Antimafia – Interdittiva – Aggiornamento – Obbligo per il Prefetto di rideterminarsi – Silenzio-inadempimento – Illegittimità – Conclusione del procedimento – Termine – Accoglie.
ECLI:IT:TARNA:2023:4028SENT
Pubblicato il 05/07/2023
- 04018/2023 REG.PROV.COLL.
- 00334/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Toledo, n. 323.
contro
Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11.
per l’annullamento
dell’illegittimo silenzio formatosi sulla istanza di aggiornamento ex art.91 d.l.gs. 159/2011 della informativa antimafia della Società, presentata in data -OMISSIS-presso la Prefettura di Napoli, nonché per la declaratoria dell’obbligo del Prefetto di Napoli a provvedere alla definizione del procedimento di aggiornamento antimafia della ricorrente con atto espresso e motivato, previa adozione di idonee misure cautelari urgenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha premesso di aver proposto in data -OMISSIS- un’istanza di aggiornamento dell’informazione interdittiva antimafia da ultimo adottata nei propri confronti in data -OMISSIS-;
Rilevato che a fondamento della proposta istanza, parte ricorrente adduce di aver adottato misure di self-cleaning concernenti proprio i profili che avevano fondato la prognosi prefettizia di rischio di condizionamento mafioso;
Rilevato che si è costituito il Ministero dell’interno dando conto della pendenza sia del giudizio innanzi a questo Tribunale avente ad oggetto il provvedimento interdittivo del -OMISSIS- sia di quello innanzi alla Corte di Cassazione relativo al conseguimento della misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011;
Rilevato che la Prefettura ha ammesso di aver ricevuto l’istanza di aggiornamento in data-OMISSIS-, ma di non aver ancora concluso il procedimento, tenuto conto del gran numero di richieste analoghe ricevute e dell’esigenza di acquisire nel corso dell’istruttoria i contributi delle Forze dell’ordine;
Rilevato che alla camera di consiglio del 29 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto, con declaratoria dell’obbligo dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta di pronunciarsi sulla predetta istanza di aggiornamento;
Rilevato, infatti, che l’Amministrazione resistente è tenuta a pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza del -OMISSIS- discendendo tale obbligo dall’art. 91, co. 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159/2011, per il quale il Prefetto, “anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”;
Rilevato che in virtù della previsione normativa, la giurisprudenza ha quindi affermato che il Prefetto non possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092; sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015, n. 2410; 3 maggio 2016, n. 1743) in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa;
Rilevato che, quanto al termine per provvedere, questa Sezione ha valutato operante il “termine generale suppletivo di 30 giorni ex art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990, applicabile in mancanza di specifiche statuizioni normative” (ex multis sentenza del 23/4/2018 n. 2683);
Rilevato che nella specie, in relazione all’istanza del -OMISSIS-, non è stato adottato il provvedimento espresso, alla scadenza dei suddetti trenta giorni, essendosi superato anche il termine di maggior favore, corrispondente a 45 giorni, facendo applicazione analogica della previsione di cui all’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 (cfr. TAR per la Lombardia, sez. I, 3 settembre 2018, n. 2040 secondo cui: “la disposizione normativa succitata impone al Prefetto di aggiornare le informative in questione, “anche sulla documentata richiesta dell’interessato” nello stesso termine massimo di quarantacinque giorni assegnato al Prefetto dall’art. 92 del Codice delle leggi antimafia per rilasciare, in via ordinaria, l’informazione antimafia interdittiva, non potendo rimanere l’istanza senza riscontro alcuno, in violazione della regola generale di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990”);
Rilevato che, in questo quadro si innesta la riforma introdotta con il D.L. n. 152/2021 convertito con legge n. 233/2021, che ha aggiunto all’art. 92 il comma 2-bis, stabilendo che l’Amministrazione comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per presentare osservazioni, disponendo che la comunicazione “sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio il termine di cui all’articolo 92, comma 2” (art. 92, co. 2-bis, penultimo periodo);
Rilevato che nella fattispecie dalla documentazione versata in atti non risultano ancora adottati gli atti della procedura di aggiornamento e nemmeno è stata adottata la comunicazione da ultimo menzionata, sicché il termine di conclusione del procedimento è decorso e perdurando l’inadempimento della Prefettura (non essendo stato ancora adottato il provvedimento espresso), il ricorso vada dunque accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere in maniera espressa sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia presentata da parte ricorrente in data -OMISSIS-, assegnando a tal fine il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, riservando la nomina del Commissario ad acta, su istanza di parte, nell’ipotesi di protrazione dell’inerzia oltre il termine assegnato;
Rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Caserta sull’istanza del -OMISSIS-, ordinando di provvedere in maniera espressa entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza; riserva la nomina del Commissario ad acta, su istanza di parte, nell’ipotesi di protrazione dell’inerzia oltre il termine assegnato.
Condanna l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF
Giuseppe Esposito, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Domenico De Falco | Gianmario Palliggiano | |
IL SEGRETARIO
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