TAR Milano, sez. I, sentenza 9 giugno 2023, n. 1429; Pres. A.Vinciguerra, Est. R.Vampa.
ECLI:IT:TARMI:2023:1429SENT
Contratti pubblici – Informativa interdittiva – Parentela – Impresa individuale – Plurimi avvicendamenti familiari nella gestione della pizzeria – Cambio gestione sempre seguito da rilascio di nuova interdittiva antimafia – Pizzeria come luogo di incontro di esponenti criminali – Nuova gestione della ricorrente – Finalità elusiva degli effetti interdittivi – Regia clanica dell’impresa – Condizionamento mafioso – Sussistenza – Respinge.
Pubblicato il 09/06/2023
- 01429/2023 REG.PROV.COLL.
- 00729/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Oreste Morcavallo e dall’avvocato Stefania Bramati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Andrea Piscopo e Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
dell’informazione interdittiva emessa dal Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza ai sensi dell’art. 84 comma 4 e 91 comma 6 e 89 bis d.lgs. n. 159/2011 in data -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- e notificata in pari data;
del provvedimento n. -OMISSIS- del Dirigente del Settore Area Politiche del Territorio, Culturali e Sviluppo Economico del Comune di -OMISSIS- (MB), con cui viene ordinata la chiusura dell’attività a decorrere dal giorno successivo alla notifica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con il ricorso in epigrafe la sig.ra -OMISSIS- impugnava:
– la informativa antimafia interdittiva emessa in data -OMISSIS- dal Prefetto della provincia di Monza e della Brianza;
– il provvedimento n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, con cui si ordinava la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande –pizzeria- esplicata dalla ricorrente, titolare della omonima impresa individuale.
1.1. I provvedimenti impugnati fondavano sulle risultanze istruttorie ed investigative acquisite dalle forze dell’ordine e, in particolare, dal Centro Operativo DIA di Milano.
1.2. In particolare, nel corso di una articolata e complessa azione di controllo antimafia portata avanti dalle forze di polizia nel quadro della operazione cd. “-OMISSIS-” – consistente in una approfondita analisi di sistema volta ad indagare sulle attività criminose della struttura di ‘ndrangheta denominata “La Lombardia”- erano emerse diverse criticità relative a numerosi familiari della attuale ricorrente:
– -OMISSIS- titolare della pizzeria -OMISSIS- (nonno della ricorrente e già titolare dell’esercizio commerciale fino al 2017); i locali della pizzeria, in particolare, costituivano il luogo di incontro di esponenti della criminalità organizzata, tra i quali figurava anche -OMISSIS- -OMISSIS-, zio della ricorrente, cui erano stati contestati i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni;
– il medesimo nonno della ricorrente era già stato raggiunto da provvedimento interdittivo, prot. n. -OMISSIS-;
– -OMISSIS- -OMISSIS-, madre della ricorrente e sorella di -OMISSIS- -OMISSIS-, titolare della impresa -OMISSIS- successivamente alla interdizione comminata in danno del di lei padre e nonno delle ricorrente, pure era stata destinataria di provvedimento interdittivo, prot. n. -OMISSIS-;
– -OMISSIS-, zio della ricorrente, figlio di -OMISSIS- -OMISSIS- e fratello di -OMISSIS- -OMISSIS-, nuovo titolare della attività dopo la interdittiva indirizzata a -OMISSIS- -OMISSIS-, altresì raggiunto da provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-;
– -OMISSIS- -OMISSIS-, nonna della ricorrente, ed ancora nuova titolare della medesima attività commerciale per cui è causa, destinataria del provvedimento prefettizio di interdizione antimafia, prot. n. -OMISSIS-.
1.3. In definitiva, anche sulla scorta della nota della DIA del 7 marzo 2019, la determinazione prefettizia quivi gravata si fondava sull’assunto in forza del quale l’apertura dell’attività di pizzeria a nome della ricorrente sarebbe stata solo la scaturigine finale di una complessa e duratura azione volta a simulare discontinuità con la impresa ab initio interdetta, la pizzeria -OMISSIS-, dapprima nella titolarità del nonno della ricorrente, poi della madre, successivamente dello zio e, in ultimo, della nonna; peraltro nell’anno 2018 la ricorrente era stata dipendente della ditta facente capo alla nonna, ritraendone redditi (agosto-dicembre 2018).
