Antimafia – Informativa interdittiva – Quadro indiziario – Presenza di soggetti controindicati nello stabilimento aziendale – Tutela cautelare – Respinge.
ECLI:IT:TARNA:2023:1631OCAU
Pubblicato il 28/09/2023
- 01631/2023 REG.PROV.CAU.
- 02633/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2633 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo n. 323;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– (quanto al ricorso introduttivo):
- a) del provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n.-OMISSIS-di emissione della informativa ostativa antimafia in uno alla relativa comunicazione prot. n.-OMISSIS-
- b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del -OMISSIS- non ancora conosciuti;
- c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo con particolare riferimento alla nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n.-OMISSIS-non ancora conosciuta;
- d) ove e per quanto lesiva, della nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 comma 2-bisdel d.lgs. 159/2011;
- e) ove e per quanto lesivo, del verbale di audizione del -OMISSIS-
- f) ove esistente, del provvedimento ANAC avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell’inserimento nel Casellario della relativa annotazione”;
- g) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
– quanto ai motivi aggiunti depositati il 19/7/2023:
del provvedimento n. -OMISSIS-con cui la Prefettura di Caserta ha affermato di non aver mai acquisito agli atti il verbale dei Carabinieri di sopralluogo del -OMISSIS-;
nonché affinché venga affermato ogni conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata in particolare di ostensione del detto verbale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, nell’ottica di prevenzione a cui sono preordinate le misure del Prefetto, l’accertamento condotto nei confronti della Società ricorrente si mostra validamente assunto, in ragione della riscontrata ripetuta presenza nello stabilimento di un soggetto condannato in via definitiva per associazione mafiosa, del figlio pregiudicato per lo stesso reato, nonché di un ex dipendente (già possessore della quota confiscata di un’altra Società, riconducibile al primo), che dichiarava di essere chiamato sporadicamente a lavorare presso il cantiere della Società ricorrente;
Ritenuto che tali circostanze, denotando un’esistenza di frequentazioni, legami parentali e rapporti per interposta persona con un soggetto gravemente controindicato, fanno desumere con sufficiente grado di attendibilità che la presenza nello stabilimento non possa giustificarsi dall’occasionalità degli incontri, apparendo piuttosto indice di legami in cui è plausibile ravvisare il rischio di infiltrazione criminale e il perdurante pericolo di condizionamento;
Precisato inoltre che, indiscussa la circostanza, non assume decisivo rilievo il contenuto del verbale dei Carabinieri che effettuavano l’accertamento, cosicché non appaiono sussistere ulteriori esigenze istruttorie;
Ritenuto pertanto che sono insussistenti i presupposti per la tutela cautelare e che si giustifica la compensazione delle spese di questa fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone | |
IL SEGRETARIO
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