Antimafia – Informativa interdittiva – Attività di parcheggio – Subentro a precedente impresa sospettata di infiltrazione mafiosa – Assenza di autonome indagini ed episodi sintomatici – Assunzione di dipendente controindicato – Su autorizzazione del Tribunale – Difetto di istruttoria – Danno da cessazione dell’attività d’impresa – Difetto di motivazione – Tutela cautelare – Accoglie – Remand.
ECLI:IT:TARPA:2023:317OCAU
Pubblicato il 20/06/2023
- 00317/2023 REG.PROV.CAU.
- 00782/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2023, proposto da “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Madonia e Giovanni La Bua, presso lo studio del quale è elett.te dom.to in Palermo, via Cluverio n. 28 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Palermo, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della informazione antimafia interdittiva emessa il 5 aprile 2023 e comunicata a mezzo pec il medesimo 5 aprile 2023 dal Prefetto di Palermo – prot. -OMISSIS-,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché ignoto o non interamente conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Palermo e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, in relazione al lamentato difetto d’istruttoria e di motivazione in quanto:
– la ditta ricorrente esercita l’attività di parcheggio subentrando a soggetto non controindicato, né citato nel provvedimento impugnato, per di più a distanza di oltre due anni dalla cessazione della “-OMISSIS- di -OMISSIS-”, a cui la Prefettura riconduce cointeressenze economiche ostative;
– l’assunzione di -OMISSIS- presso la ditta ricorrente è avvenuta a seguito di autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza del 23 febbraio 2022 e lo stesso è stato licenziato in data 17 marzo 2023, e cioè prima dell’emanazione dell’atto gravato emesso il 5 aprile 2023;
– non si riscontra alcuna autonoma indagine in ordine alle condotte poste in essere dalla “-OMISSIS- di -OMISSIS-” nel corso del suo esercizio di impresa né viene evidenziato qualche episodio che possa fare in concreto presagire un collegamento con l’attività criminosa o comunque il condizionamento di scelte imprenditoriali;
Accertata la sussistenza anche del prescritto periculum in mora atteso che il provvedimento gravato comporta di fatto la cessazione dell’attività svolta dalla ricorrente e ciò in attesa della definizione del giudizio nel merito;
Considerato, pertanto, che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare mediante una misura cautelare atipica di remand volta al riesame del proprio operato da parte dell’Amministrazione che tenga in debito conto le ragioni del ricorrente presenti nel ricorso;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare nei sensi sopra descritti fissando un termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza per l’adempimento;
Ritenuto di fissare la trattazione della causa all’udienza pubblica del 21 novembre 2023 e che le spese della presente fase possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e fissa per la trattazione della causa nel merito l’udienza pubblica del 21 novembre 2023.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche citate nel provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Luca Girardi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Luca Girardi | Salvatore Veneziano | |
IL SEGRETARIO
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