1.4. A seguito della adozione della determinazione interdittiva ad opra del Prefetto, il Comune di -OMISSIS- provvedeva, di poi, a disporre la chiusura dell’esercizio commerciale della ricorrente, con atto del 19 marzo 2019.
1.5. Avverso detti provvedimenti insorgeva la ricorrente, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
– violazione di legge: violazione degli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011 – eccesso di potere per difetto dei presupposti, per carenza di istruttoria e per travisamento dei fatti – eccesso di potere per difetto di motivazione – violazione degli artt. 41, 27 e 3 della Costituzione – illegittimità derivata, rimarcando sostanzialmente la inesistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa siccome reputato dalla Autorità prefettizia, essendo estranea alla attività della ricorrente la azione criminosa stigmatizzata nella operazione “-OMISSIS-”; inconferenti sarebbero altresì i richiami ai rapporti di parentela con persone fisiche peraltro attinte da condanne assai risalenti e, in ogni caso, per reati che neanche rientrerebbero nel novero di quelli che rilevano ai fini della assunzione delle gravate determinazioni.
1.6. Si costituiva la intimata Amministrazione, che concludeva per la reiezione del gravame.
1.7. All’esito della udienza del 27 aprile 2023, la causa veniva infine introitata per la decisione.
- Il ricorso è in parte improcedibile, per quanto attiene al provvedimento comunale, e in parte non fondato, per ciò che concerne la interdittiva prefettizia.
2.1. Va, in via liminare, disattesa la generica istanza di rinvio, cripticamente e genericamente formulata, e non mai supportata dal benché minimo simulacro motivazionale.
2.2. Improcedibile, di poi, è il gravame esperito avverso il provvedimento comunale, con cui si è ingiunta la cessazione dell’attività commerciale, attesa la quasi subitanea cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data 26 aprile 2019, id est a distanza di poche settimane dalla adozione del provvedimento comunale. Di qui la sopravvenuta insussistenza dell’interesse alla ulteriore coltivazione della domanda caducatoria, nella parte in cui è diretta ad aggredire l’atto comunale inibitorio dell’esercizio di una attività imprenditoriale non più esplicata, e da lungo tempo, dalla ricorrente, né più esplicabile, a cagione della sopravvenuta estinzione della impresa.
2.3. Non fondato è il ricorso, nella parte in cui censura il provvedimento prefettizio.
Il giudizio relativo alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa è fondato sulla esistenza di una congerie di circostanze fattuali ed evidenze documentali acquisite dalla Autorità procedente.
2.3.1. L’esame complessivo degli elementi istruttori raccolti, valutati congiuntamente e non già in guisa atomistica o parcellizzata, ha condotto la Autorità prefettizia alla maturazione di un giudizio –riguardante la permeabilità delle società ricorrenti alle logiche mafiose, stante la esistenza all’uopo di tentativi di infiltrazione nella compagine imprenditoriale – privo dei vizi di illogicità e irragionevolezza che in questa sede solo possono rilevare.
2.3.2. D’altra parte, costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in virtù del quale per lo scrutinio della legittimità delle valutazioni sottese alla informativa occorre verificare se gli elementi indiziari raccolti siano sufficienti a far ritenere come fatto “probabile” ovvero “ragionevole”, secondo il noto criterio del “più probabile che non”, il rischio di infiltrazioni (CdS, III, 9 ottobre 2018, n. 5784; Id., id., 4852/2014).
2.4. La misura amministrativa interdittiva in esame concreta giustappunto una reazione ordinamentale volta alla tutela anticipata dei beni protetti, prescindendo dall’accertamento di responsabilità penali, essendo funzionale ad evitare in nuce il rischio che attività imprenditoriali, quodammodo legittimate dall’azione amministrativa, possano essere contaminate dalla criminalità organizzata:
– da un canto, inquinando i rapporti economici e le dinamiche concorrenziali e, dunque, arrecando un diretto vulnus alla iniziativa imprenditoriale e alla “sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41 Cost., ma anche art. 2 Cost., e i principi sovranazionali foggiati nella Carta di Nizza e nella CEDU, oltre che nel diritto dell’Unione) e al complessivo sistema economico e finanziario del Paese; d’altra parte, il principio di buon andamento, correttezza e imparzialità dell’Amministrazione (art. 97), assume oggi significanza anche al fine di consentire la creazione di un contesto idoneo all’intrapresa di iniziative economiche private, per accrescere la competitività del Paese nell’attuale contesto internazionale, in un contesto di legalità;
– dall’altro, consentendo alle organizzazioni criminali di ulteriormente accrescere le proprie capacità pervasive, capillarmente penetrando nel tessuto economico, distorcendone il corso, in tal guisa reinvestendo e reimpiegando i capitali rivenienti dalla propria attività illecita così da incrementare esponenzialmente le proprie risorse finanziarie.
