Antimafia – Informativa interdittiva – Parentela – Conversazioni telefoniche con malavitosi – Tutela cautelare – Respinge.

ECLI:IT:TARNA:2023:979OCAU

 

Pubblicato il 09/06/2023

  1. 00978/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 01586/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

 

-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Toledo, n. 323.

 

contro

Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo Caserta – ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11;
Comune di Sparanise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Cesario Console, n. 3.

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

  1. a) del provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS- di emissione della informativa ostativa antimafia in uno alla relativa comunicazione che parimenti si impugna; b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del -OMISSIS- non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo con particolare riferimento alle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. -OMISSIS-e del Nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. -OMISSIS- non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; d) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011; e) ove e per quanto lesivo del verbale di audizione del-OMISSIS-; f) del provvedimento ANAC -OMISSIS- avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell’inserimento nel Casellario della relativa annotazione”; g) del provvedimento del Comune di Sparanise – determinazione n. -OMISSIS-, notificato in data 28.3.2023, avente ad oggetto la “revoca e dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi SUAP “-OMISSIS-” a seguito di provvedimento amministrativo interdittivo antimafia”; h) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti ovvero integrativi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 18/5/2023:

-Avverso e per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti: 1) ove e per quanto lesiva della nota prefettizia prot. n. -OMISSIS-; 2) ove e per quanto lesiva della nota della Legione Carabinieri Campania – Comando Provinciale di Caserta prot. n. -OMISSIS- “-OMISSIS- già impugnata sub c) del ricorso introduttivo; 3) ove e per quanto lesivi dei verbali del GIA del-OMISSIS- già impugnati sub b) del ricorso introduttivo; 4) ove e per quanto lesiva della nota della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS-; 5) del provvedimento ANAC -OMISSIS- avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell’inserimento nel Casellario della relativa annotazione”; 6) ove e per quanto lesivo del provvedimento della Prefettura di Caserta N.-OMISSIS- già impugnato nell’ambito del presente giudizio con apposita istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a.; 7) ove e per quanto lesiva della nota della Prefettura di Caserta prot. -OMISSIS-, non conosciuta nel contenuto; 9) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti; nonché dei seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo: a) del provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS- di emissione della informativa ostativa antimafia in uno alla relativa comunicazione che parimenti si impugna; b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del -OMISSIS- non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo con particolare riferimento alle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. -OMISSIS-e del Nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. -OMISSIS- non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; d) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011; e) ove e per quanto lesivo del verbale di audizione del-OMISSIS-; f) del provvedimento ANAC -OMISSIS- avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell’inserimento nel Casellario della relativa annotazione”; g) del provvedimento del Comune di Sparanise – determinazione n. -OMISSIS-, notificato in data 28.3.2023, avente ad oggetto la “revoca e dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi SUAP “-OMISSIS-” a seguito di provvedimento amministrativo interdittivo antimafia”; h) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti ovvero integrativi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e Comune di Sparanise;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Rilevato che sulla base di uno scrutinio sommario, proprio della presente fase cautelare, il ricorso non pare assistito dal necessario fumus di fondatezza, tenuto conto che come già rilevato con ordinanza cautelare di questa Sezione 10 maggio 2023, n. 843, dal provvedimento impugnato risulta una congerie di legami familiari, frequentazioni e cointeressenze economiche dei componenti della compagine sociale della società ricorrente con soggetti e ambienti della criminalità locale;

Rilevato che il quadro indiziario su cui poggia l’informazione interdittiva, a differenza di quanto opinato da parte ricorrente, non sembra fondarsi su singoli elementi dell’istruttoria e nemmeno su comunicazioni non ostese alla società attrice, ma su molteplici circostanze fattuali, incluse le conversazioni telefoniche con malavitosi esponenti dei clan camorristici locali, ammesse da parte ricorrente nelle controdeduzioni procedimentali, e rilevanti indipendentemente dal contenuto e dal tenore delle stesse;

Rilevato pertanto che nell’economia dell’informazione interdittiva gravata, la composizione nominativa del -OMISSIS- e l’esatto contenuto della nota dei carabinieri sono, nel primo caso, irrilevanti, e nel secondo ancillari rispetto ad un quadro indiziario piuttosto significativo;

Rilevato che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella su estesa sentenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Domenico De Falco, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico De Falco Vincenzo Salamone
 

IL SEGRETARIO

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