Antimafia – Informativa interdittiva – Servizio pubblico di assistenza sanitaria – Revoca del titolo abilitativo – Danno grave ed irreparabile per la continuità di un servizio essenziale – Procedure di legalità controllata – Tutela cautelare – Accoglie.

ECLI:IT:TARNA:2023:1202DCAU

Pubblicato il 22/07/2023

  1. 01202/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 03011/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3011 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- (Già S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Vincenzo Maiello, Gabriele Trombetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania, A.S.L. Napoli 3 Sud, non costituiti in giudizio;
Comune di Pomigliano D’A Rco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città Metropolitana di Napoli, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Napoli ha reso informativa interdittiva antimafia, in danno della IOS S.r.l., ai sensi degli artt. 89 bis, 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;

b – dei verbali del GIA n. -OMISSIS-;

c – di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, richiamati a fondamento del provvedimento sub a), non conosciuti;

d – ove e per quanto occorra di tutte le interdittive antimafia di recente emesse in danno di Aziende di riferimento dei Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, figlie di -OMISSIS-, non conosciute;

e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- (Già S.r.l.) il 7/7/2023:

f – del provvedimento del Dirigente del Settore 6 – Settore Tecnico – Servizio Ambiente Ufficio SUAP del Comune di Pomigliano d’Arco n. -OMISSIS-, con il quale, in esito alla informativa interdittiva sub a), si è disposta la revoca di n. 4 titoli abilitativi all’esercizio di attività sanitaria rilasciati in favore della Società ricorrente, nelle sedi operative di -OMISSIS-;

g – ove occorra, della comunicazione dell’UTG di Napoli prot. n.-OMISSIS-;

h – di tutti gli atti istruttori sottesi all’adozione del provvedimento sub f);

i – ove e per quanto occorra, della Relazione dell’U.T.G. di Napoli versata in atti in data 6.7.2023;

l – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- (Già S.r.l.) il 21/7/2023:

nel ricorso pendente (R.G. n. 3011/2023)

avverso e per l’annullamento – previa sospensione –

ed adozione di misure cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a.

m – della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Napoli n.-OMISSIS-, notificata con nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata revocata la AUA della Casa di Cura ricorrente, per la sede di -OMISSIS- rilasciata con determina dirigenziale n. -OMISSIS- in ragione della sopravvenuta interdittiva antimafia del 26.06.2023;

n – della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Napoli n.-OMISSIS-, notificata con nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata revocata la AUA della Casa di Cura ricorrente, per la sede di via -OMISSIS-, rilasciata con determina dirigenziale n. -OMISSIS- in ragione della sopravvenuta interdittiva antimafia del 26.06.2023;

o – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la IOS, con ricorso principale (R.G. 3011/2023), ha impugnato la informativa ostativa dell’U.T.G. di Napoli per violazione del contraddittorio procedimentale, carenza dei presupposti e violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;

Ritenuto che IOS s.p.a., con i primi motivi aggiunti, ha gravato i successivi provvedimenti del Comune di Pomigliano d’Arco con i quali si è disposta la revoca dei titoli abilitativi per le due sedi della Casa di Cura ricorrente ed annessi ambulatori interrompendo ad horas il servizio pubblico essenziale di assistenza sanitaria in un ambito territoriale vasto e densamente popolato;

Ritenuto che questo T.A.R., con decreto Presidenziale n. 1155 del 7.7.2023, ha sospeso i provvedimenti inibitori rilevando:

  • il carattere essenziale del servizio di assistenza sanitaria garantito dalla Casa di Cura ricorrente;
  • l’obbligo di preventiva valutazione, a carico dei Prefetto, dei meccanismi “conservativi” (artt. 94 co. 3 del D.Lgs. 159/2011 e 32 co. X del D.L. 90/2014) per garantire la continuità del servizio sanitario in corso;

Ritenuto che, in esito a tale misura cautelare, la Società ricorrente, in data 13.07.2023, ha formulato all’U.T.G. di Napoli istanza di audizione per la individuazione, in contraddittorio, delle misure straordinarie più idonee a garantire la continuità assistenziale, dichiarando la disponibilità all’adozione di qualsiasi rimedio, anche di self cleaning, per consentire la prosecuzione dell’attività e la conservazione dei LEA;

Ritenuto che l’U.T.G. di Napoli, a sua volta (si è appreso dal deposito documentale dell’Amministraziine statale), con nota in data 11.07.2023, ha richiesto al Ministero della Salute, a termini dell’art. 32 co. X e co. 2 bis D.L. 90/2014, la designazione di un professionista cui affidare l’incarico di amministratore straordinario della Società ricorrente;

Ritenuto che la Città Metropolitana di Napoli, tuttavia, omettendo contraddittorio procedimentale con Enti Pubblici e con il destinatario inciso, con determine dirigenziali del 18.07.2023, ha disposto la revoca della AUA delle due sedi di ricovero ed ambulatoriali, nei fatti, rinnovando una chiusura in c elusione del D.P. di questo T.A.R. (n. 1155/2023) e, medio tempore, l’impulso delle misure straordinarie da parte dell’U.T.G. di Napoli.