2.5. Importanti, proprio allo scopo di evitare radicalmente che i rapporti economici tra lo Stato e i privati possano essere contaminati da infiltrazioni di matrice mafiosa – con inevitabile sottrazione di risorse pubbliche agli scopi cui sono destinate; con la lesione della immagine, anche internazionale, dello Stato, e con l’affermazione di un modello culturale di illegalità e sopraffazione – sono gli strumenti amministrativi delle “informative antimafia”, ormai non più limitate al solo settore degli appalti pubblici ma estese all’intera branca delle iniziative economiche ed imprenditoriali assoggettate a controllo pubblicistico.
2.6. Tuttavia, anche l’utilizzo di tali invasivi poteri, compressivi della capacità giuridica ed imprenditoriale degli operatori sospetti di essere permeabili alle logiche o alle pressioni mafiose, deve essere esercitato tenendo conto, in una ottica di bilanciamento dei valori costituzionali rilevanti in materia, della necessità di preservare la libertà di iniziativa economica privata, il diritto al lavoro e il diritto di proprietà; di qui la necessità di una attenta valutazione della situazione di fatto, da cui desumere il rischio di infiltrazioni mafiose.
2.7. Ora, la interdittiva in esame – afferente ad un esercizio commerciale, attivo in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-, la cui titolarità si è nel tempo trasferita da -OMISSIS-, a -OMISSIS- -OMISSIS-, ad -OMISSIS-, ad -OMISSIS- -OMISSIS- e, infine, alla ricorrente – si fonda, in particolare e giustappunto, sui legami familiari che avvincono la ricorrente ai precedenti titolari della impresa, tutti peraltro già raggiunti da ben quattro provvedimenti prefettizi di interdizione antimafia, così in appresso compendiati:
– provvedimento del -OMISSIS- a carico di -OMISSIS-;
– provvedimento del -OMISSIS- a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-
– provvedimento del -OMISSIS- a carico di -OMISSIS-;
– provvedimento del -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-.
2.7.1. Orbene, subito dopo tale ultimo provvedimento interdittivo emanato nei confronti della nonna –moglie di -OMISSIS– la attuale ricorrente iniziava attività di impresa (1.2.2019), iscritta nel registro delle imprese a far data dal 6.12.2019; di qui la richiesta del Comune di -OMISSIS-, rivolta alla Prefettura di Monza e Brianza, e funzionale al rilascio della comunicazione antimafia di cui all’art. 87 D.L.vo 159/2011.
2.7.2. Dalle risultanze istruttorie (note del gruppo Carabinieri di Monza e del centro DIA di Milano) emergeva che:
– la pizzeria -OMISSIS- di -OMISSIS- (nonno della -OMISSIS- e titolare dell’esercizio commerciale sino al 2017) era il luogo di incontro di persone tratte agli arresti nell’ambito dell’operazione di polizia denominata -OMISSIS-, volta a colpire esponenti affiliati alla cosca di ‘ndrangheta di -OMISSIS- e operanti nelle aree di -OMISSIS-, -OMISSIS-, e con la struttura criminale denominata “la Lombardia”;
– tra i soggetti raggiunti da misure restrittive della libertà personale vi era anche -OMISSIS- -OMISSIS-, zio della attuale ricorrente, cui venivano contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni, e che veniva rappresentato quale soggetto “impegnato nell’esecuzione dell’attività illecita del gruppo criminale e segnatamente nella vendita dello stupefacente trafficato dall’organismo criminale, il che dimostra il suo pieno coinvolgimento nell’attività di attuazione dell’organismo associativo”, tanto che “metteva a disposizione la propria abitazione di -OMISSIS- affinché gli associati vi occultassero lo stupefacente, il denaro e le armi a loro disposizione; inoltre, il locale della pizzeria “-OMISSIS-”, da lui gestito ma di proprietà del padre, veniva utilizzato quale punto di riferimento e luogo dei consociati” (ordinanza del GIP); lo stesso -OMISSIS- -OMISSIS- era cognato di altra persona, pregiudicata per il reato di cui all’art. 416 c.p., e considerato capo della “locale” di -OMISSIS-;
– il nonno della ricorrente (titolare della pizzeria fino al 2017) era stato condannato in passato per i reati di rapina, ricettazione, estorsione e furto e, in data 8.2.2009, era stato identificato nel corso di un controllo a Lissone lungo la S.S. 36, in compagnia di un pregiudicato per porto abusivo d’armi, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, furto, violazione del divieto di ritorno nel Comune e del divieto di espatrio, associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
2.8. Orbene, siccome è dato ragionevolmente inferire dalla congerie degli elementi informativi ed istruttori acquisiti dalla Autorità procedente, l’attività commerciale –pizzeria- espletata nei locali di via -OMISSIS- -OMISSIS-, è stata condotta, in guisa diuturna e continuativa e pur nella mutevole e cangiante titolarità, da persone tutte avvinte da stretti legami familiari, fino a giungere alla attuale ricorrente.
