Giustizia amministrativa – Deposito telematico – Dimensione file pari a 148 MB – Consultabile con qualunque browser internet – Deroga alla disciplina PAT (modalità pec o upload diretto) – Tramite chiavetta USB in segreteria – Ammissibile.

Giustizia amministrativa – Deposito telematico – Dimensione file pari a 27 GB – Software specifico di consultazione – Non in uso presso il TAR – Deroga alla disciplina PAT (modalità pec o upload diretto) – Inammissibile – Impossibilità di caricamento sul fascicolo informatico.

ECLI:IT:TARPA:2023:594DPRE

Pubblicato il 14/06/2023

  1. 00594/2023 REG.PROV.PRES.
  2. 00833/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 833 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Puntarello, Luciana Maria Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Palermo, Ufficio Territoriale del Governo, Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– Del provvedimento antimafia interdittivo prot. n. -OMISSIS-del 03.04.2023, emesso ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del citato decreto legislativo, dal Prefetto di Palermo nei confronti della società odierna ricorrente;

– Della nota prot. n. -OMISSIS-del 03.04.2023 con la quale la Prefettura di Palermo ha notificato, in data 03.04.2023, alla società odierna ricorrente il provvedimento antimafia interdittivo prot. n. -OMISSIS-del 03.04.2023 nonché il preavviso ex art. 10 bis della L. 241/90, di diniego dell’iscrizione nell’elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”);

– Del provvedimento -OMISSIS-del 18.04.2023 con il quale la Prefettura di Palermo ha disposto il diniego dell’iscrizione nell’elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”), istituito presso la Prefettura di Palermo;

– Della nota prot. n. -OMISSIS-del 18.04.2023 con la quale la Prefettura di Palermo provvedeva a notificare alla società odierna ricorrente il provvedimento -OMISSIS-del 18.04.2023 di diniego dell’iscrizione nell’elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”), istituito presso la Prefettura di Palermo;

– Ove occorra del preavviso ex art. 10 bis della L. 241/90, di diniego dell’iscrizione nell’elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”), adottato dalla Prefettura di Palermo;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione deposito documentale, in deroga alla disciplina PAT depositata in data 7.06.2023 ed il D.P. n. 583/2023 di rigetto;

Vista la nuova istanza di autorizzazione deposito documentale, in deroga alla disciplina PAT, depositata in data 12.06.2023

Visti gli artt. 136, co. 2, c.p.a. ed il DPCS 28.07.2021 recante le “Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico” di cui all’art. 13, co. 1 delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo;

Ritenuto che con la nuova istanza di autorizzazione al deposito documentale, in deroga alla disciplina PAT, parte ricorrente fornisce chiarimenti utili a superare i profili posti a fondamento del D.P. n. 583/2023;

Considerato che:

– quanto al punto relativo ai tre files “in formato HTML contenuti all’interno di una cartella recante al proprio interno degli altri files che non è possibile rimuovere poiché consentono la visione del file principale. Ciascuna cartella contenente i detti files, peraltro, ha una dimensione pari a 148 MB, il che esclude la possibilità di effettuare il deposito telematico eseguito con modalità pec o mediante Upload diretto. Per il deposito dei detti files, che verrebbe effettuato tramite il supporto di una comune chiavetta usb, non è necessaria l’istallazione e/o la presenza di alcun hardware o software specifico per la visione degli stessi, risultando leggibili con ogni browser di navigazione”, appare possibile autorizzare il deposito in Segreteria, entro tre giorni dalla comunicazione del presente decreto, della “chiavetta usb” contenente gli stessi affinchè essi possano essere verificati dal personale informatico qui in servizio ai fini di escludere la presenza di eventuali “codici informatici” possibile fonte di pericolo per la sicurezza del sistema SIGA e, previa esclusione della possibilità di conversione dei files in formati compatibili con le prescrizioni delle Specifiche tecniche, caricati nel fascicolo informatico;

– quanto al punto relativo al file “in formato UFD (non modificabile) su supporto USB contenente la copia forense del dispositivo in uso alla sig.ra Valeria Lo Greco, che è possibile leggere con il software Ufed Phisycal Analyzer prodotto dall’azienda Cellebrite (già in uso alle forze dell’ordine ed alla polizia giudiziaria); in ragione del formato di tale ultimo file, non risulta possibile effettuare il deposito telematico tramite gli ordinari canali informatici PAT, in quanto non consentito dalle disposizioni sopra citate; peraltro, la copia forense del detto dispositivo mobile ha carattere unitario ed il relativo file ha una dimensione pari a 27 GB”, la richiesta deve essere respinta in considerazione dell’impossibilità di suo caricamento nel fascicolo informatico, attese le dimensioni, e di sua utilizzazione per mancanza del software “proprietario” necessario per la consultazione;

Riservata ogni ulteriore determinazione al Collegio giudicante;

 

P.Q.M.

Dispone come in motivazione.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed agli adempimenti conseguenti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Palermo il giorno 13 giugno 2023.

  Il Presidente
  Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

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