Atto amministrativo – Accesso agli atti – Documentazione antimafia – Esigenze di difesa – Esigenze di riservatezza – Rapporti.
Informativa antimafia – Accesso agli atti – Intercettazioni telefoniche – Oscuramento dei nominativi – Accoglie.
ECLI:IT:TARNA:2023:4715OCOL
Pubblicato il 02/08/2023
- 04715/2023 REG.PROV.COLL.
- 01682/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero dell’Interno, Anac Autorita’ Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
il Comune di Sparanise, in persona dei commissari straordinari p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Giuseppe Russo
per l’annullamento
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- a) del provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS- di emissione della informativa ostativa antimafia in uno alla relativa comunicazione prot.n. -OMISSIS- che parimenti si impugna; b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del -OMISSIS-, non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo con particolare riferimento alle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n.
-OMISSIS- e del Nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. -OMISSIS-non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; d) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011; e) ove e per quanto lesivo del verbale di audizione del -OMISSIS- f) del provvedimento ANAC del-OMISSIS- avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell’inserimento nel Casellario della relativa annotazione”; g) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti ovvero integrativi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 18/5/2023:
dei seguenti atti: 1) ove e per quanto lesiva della nota prefettizia prot. n.-OMISSIS-2) ove e per quanto lesiva della nota della Legione Carabinieri Campania – Comando Provinciale di Caserta prot. n. -OMISSIS- “P” dell’-OMISSIS-, già impugnata sub c) del ricorso introduttivo; 3) ove e per quanto lesivi dei verbali del GIA del-OMISSIS-già impugnati sub b) del ricorso introduttivo; 4) ove e per quanto lesiva della nota della Prefettura di Caserta prot. n.-OMISSIS- 5) del provvedimento del Comune di Sparanise prot. -OMISSIS- avente ad oggetto “revoca per effetto del provvedimento amministrativo interdittivo antimafia dei titoli edilizi pdc n. -OMISSIS-, della successiva variante pdc n. -OMISSIS- oltre che della SCIA prot. n.-OMISSIS-e SCIA alternativa al pdc prot. n.
2
-OMISSIS-; 6) ove e per quanto lesiva del provvedimento della Prefettura di Caserta N-OMISSIS- già impugnato nell’ambito del presente giudizio con apposita istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a.; 7) ove e per quanto lesiva della nota della Prefettura di Caserta prot. -OMISSIS-non conosciuta nel contenuto; 8) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti; nonché dei seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo: a) del provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS- di emissione della informativa ostativa antimafia in uno alla relativa comunicazione prot.n. -OMISSIS- che parimenti si impugna; b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del -OMISSIS-, non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo con particolare riferimento alle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. -OMISSIS- e del Nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. -OMISSIS-non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; d) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011; e) ove e per quanto lesivo del verbale di audizione del -OMISSIS- f) del provvedimento ANAC del-OMISSIS- avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell’inserimento nel Casellario della relativa annotazione”; g) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti ovvero integrativi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Caserta e di Ministero dell’Interno e di Anac Autorita’ Nazionale Anticorruzione e del Comune di Sparanise;
Vista l’istanza incidentale di accesso, notificata il 18/5/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
– con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti la Società ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Caserta indicato in epigrafe.
– con istanza incidentale di accesso ha chiesto di accedere alla documentazione di cui alla precedente richiesta, disattesa dalla Prefettura con nota prot. -OMISSIS-, ossia:
1) ai verbali del G.I.A. senza l’oscuramento dei dati relativi ai componenti il Gruppo;
2) all’esposto anonimo, citato nelle indicate note del Comando Provinciale dei Carabinieri dell’-OMISSIS- e della Prefettura del -OMISSIS-;
3) ai verbali di trascrizione delle intercettazioni, ovvero alla documentazione delle conversazioni telefoniche tra -OMISSIS-
Rilevato che la parte sostiene la rilevanza dell’interesse a conoscere i nominativi del Gruppo Interforze (per verificarne la regolare composizione) e ad acquisire il contenuto dell’esposto anonimo e delle intercettazioni telefoniche (presupposti dell’interdittiva emanata);
Considerato che, di recente, questa Sezione ha vagliato il tema dell’accessibilità agli atti del procedimento di cui trattasi (cfr., tra le altre, la sentenza del 24/7/2023 n. 4439), valutando riassuntivamente che:
– l’art. 22, co. 1, lett. b), e co. 3, della legge n. 241/90 coniuga la legittimazione attiva a esercitare il diritto di accesso, da parte del titolare di un interesse qualificato, con la regola generale dell’accessibilità di tutti i documenti amministrativi;