2.8.1. A tale irrefragabile “continuità familiare” ha fatto da speculare contraltare la altrettanto reiterata e diuturna azione interdittiva dispiegata dalla Prefettura che, nel corso degli anni, ha provveduto ad emanare informative interdittive antimafia nei confronti dei diversi titolari della impresa via via succedutisi.
2.8.2. In particolare
– con provvedimento prot. n. -OMISSIS- è stata interdetta la ditta individuale del nonno della ricorrente;
– con provvedimento prot. n. -OMISSIS- è stata interdetta la società -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-, madre della ricorrente e sorella di -OMISSIS- -OMISSIS-;
– con provvedimento prot. n. -OMISSIS- è stata interdetta la società -OMISSIS- di -OMISSIS-, zio della signora -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- e fratello di -OMISSIS- -OMISSIS-;
– con provvedimento prot. n. -OMISSIS- è stata infine interdetta la ditta individuale -OMISSIS- -OMISSIS-, nonna di -OMISSIS- -OMISSIS-.
2.9. Il rischio di infiltrazione e contaminazione mafiosa –oltre che insito nella riferita sostanziale continuità gestionale nella conduzione della pizzeria- traeva vieppiù rinnovata linfa da ulteriori elementi informativi e istruttori medio tempore acquisiti dagli investigatori, così che:
– in data 4.2.2018 nel locale era identificato, tra gli altri -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS- -OMISSIS- e fratellastro dell’odierna ricorrente, che svolgeva le mansioni di cassiere e cameriere;
– il -OMISSIS- risultava essere stato arrestato in data 26.9.2017 nel quadro della già menzionata operazione -OMISSIS- in quanto trovato in possesso di g. 372 lordi di marijuana.
2.9.1. D’altra parte, tutti i provvedimenti prefettizi sopra richiamati –ben cinque, comprendendo anche quello oggetto dell’odierno scrutinio- sono stati emessi non solo sulla base dell’inequivocabile collegamento con la gestione del primo titolare, -OMISSIS- -OMISSIS-, ma anche dell’evidenza di ulteriori motivi di sospetto del rischio di interferenze di carattere mafioso.
2.9.2. Si appalesa evidente, indi, la assenza di qualsivoglia recisione dei legami con l’ambiente e il contesto mafioso e, anzi e di più, la pervicace voluntas di continuare e a gestire l’attività commerciale, mantenendone la titolarità nel ristretto cerchio familiare, ad onta delle reiterate determinazioni prefettizie di interdizione.
2.9.3. Talchè la iniziativa imprenditoriale della attuale ricorrente invera e concreta solo l’ultimo tassello di tale complessivo ordito volto giustappunto ad elidere le inibizioni prefettizie, e ad eluderne la sostanziale valenza ostativa dell’esercizio di attività commerciali inquinate e condizionate da dinamiche mafiose.
