Antimafia – Informativa interdittiva – Aggiornamento – Diniego – Parentela – Familiari con precedenti penali – Familiari contigui alla criminalità organizzata – Quote di partecipazione al capitale della società ricorrente – Misura di legalità controllata – Amministrazione straordinaria – Efficacia circoscritta al singolo contratto d’appalto – Non vincola il potere di riesame del Prefetto – Respinge.
Pubblicato il 05/06/2023
- 03408/2023 REG.PROV.COLL.
- 03268/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3268 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo n. 323;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l’annullamento
1) del provvedimento della Prefettura di Napoli Area 1^ Staff 2 prot. n. -OMISSIS- di conferma dell’informativa antimafia e della nota di trasmissione del Dirigente prot. -OMISSIS- di pari data; nonché ove necessario:
2) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA con particolare riferimento a quelli delle sedute del -OMISSIS-, non ancora conosciuti;
3) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo così come richiesti e trasmessi dalle FF.OO. e Autorità consultate con particolare riferimento alle note della Direzione Investigativa Antimafia – Centro operativo di Napoli e delle altre FF.OO., non ancora conosciute;
4) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
È impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Napoli, in riscontro a un’istanza di aggiornamento dell’informazione interdittiva, ha confermato che nei confronti della Società ricorrente sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice antimafia approvato con il d.lgs. n. 159/2011.
Sono dedotte, con un unico articolato motivo, le censure di violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 anche in relazione all’art. 10-bis della legge n. 241/90, nonché di eccesso di potere per carenza di attualità e di pericolo, travisamento, arbitrarietà, illogicità, erroneità, difetto di motivazione e di istruttoria e sviamento.
L’Amministrazione si è costituita e ha adempiuto all’ordinanza presidenziale del 31/7/2021 n. 957, con cui è stato ordinato di depositare gli atti del procedimento.
La trattazione dell’istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo all’udienza in camera di consiglio del 12/1/2022.
L’udienza pubblica per la trattazione nel merito è stata successivamente rinviata, su richiesta di parte ricorrente, con riferimento alla pendenza del procedimento con cui era stata richiesta l’applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 (richiesta rinnovata da ultimo, con la memoria depositata il 10/2/2023).
Le parti hanno prodotto documentazione e scritti difensivi e, all’udienza pubblica del 15 marzo 2023, il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1.- Va preliminarmente disattesa la richiesta di rinvio dell’udienza, riproposta con l’ultima memoria di parte ricorrente, motivata sulla pendenza innanzi alla Corte di Cassazione del giudizio relativo alla richiesta della Società di essere ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 (richiesta disattesa dalle Sezioni Misure di Prevenzione del Tribunale e dalla Corte di Appello di Napoli).
Non vi sono ragioni per posporre la definizione del presente ricorso, dal momento che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito i rapporti esistenti tra impugnativa dell’interdittiva e controllo giudiziario, affermando che l’ammissione a quest’ultimo non preclude l’esame del ricorso, in quanto “la pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva” (sentenze n. 6, n. 7 e n. 8 del 13/2/2023).
2.- Si può quindi passare all’esame delle censure avverso la conferma dell’interdittiva impugnata.
La Società ricorrente, operante nel settore del trasporto pubblico, era destinataria di un’informativa antimafia del -OMISSIS-, confermata con successivi provvedimenti ostativi del -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- formulava un’istanza di aggiornamento, ai sensi dell’art. 91, co. 5, del d.lgs. n. 159/2011, all’esito della quale l’informazione interdittiva antimafia è stata confermata con l’impugnato provvedimento, ripercorrendo gli esiti degli accertamenti e le determinazioni precedenti.
2.1. Viene considerato che l’originaria interdittiva del 2013 si fondava:
- a) sui rapporti di -OMISSIS- (all’epoca titolare del 50% delle quote e responsabile tecnico, oltre che amministratore unico e socio al 20% della partecipata -OMISSIS-) con -OMISSIS-, esponente dell’omonimo sodalizio criminale operante in Toscana, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale -OMISSIS- (per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori), tratto in arresto il -OMISSIS-, in esecuzione di altra ordinanza del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS-, per associazione a delinquere finalizzata alla gestione di prestiti finanziari anche di tipo usurario;
- b) sul coinvolgimento dello stesso -OMISSIS-, unitamente alla figlia -OMISSIS-, nel procedimento penale a carico di -OMISSIS-, per aver acconsentito all’intestazione fittizia alla -OMISSIS- (formalmente amministrata da –OMISSIS- ma di fatto gestita dal padre -OMISSIS-) della proprietà di un immobile commerciale ubicato in -OMISSIS-, da destinare a esercizio pubblico, allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale per il suddetto -OMISSIS-.