Ritenuto che quanto all’atto consequenziale adottato dalla Citta metropolitana di Napoli con il quale, in esito alla informativa interdittiva, è stata revocata la AUA della Casa di Cura ricorrente, per la sede di -OMISSIS-, rilasciata con determina dirigenziale n. -OMISSIS- si rilevano sussistenti le condizioni di danno grave ed irreparabile, alla luce di quanto messo in rilievo con i motivi aggiunti e cioè:

che la Società ricorrente è titolare di rapporto di accreditamento con il S.S.N. per n. 70 posti letto suddivisi nelle sedi di -OMISSIS- e -OMISSIS-, che garantiscono l’offerta sanitaria per le branche di Chirurgia Generale (18 posti letto), Ortopedia (8 posti letto), Cardiologia (7 posti letto), Neurologia (6 posti letto), Medicina Generale (10 posti letto), Ginecologia (5 posti letto), Otorinolaringoiatria (5 posti letto), Oculistica (4 posti letto), UTIC (4 posti letto), Terapia Intensiva/Rianimazione (3 posti letto);

– che la struttura ha garantito per l’anno 2022, n. 2800 ricoveri ordinari, n. 1850 PACC, n. 17950 prestazioni ambulatoriali e si avvale di n. 73 professionisti sanitari, n. 98 dipendenti e n. 6 collaboratori con un volume di affari annuo superiore ai 12 milioni di Euro;

– che, per l’anno 2023, in corso, l’A.S.L. Napoli 3 Sud ha sottoscritto con la ricorrente contratto ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 per l’acquisizione di prestazioni sanitarie di ricovero ed ambulatoriale e le branche di accreditamento per un valore complessivo di circa 10 milioni di Euro (delibera G.R.C. n. 556/2022);

– che la revoca ad horas dei titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività sanitaria di ricovero e delle attività ambulatoriali connesse, pertanto, ha effetti devastanti sulla attività di elezione, di ricovero e di cura in corso e pregiudica irreversibilmente la continuità assistenziale e la salvaguardia dell’interesse pubblico sanitario;

– che, in particolare, il mancato coinvolgimento dell’Autorità Sanitaria Locale, nel procedimento di revoca, non ha consentito neppure la individuazione di strutture sanitarie pubbliche o private alternative per indirizzare i pazienti già ricoverati ed in decorso post-operatorio ed indirizzare gli utenti programmati per interventi urgenti, di media ed alta complessità, nei prossimi giorni;

– che la chiusura delle due sedi sanitarie della Società ricorrente sguarnisce un territorio densamente popolato di una insostituibile offerta di prestazioni sanitarie che non trova compensazione nel settore pubblico per i noti deficit di organico e di strutture ed in quello privato per carenza di strutture nel territorio di Pomigliano d’Arco;

– che l’interesse pubblico sanitario alla indefettibile garanzia dei LEA, pertanto, non consente una improvvisa e repentina mutilazione delle strutture sanitarie operanti sul territorio, in settori come la Cardiologia, Chirurgia, UTIC e Rianimazione, che non tollerano soluzioni di continuità assistenziale;

– che la sospensione degli effetti della revoca dei titoli sanitari è l’unico rimedio per consentire la trattazione re adhuc integra della istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 26.07.2023, per la quale si formula, altresì, anche istanza di abbreviazione termini, ex art. 53 c.p.a.

Ritenuto che alla regola generale dell’obbligo di recesso (recte: risoluzione) dei rapporti contrattuali, autorizzativi o concessori, l’art. 94, comma 3, cod.antimafia giustappone l’eccezionale facoltà per le stazioni appaltanti di proseguire il rapporto contrattuale «nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi». Ritenuto che altra deroga all’ordinario obbligo di “scioglimento del rapporto” con la contraente è costituita proprio dall’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito; disposizione che consente al prefetto, che abbia emesso un’informazione interdittiva, al fine di «assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero dell’accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici», di adottare diverse misure di sottoposizione dell’impresa appaltatrice ad un regime di “legalità controllata”: il rinnovo degli organi sociali, il sostegno e il monitoraggio dell’impresa con nomina di esperti e la «gestione straordinaria e temporanea dell’impresa» con nomina di amministratori.

Ritenuto, in particolare, che con la gestione straordinaria si attribuiscono agli amministratori prefettizi tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’operatore economico (cosiddetto commissariamento dell’impresa) o solo quelli necessari all’ultimazione della prestazione contrattuale (cosiddetto

commissariamento del contratto), ipotesi quest’ultima verificatasi nel giudizio a quo (combinato disposto dei commi 1, lettera b, e 3, dell’art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, per come modificato dall’art. 12, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2021, n. 156) (Corte costituzionale, Sentenza 23 maggio 2023, n. 101).

P.Q.M.

Accoglie in parte la domanda cautelare monocratica proposta con i motivi aggiunti e per l’effetto sospende l’efficacia:

– della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Napoli n.-OMISSIS-, notificata con nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata revocata la AUA della Casa di Cura ricorrente, per la sede di -OMISSIS-, rilasciata con determina dirigenziale n. -OMISSIS- in ragione della sopravvenuta interdittiva antimafia del 26.06.2023;

– della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Napoli n.-OMISSIS-, notificata con nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata revocata la AUA della Casa di Cura ricorrente, per la sede di via Mauro Leone n. 106 di Pomigliano d’Arco, rilasciata con determina dirigenziale n. -OMISSIS- in ragione della sopravvenuta interdittiva antimafia del 26.06.2023.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli il giorno 22 luglio 2023.

 

Il Presidente
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO

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