Finanziamenti pubblici – Aiuti disposti dalla protezioni civile – Informativa antimafia – Nei confronti di persona fisica non titolare di attività d’impresa – Tutela cautelare – Accoglie.

ECLI:IT:TARPA:2023:482OCAU

Pubblicato il 14/09/2023

  1. 00482/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 01010/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Ministero dell’Interno, Prefettura di Agrigento – Ufficio Territoriale del Governo, Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

nei confronti

Comune di San Biagio Platani, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’informazione antimafia interdittiva ex art. 91 del decreto legislativo 159 2011 e s.m.i. prot. N. 0032714 del 02.05.2023 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento – Area 1 – Ordine e Sicurezza Pubblica – Ufficio Antimafia, notificata a mezzo raccomanda A.R. in data 06.05.2023;

– della “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell’inserimento nel Casellario della relativa annotazione” (Fasc. Anac n. 2322/2023/rp) del 08.05.2023 trasmessa dall’Autorità Nazionale Anticorruzione alla sig.ra-OMISSIS- in data 17.05.2023.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Agrigento – Ufficio Territoriale del Governo e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac);

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha censurato il provvedimento interdittivo impugnato in quanto reso:

  1. a) nei confronti di una persona fisica non titolare di alcuna attività di impresa;
  2. b) a seguito della richiesta di concessione di aiuti previsti dall’ordinanza del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Considerato che non appaiono allo stato implausibili – alla luce della più recente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2023 n. 2212) – i profili di censura sub a) mentre meritano approfondimento, nella più opportuna sede di merito, quelli sub b);

Ritenuto altresì che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile dedotto in ricorso;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, compensando le spese in considerazione dell’ampia latitudine dei poteri valutativi del Prefetto in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie nei sensi di cui in motivazione l’istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e per l’effetto:

  1. a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
  2. b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 dicembre 2023;
  3. c) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Mulieri Salvatore Veneziano
 

IL SEGRETARIO

 

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