L’interdittiva era confermata, dapprima con provvedimento n. -OMISSIS- e, successivamente, con provvedimento n. -OMISSIS- (la cui legittimità è stata ritenuta da questo TAR con sentenza n. 3402/2017, confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 4692/2017), rilevandosi in quest’ultimo che le forze di polizia e i più recenti atti giudiziari riportavano ancora in attività il clan -OMISSIS-, sconfessando l’affermata disarticolazione del gruppo criminale.
È fatto riferimento all’ordinanza di applicazione della misura cautelare e al decreto di sequestro preventivo, emessi il -OMISSIS- dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- (figli di -OMISSIS-), dando atto “di una serie di più recenti condotte ben coordinate da parte del clan, poste in essere con chiare intenzioni espansive, attraverso una reiterata attività di trasferimento fraudolento di valori, finalizzata alla sottrazione di beni patrimoniali a potenziali misure di prevenzione ed oggetto di specifica attività investigativa, condotta nei confronti di soggetti appartenenti allo stesso sodalizio criminoso”.
È detto inoltre che:
– dopo l’annullamento con rinvio della confisca delle quote della -OMISSIS-, per un vizio motivazionale, la Corte di appello di -OMISSIS- – sez. I Penale, con sentenza -OMISSIS-, aveva confermato la misura relativamente alle quote facenti capo ad -OMISSIS- e -OMISSIS- (tra l’altro, richiamando gli “ottimi rapporti amicali e anche di affari (l’acquisto di una barca il contenuto delle intercettazioni telefoniche sul punto sono assolutamente inequivocabili)” tra il -OMISSIS- e -OMISSIS-, “disposti a sostenere comunque fin dall’inizio il rischio dell’operazione”;
– era tuttora pendente nella fase di udienza preliminare, innanzi al G.U.P di -OMISSIS-, il procedimento a carico di -OMISSIS- e –OMISSIS-, per il reato in concorso di cui all’art. 12-quinquies, co. 1, del D.L. n. 306/92, aggravato ex art. 7 della legge n. 230/91;
– era significativo il dato del pericolo di contaminazione, rilevato dal Giudice amministrativo, per la “duplice” esposizione al condizionamento, da parte di -OMISSIS- e del gruppo criminale ad esso facente capo, nonché del clan “federato” -OMISSIS-, operante in Campania (due esponenti del quale venivano assunti dalla Società, affidando il compito di consegnare le somme oggetto di un’estorsione non denunciata, solo in seguito tardivamente licenziati).
2.2. Ciò posto, si dà atto che l’istanza di aggiornamento del -OMISSIS- ha posto in rilievo il cambio di denominazione della società e la rimozione delle persone individuate come potenzialmente condizionate dagli ambienti della criminalità organizzata.
Al riguardo il provvedimento segnala che:
– l’amministratore unico -OMISSIS- è il genero del predetto -OMISSIS- (coniugato con la figlia -OMISSIS-);
– -OMISSIS- è stato poi rinviato a giudizio dal Tribunale di -OMISSIS-, con decreto del -OMISSIS-, per il reato in concorso di cui all’art. 12-quinquies, co. 1, del D.L. n. 306/92, aggravato ex art. 7 della legge n. 230/91;
– dalla consultazione della banca dati Inps 2020, risultano ancora dipendenti della Società -OMISSIS-, -OMISSIS-, figli di -OMISSIS-;
– la Prefettura di Milano ha adottato il provvedimento ostativo antimafia del -OMISSIS-, nei confronti della -OMISSIS-, gestita dal padre e dalla sorella del -OMISSIS- (il primo amministratore unico, la seconda detentrice dell’intero capitale);
– la-OMISSIS- era sorta per scissione dalla -OMISSIS- (il cui capitale era ripartito tra –OMISSIS- e la cognata -OMISSIS-, amministratrice unica), interdetta dal Prefetto di Napoli con provvedimento del -OMISSIS-.
Dal resoconto la Prefettura di Napoli valuta che l’esame delle vicende della -OMISSIS- e della Società ricorrente “consente di delineare non solo stretti legami parentali esistenti tra i vertici apicali delle varie società, ma anche la circolarità di intrecci economici che ne conseguono tra soggetti tutti ugualmente interessati da rapporti, contatti e frequentazioni con esponenti di spicco della criminalità organizzata o comunque gravati da precedenti di polizia”.
