Antimafia – Informativa interdittiva – Aggiornamento – Silenzio della Prefettura – Illegittimità – Individuazione del termine per provvedere – Accoglie.

 ECLI:IT:TARNA:2023:5337SENB

Pubblicato il 29/09/2023

  1. 05337/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 02959/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2959 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

per l’annullamento

del silenzio serbato da parte del Prefetto di Napoli in ordine all’istanza di aggiornamento presentata dalla ricorrente in data-OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 ed, in ogni caso, rituale riscontro alla medesima, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 il dott. Giuseppe Esposito e udito l’avvocato dello Stato De Rosa, dando atto che il difensore della ricorrente ha depositato una richiesta di passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza del -OMISSIS- la ricorrente ha chiesto l’aggiornamento dell’informazione interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti in data 30/6/2017.

Con ricorso notificato il 19/6/2023, depositato il 28/6/2023, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla predetta istanza.

L’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio, producendo memorie ed esibendo documentazione.

Alla camera di consiglio del 27 settembre 2023 il ricorso è stato assegnato in decisione.

Il ricorso va accolto, con declaratoria dell’obbligo dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli di pronunciarsi sulla predetta istanza di aggiornamento.

L’Amministrazione resistente è tenuta a pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza del -OMISSIS-, discendendo tale obbligo dall’art. 91, co. 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159/2011, per il quale il Prefetto, “anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.

In virtù della previsione normativa, la giurisprudenza ha quindi ritenuto che il Prefetto non possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092; sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015, n. 2410; 3 maggio 2016, n. 1743) in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa.

Quanto al termine per provvedere, questa Sezione ha valutato operante il “termine generale suppletivo di 30 giorni ex art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990, applicabile in mancanza di specifiche statuizioni normative (sentenza del 23/4/2018 n. 2683).

Nella specie, in relazione all’istanza del -OMISSIS-, non è stato adottato il provvedimento espresso, alla scadenza dei suddetti trenta giorni, essendosi superato anche il termine di maggior favore, corrispondente a 45 giorni, facendo applicazione analogica della previsione di cui all’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 (cfr. TAR per la Lombardia, sez. I, 3 settembre 2018, n. 2040 secondo cui: “la disposizione normativa succitata impone al Prefetto di aggiornare le informative in questione, “anche sulla documentata richiesta dell’interessato” nello stesso termine massimo di quarantacinque giorni assegnato al Prefetto dall’art. 92 del Codice delle leggi antimafia per rilasciare, in via ordinaria, l’informazione antimafia interdittiva, non potendo rimanere l’istanza senza riscontro alcuno, in violazione della regola generale di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990”).

In questo quadro si innesta la riforma introdotta con il D.L. n. 152/2021 convertito con legge n. 233/2021, che ha aggiunto all’art. 92 il comma 2-bis, stabilendo che l’Amministrazione comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per presentare osservazioni, disponendo che la comunicazione “sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio il termine di cui all’articolo 92, comma 2” (art. 92, co. 2-bis, penultimo periodo).

Nel caso di specie, in data 5/6/2023 la Prefettura di Napoli ha informato la ricorrente (che aveva nuovamente sollecitato la definizione della sua richiesta) che “questo Ufficio ha preso in carico l’istanza in parola, attivando la prevista istruttoria presso le competenti Forze di Polizia, per i necessari approfondimenti, e si è in attesa dei relativi esiti informativi”.

Sennonché, a quella data erano già scaduti i termini per provvedere, secondo quanto sopra detto (ove applicato il termine di 45 giorni, sull’istanza del 20/2/2023 la Prefettura avrebbe dovuto provvedere entro il 7/4/2023).

Da ciò consegue che, venuto a scadenza il termine per provvedere e perdurando l’inadempimento della Prefettura, il ricorso va dunque accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere in maniera espressa sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia presentata il -OMISSIS-, assegnando a tal fine il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, riservando la nomina del Commissario ad acta, su istanza di parte, nell’ipotesi di protrazione dell’inerzia oltre il termine assegnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Napoli sull’istanza del -OMISSIS-, ordinando di provvedere in maniera espressa entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza; riserva la nomina del Commissario ad acta, su istanza di parte, nell’ipotesi di protrazione dell’inerzia oltre il termine assegnato.

Condanna l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Esposito Vincenzo Salamone
 

IL SEGRETARIO

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

PI/CF 01779330354