– l’art. 3 lett. c) del DM 16 marzo 2022 (laddove stabilisce che sono sottratti al diritto d’accesso “i documenti istruttori inerenti ai procedimenti relativi al rilascio della documentazione antimafia, nonché i documenti, comunque prodotti o acquisiti, la cui conoscenza può pregiudicare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, e i provvedimenti prefettizi in materia di antimafia”) non può impedire “tout court” l’accesso alla documentazione richiamata nel provvedimento finale;
– l’eccezione al generale accesso documentale deve essere intrepretata restrittivamente, dovendo la mancata ostensione essere motivata con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione del documento, occorrendo una valutazione di prevalenza, in concreto, delle esigenze attinenti alla sicurezza pubblica, che potrebbe in teoria giustificare tuttalpiù la temporanea dilazione dell’esercizio del diritto ovvero il parziale “mascheramento” dei soli dati valutati inaccessibili;
Ritenuto che:
– pur se anche in materia vige la regola dell’accessibilità agli atti del procedimento (con le suesposte cautele), tuttavia l’esigenza di rendere conoscibili gli atti del procedimento non può imporsi sino a travalicare i limiti della tutela dei dati personali relativi a terze persone e della loro sicurezza;
– nemmeno è ammissibile una generalizzata ostensione degli atti, qualora la loro conoscenza non rechi all’interessato alcuna effettiva utilità (cfr. Cons. Stato – sez. V, 5/6/2017 n. 2680: “è onere della parte che chiede l’accesso di dimostrare che gli atti abbiano una specifica utilità per la tutela di propri interessi […] ad opinare altrimenti il diritto di accesso diventerebbe una generica formula di unilaterale prospettazione di prevalenza delle esigenze di conoscenza su ogni altro interesse contrapposto, pur espressamente contemplato dalle disposizioni normative di rango primario e regolamentare come limite legale al medesimo diritto”);
Ritenuto, alla luce di quanto esposto, che:
- a) deve essere respinta la domanda volta a conoscere i nominativi dei componenti del Gruppo Interforze.
Con la sentenza del 4/3/2022 n. 1456, questa Sezione ha già considerato prevalente l’esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti e della loro sicurezza personale, a confronto con l’interesse del privato che è soddisfatto dalla lettura del contenuto dell’atto, senza che possa riverberarsi in vizio del provvedimento finale la composizione del Gruppo (che si pretende di voler verificare), atteso il carattere interno e strumentale della sua attività, la quale confluisce nel provvedimento finale (la pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza della sez. III dell’1/8/2022 n. 6768);
- b) va disattesa, altresì, la richiesta di accedere all’esposto anonimo citato nelle richiamate note dei Carabinieri e della Prefettura.
Quest’ultima convincentemente rappresenta che l’atto non è posto a fondamento del provvedimento prefettizio, per cui nessuna effettiva esigenza conoscitiva può rinvenirsi, valendo all’opposto l’esigenza di salvaguardare anche in tal caso la riservatezza del terzo (laddove si possa risalire all’autore dell’esposto), come rimarcato in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato – sez. III, 1/3/2021 n. 1717: “l’esposto del privato ha il solo effetto di sollecitare il promovimento d’ufficio del procedimento, senza acquisire efficacia probatoria, con la conseguenza che in tali evenienze, di regola, per il destinatario del provvedimento finale non sussiste la necessità di conoscere gli esposti al fine di difendere i propri interessi giuridici, a meno che non siano rappresentate particolari esigenze; ciò, del resto, corrisponde al fatto che, di fronte al diritto alla riservatezza del terzo, la pretesa di conoscenza dell’esposto da parte del richiedente, se svincolata dalla preordinazione all’esercizio del diritto di difesa, acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l’ordinamento non può tutelare”);
- c) va accolta l’istanza rivolta a conoscere i verbali contenenti le intercettazioni telefoniche.
Essi hanno assunto un considerevole rilievo per l’adozione dell’interdittiva, per cui non può disconoscersi il diritto dell’interessato ad averne conoscenza, senza che possa ostarvi la circostanza addotta dalla Prefettura in ordine alla loro mancata trasmissione da parte delle Forze di Polizia, dovendo in tal caso la stessa ottenerne l’acquisizione e renderli conoscibili all’interessato, con le cautele necessarie e, in particolare, con l’oscuramento dei dati riferiti a persone e a circostanze che non interessano la parte ricorrente;
Ritenuto, conclusivamente, che l’istanza incidentale di accesso va in parte accolta, nei termini e nei limiti di cui sopra, e per l’effetto va dichiarato il diritto della Società ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, mediante estrazione di copia, con le eventuali limitazioni come sopra chiarito, entro trenta giorni dalla comunicazione – o dalla notificazione, se anteriore – della presente sentenza;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di questa fase incidentale del giudizio, in ragione dell’accoglimento parziale e avuto riguardo agli specifici profili della controversia e alla parziale novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie in parte la domanda incidentale di accesso, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Caserta di consentire alla parte ricorrente l’accesso, mediante estrazione di copia, ai documenti richiesti, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese della fase incidentale compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore
Giuseppe Esposito, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
Vincenzo Salamone | ||
IL SEGRETARIO
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