Autorizzazioni e concessioni – Impianti di distribuzione di carburante – Revoca – Informativa interdittiva antimafia – Non costituisce misura di prevenzione personale – Non giustifica decadenze, divieti e sospensioni ex art. 67 D.lgs. 159/2011 – Tutela cautelare – Accoglie.
ECLI:IT:TARMI:2023:818OCAU
Pubblicato il 11/09/2023
- 00818/2023 REG.PROV.CAU.
- 00979/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Griselli, Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
U.T.G. – Prefettura di Como, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del -OMISSIS- della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP Area Pubblicità e Occupazione Suolo Ufficio Carburanti del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Impianti distributore carburanti ad uso pubblico – area privata -OMISSIS-. Rigetto delle istanze di trasferimento titolarità”;
– del provvedimento prot. -OMISSIS- della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP Area Pubblicità e Occupazione Suolo Ufficio Carburanti del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione del distributore carburanti ad uso pubblico, area privata, sito in -OMISSIS-”;
– del provvedimento prot. OMISSIS- della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP Area Pubblicità e Occupazione Suolo Ufficio Carburanti del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione del distributore carburanti ad uso pubblico, area privata, sito in -OMISSIS-”;
– di ogni atto e provvedimento comunque presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il provvedimento Prot. -OMISSIS- della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP Area Pubblicità e Occupazione Suolo Ufficio Carburanti del Comune di Milano, avente ad oggetto “Impianti distributore carburanti ad uso pubblico – area privata – -OMISSIS- e -OMISSIS-. Comunicazione di trasferimento titolarità. Preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i..”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6/6/2023:
– del -OMISSIS- della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP Area Pubblicità e Occupazione Suolo Ufficio Carburanti del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Impianti distributore carburanti ad uso pubblico – area privata -OMISSIS-. Rigetto delle istanze di trasferimento titolarità”;
– del provvedimento prot. -OMISSIS- della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP Area Pubblicità e Occupazione Suolo Ufficio Carburanti del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione del distributore carburanti ad uso pubblico, area privata, sito in -OMISSIS-”;
– del provvedimento prot. OMISSIS- della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP Area Pubblicità e Occupazione Suolo Ufficio Carburanti del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione del distributore carburanti ad uso pubblico, area privata, sito in -OMISSIS-”;
– di ogni atto e provvedimento comunque presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il provvedimento Prot. -OMISSIS- della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP Area Pubblicità e Occupazione Suolo Ufficio Carburanti del Comune di Milano, avente ad oggetto “Impianti distributore carburanti ad uso pubblico – area privata – -OMISSIS- e -OMISSIS-. Comunicazione di trasferimento titolarità. Preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i..”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12/7/2023:
– se ed in quanto occorrer possa, dell’estratto dell’interrogazione della Banca Nazionale Antimafia sul cui presupposto sono stati adottati dal Comune di Milano gli atti gravati, di cui si è avuta conoscenza solo in occasione del deposito effettuato in giudizio dal medesimo Comune in data 16 giugno 2023 (doc.ti da 30 a 33); in via subordinata, ove in tesi esistente, della sottesa comunicazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura e mai comunicata a -OMISSIS- ovvero, ove in tesi esistente, del provvedimento di informazione interdittiva emesso dalla Prefettura e anch’esso mai comunicato a -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ordinanza n. 573/2023 la Sezione ha respinto, sotto il profilo del fumus boni iuris, l’istanza cautelare proposta contro il provvedimento di reiezione dell’istanza di trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all’esercizio di distribuzione di carburanti e i provvedimenti decadenza delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, in quanto fondati sulla sussistenza di una comunicazione antimafia positiva a carico di parte ricorrente che non era stata gravata;
Considerato che con motivi aggiunti, depositati in giudizio in data 12.7.2023, la ricorrente ha impugnato l’“estratto dell’interrogazione della Banca Nazionale Antimafia” contenente la comunicazione antimafia positiva riguardante la posizione di parte ricorrente, sul cui presupposto sono stati adottati dal Comune di Milano gli atti gravati con il ricorso introduttivo e, in via subordinata, ha impugnato la “sottesa comunicazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura e mai comunicata a -OMISSIS- ovvero, ove in tesi esistente, del provvedimento di informazione interdittiva emesso dalla Prefettura e anch’esso mai comunicato a -OMISSIS-”;
Considerato che va disattesa l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti sollevata dalla difesa del Comune poiché il ricorso è stato tempestivamente proposto in quanto non risulta, agli atti del processo, che la comunicazione antimafia positiva sia stata previamente comunicata alla ricorrente come richiesto in via espressa dall’art. 88, comma 4-quinques, d.lgs. n. 159/2011, oltre che dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990, né vi è comunque prova che la parte sostanziale sia venuta a conoscenza del provvedimento, il che impedisce la decorrenza del termine di impugnazione, salvo gli opportuni approfondimenti da disporsi in occasione della definizione della controversia;
Considerato che ai sensi dell’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, “La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’ articolo 67”;
Considerato che ai sensi dell’art. 85, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, “La documentazione antimafia, se si tratta di … società … deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: … c) per le società di capitali, anche … al socio in caso di società con socio unico; …” (c.d. contagio) e in caso di esito positivo costituisce, ai sensi dell’art. 93 della l.r. n. 6/2010, obiettiva ragione ostativa al rilascio e al mantenimento delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di distribuzione nei confronti della ricorrente;
Ritenuto che le censure formulate nel gravame, in base ad un sommario esame tipico della fase cautelare, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del giudizio in senso favorevole alla ricorrente in quanto l’informativa interdittiva antimafia non è giuridicamente una misura di prevenzione personale prevista dal libro I, titolo I, capo II, del d.lgs. n. 159 del 2011, adottata dall’Autorità giudiziaria e quindi non rientra tra le cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’ art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, le quali soltanto giustificano l’emissione di una comunicazione antimafia negativa ai sensi dell’art. 84, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
Ritenuto quindi di disporre la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati fino alla decisione della controversia;
Considerato che, nelle more del giudizio, la ricorrente afferma di aver spontaneamente messo in sicurezza “i serbatoi” dell’impianto di distruzione e rimosso le “attrezzature superficiali” ivi presenti nell’impianto, come richiesto dal provvedimento gravato del 17.5.2023;
Considerato che la messa in sicurezza è tuttavia contestata dall’amministrazione resistente;
Ritenuto opportuno, a tutela della pubblica incolumità, ordinare alle parti in causa, previo intervento delle altre Autorità competenti, di porre in essere, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, quanto necessario al fine di accertare e convalidare la messa in sicurezza dei serbatoi e dell’impianto;
Ritenuto infine che le spese di lite della presente fase di giudizio possano essere compensate ai sensi dell’art. 57 c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) accoglie l’istanza di misure cautelari nei termini di cui in motivazione.
Fissa l’udienza pubblica del 13.12.2023 per la definizione della controversia.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Luca Iera, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Luca Iera | Maria Ada Russo | |
IL SEGRETARIO
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