Contratti pubblici – Informativa interdittiva – Impresa operante nel settore immobiliare – Acquisto e vendita di beni anche provenienti da aste giudiziarie – Parentela – Padre dei soci – Esponente di consorteria mafiosa – Alterazione aste giudiziarie – Tutela cautelare – Respinge.

ECLI:IT:TARNA:2023:979OCAU

Pubblicato il 09/06/2023

  1. 00979/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 01682/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

 

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323.

 

contro

Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero dell’Interno, Anac Autorita’ Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11.

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

  1. a) del provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS- di emissione della informativa ostativa antimafia in uno alla relativa comunicazione prot.n. -OMISSIS- che parimenti si impugna; b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del -OMISSIS-, non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo con particolare riferimento alle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n.

-OMISSIS- e del Nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. -OMISSIS- non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; d) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011; e) ove e per quanto lesivo del verbale di audizione del -OMISSIS-; f) del provvedimento ANAC del -OMISSIS- avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell’inserimento nel Casellario della relativa annotazione”; g) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti ovvero integrativi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18/5/2023:

– Avverso e per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia anche ex art.56 CPA, dei seguenti atti: 1) ove e per quanto lesiva della nota prefettizia prot. n. -OMISSIS-; 2) ove e per quanto lesiva della nota della Legione Carabinieri Campania – Comando Provinciale di Caserta prot. n. -OMISSIS-, già impugnata sub c) del ricorso introduttivo; 3) ove e per quanto lesivi dei verbali del GIA del -OMISSIS- già impugnati sub b) del ricorso introduttivo; 4) ove e per quanto lesiva della nota della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS-; 5) del provvedimento del Comune di Sparanise prot. -OMISSIS- avente ad oggetto “revoca per effetto del provvedimento amministrativo interdittivo antimafia dei titoli edilizi pdc n. -OMISSIS-, della successiva variante pdc n. -OMISSIS- oltre che della SCIA prot. n. -OMISSIS- e SCIA alternativa al pdc prot. n. -OMISSIS-”; 6) ove e per quanto lesiva del provvedimento della Prefettura di Caserta N.-OMISSIS- già impugnato nell’ambito del presente giudizio con apposita istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a.; 7) ove e per quanto lesiva della nota della Prefettura di Caserta prot. -OMISSIS-, non conosciuta nel contenuto; 8) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti; nonché dei seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo: a) del provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS- di emissione della informativa ostativa antimafia in uno alla relativa comunicazione prot.n. -OMISSIS- che parimenti si impugna; b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del -OMISSIS-, non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo con particolare riferimento alle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. -OMISSIS- e del Nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. -OMISSIS- non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; d) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011; e) ove e per quanto lesivo del verbale di audizione del -OMISSIS-; f) del provvedimento ANAC del -OMISSIS- avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell’inserimento nel Casellario della relativa annotazione”; g) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti ovvero integrativi.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta, del Ministero dell’Interno e dell’Anac Autorita’ Nazionale Anticorruzione;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

 

Ritenuto, ad un sommario esame proprio del presente rito, non sussistente il fumus boni iuris in ordine alla domanda cautelare proposta, in considerazione del pericolo di infiltrazione mafiosa sussistente in capo alla società ricorrente, desumibile dai legami familiari esistenti tra i soci e -OMISSIS- (padre degli stessi), considerato referente di consorterie mafiose attive sul territorio in cui opera la società ricorrente e coinvolto in vicende legate all’alterazione delle aste giudiziarie, settore in cui opera anche la società ricorrente, che svolge attività immobiliare di acquisto e vendita di immobili anche provenienti da aste giudiziarie;

Ritenuto, altresì, che il citato pericolo di infiltrazione mafiosa è desumibile anche dalla circostanza che altra società (-OMISSIS-) di cui sono componenti i soci della società ricorrente, è già stata attinta da infiltrazione mafiosa;

Ritenuto doversi compensare le spese di lite della presente fase cautelare, in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Maurizio Santise, Consigliere, Estensore

 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Santise Vincenzo Salamone
 

IL SEGRETARIO

 

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