritti e di fissare la trattazione della causa all’udienza pubblica del 6 febbraio 2024 con compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e fissa per la trattazione della causa nel merito l’udienza pubblica del 6 febbraio 2024.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Girardi Salvatore Veneziano
 

IL SEGRETARIO

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