Contratti pubblici – Informativa interdittiva – Revoca autorizzazione – Attività di onoranze funebri – Parentela – Padre titolare di impresa interdetta – Padre esponente di clan camorristico – Attivo nel settore delle onoranze funebri – Respinge.

 ECLI:IT:TARNA:2023:2637SENT

Pubblicato il 02/05/2023

  1. 02637/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 03894/2022 REG.RIC.
  3. 05104/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3894 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Monda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11.

 

sul ricorso numero di registro generale 5104 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Monda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Comune di Pomigliano D’Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11.

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 3894 del 2022:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento

  1. a) del provvedimento di «interdittiva antimafia» (Prot. N. -OMISSIS-), con il quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 91, co. 7-bis, D.lgs. N. 159/11, ad «informare» le Pubbliche Amministrazioni interessate che, nei confronti della ricorrente, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, previsti dagli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia;
  2. b) il Verbale N. -OMISSIS- con il quale G.I.A. – Gruppo Ispettivo Antimafia, all’esito dell’attività istruttoria condotta da Organi di Polizia Giudiziaria, ha ritenuto di evidenziare che, nei confronti della (odierna) Ricorrente, sussistono i presupposti per l’adozione del «provvedimento interdittivo antimafia»,
  3. c) di ogni altro e qualsiasi provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e (o) successivo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/11/2022:

 

Quanto al ricorso n. 5104 del 2022:

per l’annullamento del provvedimento di revoca del titolo abilitativo rilasciato alla ricorrente emesso dal Comune di Pomigliano d’Arco (NA), il 31/08/2022.

 

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli, del Ministero dell’Interno e del Comune di Pomigliano D’Arco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. La società ricorrente, con ricorso n. 3894/2022, tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia (Prot. N. -OMISSIS-), contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
  2. Violazione di legge dell’art. 3, l. 07/08/1990, n. 241;
  3. Violazione» dell’art. 92, co. 2-bis, d.lgs. N. 159/11, come sostituito dall’art. 49, co. 1, lett. “a”, d.l. n. 152/21, in combinato disposto con l’art. 7 l. N. 241/90, Eccesso di potere;

III. Violazione» e (ovvero) falsa applicazione degli artt. 67, 83, 84, con particolare riferimento al co. 4, lett. a), b), c) ed f), e 91, D.lgs. N. 159/2011; degli artt. 13, 25, 41, 97 e 117, co. 1), Cost.; degli artt. 1, 5, 7, 14 e 17, CEDU e del relativo protocollo n. 4 (art. 2) e, infine, degli artt. 2, 4, 5, 27, 49, 50, da 56 a 59, da 67 a 69, da 81 a 84 TFUE – «Eccesso di potere»; manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

Con ordinanza cautelare n. 1567 del 2022 è stata respinta la domanda cautelare.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4844 del 2022, ha respinto l’appello cautelare.

  1. Successivamente alla proposizione del ricorso principale, con provvedimento del -OMISSIS-la Prefettura ha emesso nuovo provvedimento interdittivo antimafia di conferma del precedente, impugnato dalla ricorrente con ricorso per motivi aggiunti.
  2. Successivamente, il Comune di Pomigliano d’Arco (NA), il 31/08/2022, ha provveduto alla revoca del titolo abilitativo, sul presupposto che era intervenuta l’«interdittiva antimafia» (Prot. N. -OMISSIS-).
  3. La ricorrente, quindi, con ricorso n. 5104 del 2022 ha impugnato anche il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento, riproponendo sostanzialmente i medesimi motivi di ricorso articolati con il ricorso principale.

L’Ufficio Territoriale del Governo Napoli, il Ministero dell’Interno e il Comune si sono costituiti regolarmente nei due rispettivi giudizi, contestando gli avversi ricorsi e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

  1. Tanto premesso in punto di fatto va disposta la riunione dei predetti ricorsi stante la connessione soggettiva e oggettiva sussistenti tra gli stessi.
  2. Ciò posto, il Collegio rileva che la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questa Sezione, ha evidenziato che l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.

Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, TAR per la Campania, n. 3195/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011).

Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.

Questa Sezione ha poi chiarito che, in linea di principio, l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa (cfr., T.A.R. per la Campania, sez. I, 7.01.2019, n.73; conf. Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2).