Sono ritenute “significative le circostanze che hanno visto la nascita della soc.-OMISSIS- srl, per scissione, giusto pochi giorni dopo che la -OMISSIS- srl era stata interdetta dalla Prefettura di Napoli, e soci erano proprio le cognate, -OMISSIS-”; si aggiunge ulteriormente che la prima era all’epoca proprietaria, assieme al marito -OMISSIS-, di altra Società, partecipante con il 50% al capitale sociale della ricorrente e a sua volta destinataria di plurimi provvedimenti interdittivi.
2.3. Viene ancora rilevato che, nelle more, perveniva -OMISSIS- una nota dell’amministratore unico della Società ricorrente, sottoposta al Gruppo Informativo Antimafia che, con verbale del -OMISSIS-, riportandosi al contenuto del precedente verbale del -OMISSIS-, ha ritenuto inidonee gli elementi difensivi prodotti a superare le motivazioni che già avevano dato luogo al provvedimento interdittivo e alle sue conferme, proponendone il mantenimento.
Il provvedimento impugnato conclusivamente valuta che, sussistendo le condizioni di cui al d.lgs. n. 159/2011, vada confermata nei confronti della Società ricorrente la prognosi di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, ex artt. 84 e 91.
3.- Nell’esposizione delle censure la ricorrente passa in rassegna le considerazioni esposte nell’istanza di aggiornamento che, per quanto di interesse in questa sede (in relazione al contenuto dispositivo del provvedimento), concernono l’attuale assetto societario e l’assenza di rilievi penali a carico del nuovo gruppo familiare, nonché gli effetti discendenti dall’adozione della misura della temporanea e straordinaria amministrazione, ex art. 32, co. 10, D.L. n. 90/2014.
3.1. Quanto all’attuale assetto societario, è affermato che la proprietà e la gestione sono ora interamente affidate al dott. -OMISSIS-, estraneo ai rapporti con -OMISSIS- e con i fratelli -OMISSIS-.
Viene sottolineato che detti rapporti sono stati intrattenuti da soci non rivestenti più da anni alcuna carica (in particolare, al menzionato -OMISSIS-, Amministratore delegato dal 2010 al 2013, è riconducibile la vicenda riguardante il tentativo di estorsione non denunciata, oggetto della sentenza del Tribunale di Nola n. -OMISSIS-).
Si aggiunge che i precedenti soci hanno assunto condotte in contrasto con gli interessi della Società, palesando “insanabili divergenze” con essa (agendo in via giudiziaria nel 2017 per rientrare in possesso delle linee già esercitate, nonché esercitando linee abusive su tratte di competenza della Società ricorrente).
Sui rilievi penali a carico del nuovo gruppo familiare, è osservato che al gruppo -OMISSIS- non può essere rivolta alcuna censura, neppure nell’ottica di un sommario giudizio di astratta pericolosità di contiguità con gli ambienti criminali, come desumibile dai provvedimenti giurisdizionali che vengono indicati, in nessuno dei quali è affermata la loro responsabilità, in particolare per l’utilizzo di somme di provenienza illecita o l’impiego di capitali riferibili al -OMISSIS-, per l’acquisto dell’immobile dell’ADE oggetto di confisca (la misura della confisca delle quote, disposta dal Tribunale -OMISSIS-, è stata annullata dalla Corte di Cassazione – Sez. II, con sentenza del -OMISSIS-, e i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati prosciolti dalle accuse).
Riassuntivamente, per la parte ricorrente, i provvedimenti giurisdizionali invocati hanno eliminato ogni dubbio sulla responsabilità penale dei componenti la compagine sociale, mentre la Prefettura ha, invece, confermato l’interdittiva sulla base delle annullate misure cautelari dell’Autorità penale.
3.2. Attenzione è dedicata al clan -OMISSIS-, operante in Toscana nel 2007, affermandone la definitiva disarticolazione (dopo la collaborazione del capoclan -OMISSIS- e dei suoi familiari con la DDA di -OMISSIS-, come accertato dal Tribunale di Prevenzione -OMISSIS- con decreto -OMISSIS-), facendone conseguire che:
– non può più rinvenirsi un pericolo di infiltrazione mafiosa, per i rapporti con -OMISSIS-, i quali erano stati presi in considerazione nell’originaria misura ostativa del -OMISSIS-;
– è improprio il riferimento, non solo al clan -OMISSIS-, ma anche al clan “federato” –OMISSIS–, operante in Campania.
