Sicurezza pubblica – Antimafia – Informativa interdittiva – Annullamento – Adozione di nuova informativa interdittiva – Sulla base del medesimo quadro indiziario del provvedimento antimafia annullato – Tutela cautelare – Accoglie.
ECLI:IT:TARNA:2023:1431OCAU
Pubblicato il 07/09/2023
- 01431/2023 REG.PROV.CAU.
- 03266/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3266 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti:
1) della nota interdittiva – Antimafia – prot. uscita n.-OMISSIS-, adottata dalla Prefettura Caserta a carico dell’impresa ricorrente e recante la conferma del pericolo del condizionamento mafioso della ricorrente;
2) della Nota della Legione dei Carabinieri di Caserta;
3) Di tutti gli atti presupposti e tra questi:
-della Nota prot. N. -OMISSIS- della Legione Carabinieri Campania – Comando Provinciale Caserta;
– della Nota della Questura di Caserta;
– della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli;
– della Nota prot. -OMISSIS-del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta;
– della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza;
4) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:
-il D.Lg.vo n°159/2011, il D.Lg.vo n° 153/2014 e le circolari del Ministero dell”Interno n.-OMISSIS–Ord.Sic.Pub.dell”-OMISSIS-e n.-OMISSIS-
5) del verbale del GIA ove emerge la condizionabilità mafiosa della ditta ricorrente;
6) del provvedimento del Ministero dell”Interno che dispone la revoca della iscrizione e cancellazione dall”Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall”art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016 prot. N. Min. Int. – SISMA – Ufficio Verifiche;
Nonché per elusione e nullità dei provvedimenti impugnati elusivi del giudicato del TAR di Napoli che con sentenza n. 3566 del 22.6.2022
- A) Dell”informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, Cat.-OMISSIS-^prot. n. -OMISSIS- e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;
- B) provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione alla White List prot. Del -OMISSIS-;
- C) Di tutti gli atti presupposti e tra questi:
-della Nota della Legione Carabinieri Campania – Comando Provinciale Caserta;
– della Nota della Questura di Caserta;
– della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli n. -OMISSIS- prot. N. -OMISSIS-;
– della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta del -OMISSIS-
– della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza;
- D) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:
-il D.Lg.vo n°159/2011, il D.Lg.vo n° 153/2014 e le circolari del Ministero dell”Interno n.-OMISSIS- Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell”-OMISSIS-e n.-OMISSIS-
- E) del verbale del GIA ove emerge la condizionabilità mafiosa della ditta ricorrente;
- F) del provvedimento del Ministero dell”Interno che dispone la revoca della iscrizione e cancellazione dall”Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall”art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016 prot. N. Min. Int. – SISMA – Ufficio Verifiche – prot. Uscita N.-OMISSIS-disposto a carico dell”attuale ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
– l’interdittiva oggetto di odierna impugnazione si fonda su un quadro indiziario che secondo un esame preliminare tipico della presente fase, appare sostanzialmente non mutato rispetto a quello che è stato a fondamento dell’informativa interdittiva del -OMISSIS-, adottata nei confronti della medesima ditta ricorrente ed annullata da questo TAR con la sentenza n. 3566/2022.
– le spese possono compensarsi relativamente alla presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.
Fissa per la discussione del merito l’udienza pubblica del 21 marzo 2024.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF, Estensore
Giuseppe Esposito, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
Gianmario Palliggiano | ||
IL SEGRETARIO
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