Sulla stessa scia questa Sezione ha precisato che il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (cfr., T.a.r. per la Campania, Sez, I, n. 155/2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4657/2015).

Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già chiarito che la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del “più probabile che non”, che gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e che la relativa valutazione del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 14/07/2020, n.4542).

  1. Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche il ricorso in epigrafe indicati sono infondati

Il giudizio di permeabilità mafiosa della società ricorrente espresso dalla prefettura nei due provvedimenti sopra richiamati si fonda sui seguenti presupposti:

  1. a) la società ricorrente è composta da -OMISSIS-, quest’ultima anche amministratore unico e legale rappresentate dell’impresa.
  2. b) le predette socie sono figlie di -OMISSIS- socio, per una quota pari al 18,75% del capitale, della società -OMISSIS- già attinta da interdittiva antimafia, e di-OMISSIS-, affine di-OMISSIS- -OMISSIS- esponenti apicali dell’omonimo clan camorristico egemone negli anni ’90 sul territorio del comune di Pomigliano d’Arco e Casalnuovo di Napoli, e tutti con precedenti e/o detenuti per reati di stampo mafioso;
  3. c) socia della -OMISSIS- è anche -OMISSIS-amministratore e socia di maggioranza della -OMISSIS- gravata da interdittiva antimafia in data 5.8.2022;

c)-OMISSIS- è, peraltro, parente di-OMISSIS- descritto come “fondatore e capo indiscusso dell’omonima consorteria camorristica, attiva in Pomigliano d’Arco;

  1. d) dal verbale GIA del-OMISSIS- è emerso che il clan-OMISSIS- è attivo nel settore delle onoranze funebri già dal 1986, con la costituzione della -OMISSIS-

Secondo la ricorrente non risulterebbero, però, adeguatamente esplicitati i motivi addotti dalla Prefettura di Napoli a fondamento della interdittiva antimafia, in quanto i soci della società ricorrente sono incensurati e i provvedimenti impugnati sono fondati esclusivamente su valutazioni legate ai rapporti familiari sussistenti tra le socie della società ricorrente e soggetti estranei alla citata compagine sociale.

  1. Rileva il Collegio, come già precisato in sede cautelare e confermato dal Consiglio di Stato, che i provvedimenti interdittivi antimafia sono adeguatamente motivati in ordine al concreto pericolo di infiltrazione mafiosa sussistente in capo alla società ricorrente.

La circostanza che le socie di quest’ultima siano incensurate non è una elemento risolutivo, in quanto il pericolo di permeabilità mafiosa, alla luce della natura spiccatamente cautelare dell’interdittiva antimafia, può essere desunto, come ha fatto la Prefettura nel caso di specie, anche dai legami familiari e dalla particolare interconnessione tra attività imprenditoriali operanti nel medesimo settore economico (onoranze funebri) collegate direttamente o indirettamente ad un clan camorristico egemone sul territorio e che ha interesse ad espandere la sua capacità criminale nel settore oggetto dell’attività svolta dalla società interessata.

Nel caso di specie, è evidente che la società ricorrente si colloca all’interno di un inquietante quadro sociale riconducibile al clan-OMISSIS- egemone sul territorio del Comune di Pomigliano d’Arco, e attivo nel settore delle onoranze funebri sin dal 1986.

Gli stretti rapporti di parentela intercorrenti tra le socie e plurimi esponenti del citato clan, la circostanza che il padre delle due socie sia titolare di partecipazioni sociali in altra società attinta da interdittiva antimafia e che ha come oggetto sociale sempre l’attività di onoranze funebri, depongono per la sussistenza di un indiscutibile pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente.

  1. La legittimità dell’interdittiva antimafia comporta, altresì, la reiezione del ricorso n. 5104 volto a contestare il provvedimento di revoca del Comune che, rappresenta una logica e vincolata conseguenza del citato provvedimento interdittivo, come dispone l’art. 94, comma 2, del Codice antimafia, secondo cui “Qualora il prefetto non rilasci l’informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all’articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite” (cfr., ex plurimis, T.a.r. per la Campania n. 1220/2023, Cons. Stato, n. 1125/2023).

I ricorsi vanno, pertanto, respinti.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3894/2022 (e sul ricorso per motivi aggiunti) e sul ricorso n. 5104/2022, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, li respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Maurizio Santise, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Santise Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO

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PI/CF 01779330354