Da tali considerazioni la ricorrente fa discendere che, disarticolato il clan che aveva rapporti con soggetti già appartenenti alla Società (ma oggi rimossi), senza “contaminazioni” delle nuove figure societarie, deve ritenersi neutralizzato ogni rischio di permeabilità mafiosa, non potendosi riesumare a distanza di anni vecchie circostanze.
3.3. In ordine alla temporanea e straordinaria amministrazione, ex art. 32, co. 10, del D.L. n. 90/2014, sono riepilogati i provvedimenti con cui tale misura è stata applicata alla Società ricorrente dal 2015 al 2020, rimarcando l’eccezionalità della durata del commissariamento e ravvisando in ciò l’inattualità degli elementi di controindicazione, che ove ancora sussistenti sarebbero stati riscontrati dagli amministratori straordinari, che al contrario hanno posto in essere gli accorgimenti idonei a sterilizzare qualsiasi tentativo di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso.
4.- Le deduzioni della ricorrente non sono meritevoli di accoglimento.
Giova riepilogare i consolidati indirizzi della giurisprudenza amministrativa, la quale ha ritenuto che:
– l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste;
– non occorre la prova dell’infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata;
– detti elementi vanno considerati in modo unitario e non atomistico, rilevando nel loro complesso, poiché una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri;
– l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività d’impresa;
– il mero decorso del tempo non smentisce quindi la persistenza di vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi;
– l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha difatti una stabilità e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile;
– la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del “più probabile che non”, cosicché gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, di tal che la valutazione discrezionale del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
Operata questa esposizione, alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche il ricorso si palesa infondato.
Le censure della Società ricorrente si incentrano sulla svalutazione degli eventi presi in considerazione dalla Prefettura, opponendovi (in sintesi) che siano oramai definitivamente superati gli elementi di controindicazione, che avevano originato le precedenti interdittive, per effetto dell’allontanamento dell’attuale compagine da qualsivoglia ipotesi di condizionamento criminale.
4.1. Vien detto, come ricordato, che tutti i componenti sono immuni da pregiudizi penali.
Il dato, tuttavia, non può assumere rilievo, essendo indiscusso che l’accertamento del Prefetto poggia sul delineabile rischio di contaminazione criminale, senza che in alcun caso sia richiesta la prova del fatto (cfr. riassuntivamente, per tutte, la sentenza di questa Sezione del 18/2/2022 n. 1115: “l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova dei fatti, ma solo la presenza di una serie di indizi – letti ed interpretati unitariamente – in base ai quali non sia illogico né inattendibile dedurre la sussistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste”).
In altri termini, non si esige una verifica dei fatti, che è richiesta nell’ambito del processo penale, estranea alla misura prefettizia di prevenzione antimafia, la cui legittimità va vagliata in base al ridetto giudizio probabilistico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28/6/2022 n. 5375: “per consolidata giurisprudenza, la prognosi inferenziale che fa da sfondo al pericolo infiltrativo dell’attività dell’impresa monitorata da parte della criminalità organizzata non deve rispondere ai canoni probatori propri del processo penale, attesa la diversa finalità – sanzionatoria in un caso, preventiva nell’altro – dei due sistemi di tutela dei valori ordinamentali. Mentre infatti l’applicazione della sanzione penale presuppone l’osservanza di uno standard probatorio ispirato al criterio secondo cui la commissione del reato deve ritenersi accertata “oltre ogni ragionevole dubbio”, l’emanazione della interdittiva presuppone la sussistenza di elementi sintomatici che, per la loro serietà e convergenza, inducano a ritenere “più probabile che non” la fattispecie di condizionamento mafioso”).
4.2. Tanto chiarito, tutti i fattori di controindicazione ravvisati dalla Prefettura hanno consistenza tale da far sì che l’apprezzamento compiuto sia basato su elementi indiziari caratterizzati dai necessari requisiti di pluralità, convergenza e significatività, con effetti nella sfera giuridica della Società.
Va posta in rilievo l’esistenza di una stretta parentela tra i soggetti variamente coinvolti, a diverso titolo, in vicende indubbiamente rilevanti, coinvolgenti ambienti criminali (segnatamente, i clan -OMISSIS- e –OMISSIS–).
L’amministratore unico della Società ricorrente è genero di -OMISSIS- (già possessore del 50% delle quote), nei cui confronti erano ravvisati forti elementi di controindicazione, tanto da dar luogo all’emanazione delle precedenti interdittive.
