Sicurezza pubblica – Antimafia – Informativa interdittiva – Contraddittorio procedimentale – Audizione di impresa già interdetta in possesso di quote della società ricorrente – Esclusione dell’impresa ricorrente – Illegittimità – Non costituisce ripetizione di attività già svolta – Tutela cautelare – Accoglie.
ECLI:IT:TARNA:2023:1444OCAU
Pubblicato il 07/09/2023
- 01444/2023 REG.PROV.CAU.
- 03690/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto informativa interdittiva antimafia in danno della ricorrente, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
b – ove occorra, del verbale del GIA n. -OMISSIS-
c – di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, richiamati a fondamento del provvedimento, non conosciuti;
d – ove occorra e per quanto di ragione, della richiamata interdittiva antimafia dell’U.T.G. di Napoli, di data e numero sconosciuti, in danno di altra Società, e degli atti a fondamento della misura interdittiva;
e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che si presta a favorevole considerazione la censura con cui la ricorrente si duole che sia stato immotivatamente omesso il contraddittorio procedimentale, emergendo dagli atti di causa che esso è stato instaurato nei riguardi della Società a sua volta destinataria di interdittiva e in possesso di quote della Società ricorrente, la cui circostanza ha determinato l’adozione della misura nei confronti di quest’ultima;
Ritenuto, al riguardo, che:
- a) per un verso, non appaiono ravvisabili concrete ragioni di urgenza che possano determinare l’omissione dell’adempimento ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, al di là dell’enunciazione (non suffragata da elementi direttamente riferibili alla ricorrente) della necessità di impedire la prosecuzione dell’attività svolta in un settore particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni criminali;
- b) per altro verso, l’omissione procedimentale non sembra potersi fondare sulla considerazione, esternata nel provvedimento impugnato, secondo cui l’attivazione della procedura “sarebbe inutile, in quanto mera ripetizione di attività già svolta”;
Ritenuto, sotto questo aspetto, che trattasi di Società avente una propria autonomia, il cui diritto alla partecipazione procedimentale non può essere eluso per valutazioni riguardanti altro soggetto giuridico, vantando essa un diretto e personale interesse a far valere le proprie specifiche ragioni, nell’ottica delineata dall’esigenza del contraddittorio introdotto dalla menzionata disposizione;
Ritenuto in ragione di ciò che va accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnato provvedimento, occorrendo che la Prefettura rinnovi il procedimento, effettuando nei confronti della ricorrente la comunicazione ex art. 92, co. 2-bis, cit.;
Ritenuto che sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese della fase, fissando per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 21 marzo 2024;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento, nei sensi di cui in motivazione, demandando alla Prefettura il compimento dell’indicata attività.
Compensa le spese della fase cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 marzo 2024.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giuseppe Esposito | Gianmario Palliggiano | |
IL SEGRETARIO.
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