Antimafia – Interdittiva – Aggiornamento – Obbligo per il Prefetto di rideterminarsi – Silenzio-inadempimento – Illegittimità – Conclusione del procedimento – Termine – Accoglie.

 ECLI:IT:TARNA:2023:3965SENT

Pubblicato il 03/07/2023

  1. 03965/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00876/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 876 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

1) del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data -OMISSIS- dalla -OMISSIS- con declaratoria dell’obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’UTG di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi l’avv. Mario Caliendo per la ricorrente e l’avv. Paola Ciannella per l’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Premette la ricorrente, -OMISSIS-, di avere presentato in data -OMISSIS- istanza di aggiornamento dell’informazione interdittiva antimafia da ultimo adottata nei propri confronti nel mese di gennaio 2004.

Osserva al riguardo che in circa 17 anni, dal gennaio 2004 al maggio 2021, sono emersi rilevanti elementi nuovi tali da imporre un’attenta rilettura dei provvedimenti emessi a suo carico, alla stregua delle seguenti considerazioni:

– sebbene il rapporto parentale non possa essere eliminato, tuttavia, il legale rappresentante della società ricorrente non ha alcun rapporto col fratello -OMISSIS- né con soggetti pregiudicati;

– l’-OMISSIS- ha eliminato in nuce tutti i rapporti che nel 2004 avevano condotto la Prefettura di Caserta a disporre la misura di rigore di cui si chiede l’aggiornamento.

2.- In assenza di riscontro da parte dell’UTG-Prefettura di Caserta, la ricorrente ha proposto l’odierno ricorso, notificato e depositato il 16 febbraio 2023, col quale ha dedotto le seguenti censure: violazione dell’art. 97 Cost.; del principio di buon andamento; dell’art. 2 L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione del d. lgs. 159/2011.

Il Ministero dell’Interno e l’UTG di Caserta si sono costituite in giudizio. Con nota prot. n. -OMISSIS-hanno ammesso di aver ricevuto l’istanza di aggiornamento in data -OMISSIS-, ma di non aver ancora concluso il procedimento, tenuto conto del gran numero di richieste analoghe ricevute e dell’esigenza di acquisire nel corso dell’istruttoria i contributi delle Forze dell’ordine.

Alla camera di consiglio del 10 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3.- Il ricorso merita accoglimento, con declaratoria dell’obbligo dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta di pronunciarsi sulla predetta istanza di aggiornamento;

L’Amministrazione prefettizia resistente è, infatti, obbligata a pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza del -OMISSIS-, discendendo tale obbligo dall’art. 91, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159/2011, per il quale il Prefetto, “anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.

In virtù della previsione normativa appena citata, la giurisprudenza ha quindi affermato che il Prefetto non possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati a lui segnalati (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092; sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) e di pronunciarsi nuovamente, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015, n. 2410; 3 maggio 2016, n. 1743).

4.- Quanto al termine per provvedere, questa Sezione ha valutato operante il “termine generale suppletivo di 30 giorni ex art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990, applicabile in mancanza di specifiche statuizioni normative” (ex multis sentenza del 23 aprile 2018 n. 2683).

Nella fattispecie in esame, in relazione all’istanza del -OMISSIS-, non è stato adottato il provvedimento espresso, alla scadenza dei suddetti trenta giorni, essendosi superato anche il termine di maggior favore, corrispondente a 45 giorni, facendo applicazione analogica della previsione di cui all’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 (cfr. TAR per la Lombardia, sez. I, 3 settembre 2018, n. 2040 secondo cui: “la disposizione normativa succitata impone al Prefetto di aggiornare le informative in questione, “anche sulla documentata richiesta dell’interessato” nello stesso termine massimo di quarantacinque giorni assegnato al Prefetto dall’art. 92 del Codice delle leggi antimafia per rilasciare, in via ordinaria, l’informazione antimafia interdittiva, non potendo rimanere l’istanza senza riscontro alcuno, in violazione della regola generale di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990”).

In questo quadro s’innesta la riforma introdotta con il D.L. n. 152/2021, convertito con legge n. 233/2021, che ha aggiunto all’art. 92 il comma 2-bis, stabilendo che l’Amministrazione comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per presentare osservazioni, disponendo che la comunicazione “sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio il termine di cui all’articolo 92, comma 2” (art. 92, comma 2-bis, penultimo periodo).

Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti non risultano ancora adottati gli atti della procedura di aggiornamento e nemmeno è stata fornita la comunicazione da ultimo menzionata, sicché il termine di conclusione del procedimento è decorso.

Perdurando l’inadempimento della Prefettura (non essendo stato ancora adottato il provvedimento espresso), il ricorso vada dunque accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere in maniera espressa sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia presentata da parte ricorrente in data -OMISSIS-, assegnando a tal fine il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, riservando la nomina del Commissario ad acta, su istanza di parte, nell’ipotesi di protrazione dell’inerzia oltre il termine assegnato.

5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con attribuzione al legale di parte ricorrente per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Caserta sull’istanza del -OMISSIS-, ordinando a quest’ultima di provvedere in maniera espressa entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza; riserva la nomina del Commissario ad acta, su istanza di parte, nell’ipotesi di protrazione dell’inerzia oltre il termine assegnato.

Condanna l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo uniicato, con attribuzione al legale di parte ricorrente per dichiarato anticipo.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente FF, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

Maurizio Santise, Consigliere

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Gianmario Palliggiano
 

IL SEGRETARIO

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