Come riferito dalla difesa dell’Amministrazione, il Tribunale di -OMISSIS- adottava in data -OMISSIS- la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali; lo stesso subiva accertamenti ex art. 2-bis della legge n. 575/65, poiché ritenuto presuntivamente il prestanome di -OMISSIS-, capo dell’omonimo clan, per operazioni immobiliari aventi il fine di riciclare i proventi di attività delittuose.
È supposto che l’attività si è sviluppata attraverso altre compagini societarie, riferibili ai diversi componenti della famiglia, tanto da lasciar intendere la possibile esistenza di un unico centro d’interessi, ancora riferibile al capofamiglia.
La rassegna delle vicende che hanno interessato le indicate Società milita in tal senso, tant’è che erano destinatarie di interdittive delle Prefetture di Milano e Napoli anche le Società a cui è fatto riferimento nel provvedimento impugnato:-OMISSIS- (con capitale interamente detenuto dalla sorella dell’attuale amministratore unico della ricorrente) e -OMISSIS-, ad essa succeduta (il cui capitale era ripartito tra la moglie e la sorella).
Emerge altresì che i figli -OMISSIS- figurano tuttora alle dipendenze della Società ricorrente.
Ciò posto, è noto che i rapporti di parentela assumono, per uniforme giurisprudenza, una considerevole significatività ai fini antimafia, dal momento che l’innesto e la propagazione di fenomeni criminali trova sovente terreno fertile nell’ambito di tali rapporti, per il mutuo favore o l’assecondamento prestato da ciascuno dei componenti legati da vincoli familiari (cfr., tra le molteplici pronunce dello stesso tenore, Cons. Stato, sez. III, 26/4/2022 n. 3215, per cui va accordato rilievo al rapporto, ove “per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto, avuto anche riguardo al quadro degli usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”; cfr. altresì, più di recente, Cons. Stato – sez. III, 31/3/2023 n. 3340, sui “rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”, in cui il ricambio generazionale mai sfugge al “controllo immanente” della figura del patriarca, capofamiglia, ecc., a seconda dei casi”).
Nel caso di specie, non v’è solo il rapporto di parentela a delineare un contesto indiziario, poiché vi si aggiunge la compartecipazione al capitale di altre Società di uno o più componenti familiari, tanto da fondare il pericolo di permeabilità criminale, qualora siano rinvenibili precise convergenze di interessi, create dall’intreccio di più soggetti giuridici (cfr. Cons. Stato, 31/3/2023 n. 3340, cit., in ordine alla “accertata e compiutamente illustrata interessenza di interessi e intrecci economici tra la società appellante e una ditta raggiunta da provvedimento interdittivo riconducibile a-OMISSIS- ed inquadrabile in un contesto di cointeressenze economiche a vario titolo tra i componenti del medesimo nucleo familiare”).
Riguardati congiuntamente, tali elementi possono legittimamente fondare la prognosi di possibile permanenza di un collegamento con ambienti della criminalità organizzata, senza che il decorso del tempo possa sminuire tale dato, attesa la costanza e pervasività dei sodalizi criminali.
Non trova riscontro la dedotta disarticolazione del clan -OMISSIS- e l’inesistenza di un suo collegamento con l’altro clan (che parte ricorrente fa discendere dai provvedimenti dei Tribunali –OMISSIS- del 2013: cfr. pagg. 39 ss. del ricorso).
Al di là del dato di comune esperienza sulla durevolezza dei fenomeni malavitosi clanici (pur quando in essi si manifesti la dissociazione di alcuni criminali), va detto che il provvedimento impugnato ha dato conto di ciò, ribadendo l’avviso del 2016 in cui si evidenziava che “le forze di polizia riportano ancora in attività il clan -OMISSIS-”.
4.3. Infine, alcun segnale da cui possa desumersi il superamento del rischio di condizionamento criminale può trarsi dalla sottoposizione all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 32, co. 10, del D.L. n. 90/2014, che mira a salvaguardare l’esecuzione del contratto d’appalto in un regime di “legalità controllata”, perseguendo finalità di precipuo e contingente interesse pubblico, senza intersecare né poter ovviamente condizionare l’esercizio del potere, rimesso al Prefetto, in ordine alla valutazione del rischio di condizionamento criminale della Società.
4.4. In ragione di quanto sin qui illustrato, le argomentazioni della ricorrente non possono valere a sovvertire il giudizio prognostico della Prefettura, che si mostra validamente assunto.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame del Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5.- Per le motivazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
Sussistono nondimeno giustificate ragioni, attesa la natura degli interessi incisi dall’azione amministrativa, per disporre la compensazione per l’intero delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa per l’intero le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone | |
IL SEGRETARIO
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