Contratti pubblici – Revoca aggiudicazione – Escussione polizza fideiussoria – Per interdittiva antimafia sopravvenuta – Sospensione cautelare dell’informativa – Scorrimento della graduatoria senza attendere la riedizione del potere prefettizio – Tutela cautelare – Accoglie.
ECLI:IT:TARNA:2023:1626OCAU
Pubblicato il 28/09/2023
- 01626/2023 REG.PROV.CAU.
- 03690/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Citta’ Metropolitana di Bologna,-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26/9/2023:
avverso e per l’annullamento – previa sospensione ed adozione di misure cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a. –
f – della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. -OMISSIS- con la quale, sull’esclusivo presupposto della informativa antimafia interdittiva sub a), si è disposta la revoca della aggiudicazione (prot. n. -OMISSIS-) in favore della -OMISSIS- della “Procedura aperta per l’affidamento -OMISSIS-, suddivisa in tre lotti funzionali (territoriali)” – Lotto 1: -OMISSIS-;
g – del provvedimento della Città Metropolitana di Bologna (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS- con il quale, a valle della determina sub f), è stata disposta anche la escussione delle polizze fidejussorie prestate dalla -OMISSIS- per i tre lotti della gara;
h – del provvedimento in data -OMISSIS-, con cui la Città Metropolitana di Bologna, a valle della ordinanza di sospensione cautelare di Codesto Tar n. 1444/2023, ha confermato la esclusione della Società ricorrente (in esito ad istanza di ripristino della aggiudicazione della -OMISSIS-, previa revoca dei provvedimenti sub f) e g) dell’-OMISSIS-);
i – dell’avviso notificato a mezzo pec, in data -OMISSIS-, concernente convocazione per il -OMISSIS- della terza seduta pubblica virtuale della Commissione Giudicatrice per lo scorrimento della graduatoria dei tre Lotti revocati;
l – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
e per l’accertamento
del diritto della Società ricorrente, ai sensi dell’art. 133 co. I lett. e) c.p.a., al ripristino dell’aggiudicazione dei tre Lotti, sottoscrizione del contratto ed esecuzione lavori, anche previa declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati medio tempore nei confronti di chi segue nella graduatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che la domanda cautelare merita accoglimento in quanto:
-OMISSIS- ha proposto ricorso contro l’informativa ostativa dell’U.T.G. di Napoli in data -OMISSIS- che ha esteso, in via automatica, in suo danno (c.d. “informativa a cascata”), la interdittiva assunta sul conto di altra Società, la -OMISSIS-, sull’unico presupposto del legame societario tra i due operatori economici (-OMISSIS- è titolare del 22,86% della -OMISSIS-).
-OMISSIS- S.p.A., dopo aver estromesso ad horas la -OMISSIS- dalla compagine sociale (art. 95 in relazione art. 92 co. 2 bis) ha dedotto, in via principale, violazione del contraddittorio procedimentale, radicale travisamento dei fatti ed, in ogni caso, omessa pronuncia sulle più lievi misure di prevenzione collaborativa (art. 94 bis CAM) in violazione dei principi di proporzionalità e gradualità.
Questo T.A.R., con ordinanza n. 1444 del 07.09.2023, ha accolto la istanza cautelare rimuovendo gli effetti interdittivi incapacitanti della informativa antimafia (in danno di -OMISSIS-) con la seguente motivazione: “Considerato che si presta a favorevole considerazione la censura con cui la ricorrente si duole che sia stato immotivatamente omesso il contraddittorio procedimentale, emergendo dagli atti di causa che esso è stato instaurato nei riguardi della Società a sua volta destinataria di interdittiva e in possesso di quote della Società ricorrente, la cui circostanza ha determinato l’adozione della misura nei confronti di quest’ultima; Ritenuto, al riguardo, che: a) per un verso, non appaiono ravvisabili concrete ragioni di urgenza che possano determinare l’omissione dell’adempimento ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, al di là dell’enunciazione (non suffragata da elementi direttamente riferibili alla ricorrente) della necessità di impedire la prosecuzione dell’attività svolta in un settore particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni criminali; b) per altro verso, l’omissione procedimentale non sembra potersi fondare sulla considerazione, esternata nel provvedimento impugnato, secondo cui l’attivazione della procedura “sarebbe inutile, in quanto mera ripetizione di attività già svolta”; Ritenuto, sotto questo aspetto, che trattasi di Società avente una propria autonomia, il cui diritto alla partecipazione procedimentale non può essere eluso per valutazioni riguardanti altro soggetto giuridico, vantando essa un diretto e personale interesse a far valere le proprie specifiche ragioni, nell’ottica delineata dall’esigenza del contraddittorio introdotto dalla menzionata disposizione; Ritenuto in ragione di ciò che va accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnato provvedimento, occorrendo che la Prefettura rinnovi il procedimento, effettuando nei confronti della ricorrente la comunicazione ex art. 92, co. 2-bis, cit.”.
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La Città Metropolitana di Bologna, con determina in data -OMISSIS-), nel frattempo, ha revocato il provvedimento di aggiudicazione (prot. n. -OMISSIS-) di ben 3 Lotti della “Procedura aperta per l’affidamento -OMISSIS-, suddivisa in tre lotti funzionali (territoriali)” in favore della -OMISSIS- e, quindi, con provvedimento del -OMISSIS- ha disposto la escussione delle polizze fideiussorie (per i tre Lotti), in forza della interdittiva antimafia sopravvenuta, della quale questo Tribunale, in data 7.9.2023 ha sospeso l’efficacia con la ordinanza cautelare n. 1444/2023 per vizi procedimentali che non impedivano la riedizione dele potere prefettizio.
La Società ricorrente, in esecuzione della pronuncia del giudice amministrativo (n. 1444 del 07.09.2023) che ha ripristinato i requisiti di idoneità morale e la capacità a contrarre di -OMISSIS-, ha invitato la Stazione Appaltante (istanza in data -OMISSIS-) a dare esecuzione al decisum ripristinando i provvedimenti di aggiudicazione (prot. n. -OMISSIS-), revocando l’incameramento della polizza fideiussoria.
La Città Metropolitana di Bologna, anziché attendere la riedizione della funzione prefettizia, con provvedimento del -OMISSIS-, ha confermato la decadenza della aggiudicazione e comunicando (pec del -OMISSIS-) che avrebbe proceduto allo scorrimento della graduatoria per l’affidamento dei servizi, in data -OMISSIS- (Lotto 1 -OMISSIS-; Lotto 2 -OMISSIS-; Lotto 3 -OMISSIS-).
P.Q.M.
Accoglie la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 28 settembre 2023.
Il Presidente |
Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
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