2.10. Di qui la sostanziale riconduzione anche della attività dispiegata dalla ricorrente alle medesime logiche già in precedenza stigmatizzate dalla Autorità prefettizia:
– a latere oggettivo, stante la oggettiva assenza di sostanziali soluzioni di continuità nella conduzione e nella gestione della pizzeria che ne occupa, sempre e comunque tenuta nell’ambito degli stretti congiunti di -OMISSIS- e della attuale ricorrente; non senza significato, invero e all’uopo, è giustappunto la subitanea iniziativa imprenditoriale intrapresa dalla attuale ricorrente nel febbraio 2019, id est pochissimi giorni dopo la emanazione della ultima determinazione interdittiva adottata nei confronti della nonna;
– a latere soggettivo, giusta gli strettissimi legami familiari della ricorrente con le persone fisiche già attinte da plurimi provvedimenti giurisdizionali e amministrativi cagionati giustappunto dalla appartenenza alla (ovvero dalla contiguità con la) criminalità organizzata; pregnante rilevanza, di poi, si appalesa anche la circostanza che la medesima ricorrente risulta essere stata dipendente e percettrice di redditi promananti dalla attività lavorativa espletata presso la pizzeria -OMISSIS- nel periodo agosto-dicembre 2018, allorquando il locale era gestito dalla di lei nonna.
2.11. Né può rilevare il fatto che i reati ascritti allo zio e al nonno non rientrano nel novero di quelli indicati all’art. 84 n. 4 lett. a), d.gs. 159/2011; e, invero, da tale circostanza non può desumersi alcuna evidenza idonea a confutare il mosaico indiziario posto a fondamento delle plurime e reiterate interdittive, tutte volta ad inibire la prosecuzione della attività commerciale nei locali di via -OMISSIS-; infatti, se è vero che anche i provvedimenti giurisdizionali di assoluzione non valgono ad infirmare, ex se, il giudizio prefettizio avente ad oggetto il pericolo di contaminazione mafiosa della società –che, per sua definizione, sfugge alla logica dell’accertamento di responsabilità penali, fondata su apparati probatori idonei a fugare “ogni ragionevole dubbio”- atteso che “gli elementi posti a base dell’informativa – purché certi sotto il profilo fattuale – possono essere penalmente irrilevanti e persino oggetto di pronunce assolutorie, mantenendo, tuttavia, inalterata la loro valenza indiziaria a carico dell’imprenditore che si pone su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità idonea a legittimare l’adozione dei provvedimenti impugnati” (CdS, III, 30 novembre 2017 n. 5623; CdS III, 27 marzo 2018, n. 1901; CdS, III, 4 maggio 2018 n. 2655), a fortiori non potrà assumere significanza, ai fini che ci occupano, non soltanto la emanazione di condanne a carico dei congiunti e dei parenti della ricorrente, ma anzi e di più, gli ulteriori elementi fattuali ed istruttori acquisiti nel corso delle più ampie e complesse operazioni di polizia afferenti alla criminalità organizzata attiva sul territorio, oltre che degli accertamenti effettuati in loco; la circostanza invocata dalle ricorrenti, indi, appare elemento ancora “neutro” ai fini dell’odierno scrutinio, essendo peraltro il provvedimento impugnato fondato su una congerie di elementi istruttori tutti univocamente deponenti per la sussistenza –secondo le logiche di inferenza del “più probabile che non” che rilevano in subiecta materia (solo da ultimo, CdS, III, 30 gennaio 2019, n,. 758)- del tentativo di infiltrazione mafiosa al momento della emanazione della gravata informativa prefettizia, che peraltro è solo la ultima di una lunga sequela di altri provvedimenti, validi ed efficaci.
2.11.1. Anche in relazione ai legami familiari della ricorrente, e alla contiguità con famiglie e cosche aventi un preponderante peso nel panorama della criminalità organizzata calabrese operante in Lombardia, e alla idoneità di tali legami a condizionare l’espletamento della attività di che trattasi, le determinazioni impugnate si appalesano immuni e non scalfite da vizi.
2.11.2. E, invero, anche nel valorizzare i legami di matrice familiare, e il particolare spessore criminale dei soggetti da esso legame avvinti, l’Autorità prefettizia ha quindi fatto buon governo del principio in forza del quale “specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una «influenza reciproca» di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione. Sotto tale profilo, hanno rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito)” (CdS, III, n. 1743/2016; TAR Campania, I, 26 novembre 2018, n. 6824).
- Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale in forza della quale le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, nei rapporti con il Ministero dell’Interno, nel mentre può disporsene la compensazione nei confronti del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– lo dichiara improcedibile, nella parte in cui è diretto avverso il provvedimento del Comune di -OMISSIS-;
– lo respinge, nella parte in cui è volto alla caducazione delle determinazioni prefettizie.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Spese compensate nei rapporti con il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, con l’intervento dei signori magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Rocco Vampa | Antonio Vinciguerra | |
IL SEGRETARIO
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