ECLI:IT:TARPA:2023:542OCAU

Antimafia – Informativa Interdittiva – Aggiornamento – Rilascio di una nuova interdittiva – In assenza di contraddittorio (art. 92 D.lgs. 159/ 2011) – Illegittimità – Accoglie – Remand.

Pubblicato il 11/10/2023

  1. 00542/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 01332/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore sito in Palermo via G. Oberdan n. 5;

 

contro

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del Prefetto della Provincia di Palermo – AREA I – Antimafia – prot. n. 0109497 del 07.07.2023, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale è stato adottato “provvedimento antimafia interdittivo” ai sensi dell”art. 91, comma 6, del D.lgs. n. 159/2011;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, in relazione alla prima censura legata alla violazione delle garanzie partecipative, come richieste dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/11. A tal fine, il Collegio condivide la giurisprudenza più recente per cui il nuovo comma 2-bis dell’art. 92 del codice antimafia dl.gs. n 159 del 2011 è applicabile anche all’istanza di aggiornamento dell’interdittiva già emessa, e ciò per ragioni sistematiche e teleologiche: “Dal primo punto di vista, appare dirimente la circostanza che il d.lgs. n. 159 del 2011 non preveda una disciplina del procedimento per l’aggiornamento dell’interdittiva diversa da quella prevista per la sua adozione, ragione che induce a ritenere che in entrambi i casi si applichi l’art. 92; a supporto di questa tesi, vi è anche il rilievo che l’«aggiornamento» comporta sostanzialmente un riesame della situazione dell’impresa alla luce dello stesso parametro preso in considerazione in sede di adozione dell’interdittiva originaria, ossia la sussistenza di tentativi d’infiltrazione mafiosa; l’analogia dei due procedimenti sul piano sostanziale induce quindi a ritenere che, nel silenzio della legge, essi siano sottoposti alla medesima disciplina anche sul piano procedurale. Dal secondo punto di vista, occorre considerare la finalità perseguita dalla norma, anche alla luce del contesto normativo in cui questa si è inserita e delle modifiche che vi ha apportato: a tal proposito non è dunque superfluo ricordare che, prima che venisse emanato il d.l. n. 152 del 2021, l’orientamento giurisprudenziale dominante, tale da poter essere considerato un vero e proprio “diritto vivente”, affermava che la comunicazione di avvio del procedimento e il “preavviso di rigetto”, di cui agli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, fossero adempimenti non necessari nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti antimafia, in cui il contraddittorio procedimentale ha natura meramente eventuale, in ragione del fatto che essi sono tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità di tutela, destinatari e presupposti, che possono rivelarsi in concreto incompatibili con gli ordinari istituti di partecipazione, la cui attivazione è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione (tra le tante, si v. Cons. St., sez. III, sentt. n. 3182 del 2021, n. 7146 e n. 820 del 2020; TAR Campania, Napoli, sent. n. 2230 del 2021; tra le ultime pronunce di questo TAR si v. la sent. n. 30 del 2022). In questo contesto, il legislatore ha invece ritenuto di ribadire espressamente la necessità del contraddittorio procedimentale anche in materia di tutela antimafia, addirittura rinforzandolo con la previsione dell’audizione dell’interessato, ove questi ne faccia richiesta, e ammettendo che si possa prescindere da questi adempimenti solo in caso di urgenza. Se dunque, prima della riforma, si riteneva che quello dei procedimenti e dei provvedimenti antimafia rappresentasse un ambito speciale, eccezionalmente sottratto al rispetto delle norme in materia di partecipazione del privato previste in via generale dalla legge n. 241 del 1990 per la realizzazione del “giusto procedimento” – le quali, peraltro, si ricollegano al principio d’imparzialità di cui all’art. 97 Cost. e al “diritto ad una buona amministrazione” di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – con il recente intervento il legislatore ha ribadito l’applicabilità anche in questo settore del principio generale per cui prima di adottare un provvedimento, soprattutto se sfavorevole, occorre instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con il privato destinatario, salvo vi ostino ragioni di urgenza. È dunque in considerazione della portata della riforma – volta a riaffermare un principio generale in un’area che si riteneva potesse esservi eccezionalmente sottratta – che essa risulta riferibile anche ai procedimenti preordinati all’aggiornamento dell’interdittiva antimafia, quantomeno nei casi in cui la determinazione dell’Amministrazione si fondi su elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione ulteriori rispetto a quelli in base ai quali era stato adottato il provvedimento originario e sia dunque necessario, nella logica della nuova norma, consentire al privato di prendere posizione al riguardo” (cfr. T.A.R., Genova, sez. I, 20/07/2022, n. 626).

Nel caso di specie, dagli atti emerge chiaramente che il nuovo provvedimento interdittivo, sollecitato dall’istanza di aggiornamento del ricorrente, si fondi anche su elementi nuovi e diversi da quelli presi in esame ai fini dell’adozione della prima interdittiva del 2019, circostanza confermata dalla stessa Difesa erariale nei propri scritti difensivi. Deve, quindi, rilevarsi come siano state effettivamente pretermesse le garanzie difensive sottese alla disposizione in argomento;

Considerato, pertanto, che al danno prospettato è possibile ovviare mediante una misura cautelare atipica di remand volta al riesame del proprio operato da parte dell’Amministrazione che tenga in debito conto le ragioni del ricorrente presenti nel ricorso attraverso l’apertura di una congrua fase partecipativa, salvo che non siano concretamente evidenziate legittime ragioni d’urgenza, come normativamente previste, che impediscono il confronto in sede procedimentale;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare nei sensi sopra descritti e di fissare la trattazione della causa all’udienza pubblica del 6 febbraio 2024 con compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e fissa per la trattazione della causa nel merito l’udienza pubblica del 6 febbraio 2024.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche citate nel provvedimento.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Girardi Salvatore Veneziano
 
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