ECLI:IT:TARNA:2023:1770OCAU
Antimafia – Informativa interdittiva – Revoca dell’aggiudicazione di contratti pubblici – Sospensione cautelare di I grado – Nuovo provvedimento di conferma dell’esclusione – Tutela cautelare – Accoglie.
Pubblicato il 12/10/2023
- 01770/2023 REG.PROV.CAU.
- 03690/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
Città Metropolitana di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Barone e Francesca Scarpiello dell’Avvocatura della Città Metropolitana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Lillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
(quanto al ricorso introduttivo):
per l”annullamento
a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto informativa interdittiva antimafia in danno della ricorrente, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
b – ove occorra, del verbale del GIA n.-OMISSIS-
c – di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, richiamati a fondamento del provvedimento, non conosciuti;
d – ove occorra e per quanto di ragione, della richiamata interdittiva antimafia dell”U.T.G. di Napoli, di data e numero sconosciuti, in danno di altra Società, e degli atti a fondamento della misura interdittiva;
e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
(quanto ai motivi aggiunti depositati il 26/9/2023):
f – della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. -OMISSIS- con la quale, sull’esclusivo presupposto della informativa antimafia interdittiva sub a), si è disposta la revoca della aggiudicazione (prot. n.-OMISSIS-) in favore della -OMISSIS- della “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio per 24 mesi, suddivisa in tre lotti funzionali (territoriali)” – Lotto 1: CIG -OMISSIS-– Lotto 2: CIG-OMISSIS-– Lotto 3: CIG-OMISSIS-
g – del provvedimento della Città Metropolitana di Bologna (prot. n. -OMISSIS- con il quale, a valle della determina sub f), è stata disposta anche la escussione delle polizze fidejussorie prestate dalla -OMISSIS- per i tre lotti della gara;
h – del provvedimento in data -OMISSIS- con cui la Città Metropolitana di Bologna, a valle della ordinanza di sospensione cautelare di Codesto Tar n. 1444/2023, ha confermato la esclusione della Società ricorrente (in esito ad istanza di ripristino della aggiudicazione della -OMISSIS- previa revoca dei provvedimenti sub f) e g) dell’11.9.2023);
i – dell’avviso notificato a mezzo pec, in data -OMISSIS-, concernente convocazione per il 28.9.2023 della terza seduta pubblica virtuale della Commissione Giudicatrice per lo scorrimento della graduatoria dei tre Lotti revocati;
l – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
e per l’accertamento del diritto della Società ricorrente, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e), c.p.a., al ripristino dell’aggiudicazione dei tre Lotti, sottoscrizione del contratto ed esecuzione lavori, anche previa declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati medio tempore nei confronti di chi segue nella graduatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, della Città Metropolitana di Bologna, del -OMISSIS-. e dell’-OMISSIS-i;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che va confermata in sede collegiale la decisione monocratica di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, atteso che l’accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, rimuovendo gli effetti interdittivi incapacitanti dell’informativa antimafia, determina la privazione di efficacia dei provvedimenti che vi conseguono e che hanno fondamento nell’interdittiva impugnata, i quali sino alla decisione di merito non possono esplicare effetti, per il vincolo di presupposizione che li lega al provvedimento privato di efficacia, anche per l’esigenza di rendere piena ed effettiva la tutela giurisdizionale invocata;
Ritenuto equo disporre la compensazione tra tutte le parti delle spese dell’ulteriore fase cautelare e che va confermata, per la trattazione della causa nel merito, l’udienza pubblica del 21 marzo 2024;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti con essi impugnati.
Compensa tra tutte le parti le spese dell’ulteriore fase cautelare.
Conferma, per la trattazione della causa nel merito, l’udienza pubblica del 21 marzo 2024.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente ordinanza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone | |
IL SEGRETARIO
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