Contratti pubblici – Informativa interdittiva – Istanza di riesame – Rinnovo della misura interdittiva – In assenza di contraddittorio infraprocedimentale con l’impresa interdetta (art. 92, comma 2-bis, D.lgs. 159/2011) – Illegittimità.

 

Contratti pubblici – Informativa interdittiva – Istanza di riesame – Misure di self-cleaning – Dimissioni dal CdA dei soci contaminati – Implementazione del protocollo (D.lgs. 231/2001) – Rinnovo del collegio sindacale con commercialisti nominati dall’Ordine – Valutazione discrezionale del Prefetto.

 ECLI:IT:TARLIG:2023:456SENT

Pubblicato il 24/04/2023

  1. 00456/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00654/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 654 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

A – per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del provvedimento del Prefetto di Genova -OMISSIS- avente ad oggetto il diniego di iscrizione della ricorrente nella white list e l’emissione di un’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011;

– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi inclusi il provvedimento dell’Ufficio delle Dogane di Genova del -OMISSIS-, recante la sospensione delle autorizzazioni doganali rilasciate alla ricorrente, e la comunicazione dell’A.N.A.C. del -OMISSIS-, concernente l’inserimento dell’annotazione dell’informazione antimafia interdittiva nel casellario informatico degli operatori economici;

nonché per l’esibizione ex art. 116 c.p.a. dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze dell’-OMISSIS-, richiesti con istanze del -OMISSIS- e del -OMISSIS-;

B – per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

– del provvedimento del Prefetto di Genova -OMISSIS-, recante la conferma dell’informazione antimafia interdittiva, in riscontro alla richiesta di riesame in data -OMISSIS-;

– dei provvedimenti conseguenziali impugnati con il ricorso introduttivo;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2023, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato e depositato il 27 ottobre 2022 -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prefettizio -OMISSIS-, avente ad oggetto il diniego di iscrizione nella white list e l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, il provvedimento dell’Ufficio delle Dogane di Genova del -OMISSIS-, recante la sospensione delle autorizzazioni doganali, e la comunicazione dell’A.N.A.C. del-OMISSIS- concernente l’inserimento dell’annotazione nel casellario informatico degli operatori economici.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

  1. I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011. Violazione dell’art. 1, commi da 52 a 57, della legge n. 190/2012. Eccesso di potere per irragionevolezza. Insussistenza o falsa rappresentazione degli elementi di fatto. Difetto di proporzionalità. La valutazione prefettizia circa il rischio di permeabilità criminale dell’impresa non poggerebbe su elementi concreti, in spregio alla regola della c.d. probabilità cruciale, perché:

– la mera presenza nell’organico aziendale di due dipendenti condannati per reati di mafia non sarebbe in sé indicativa del potere di influenza della criminalità organizzata, ma necessiterebbe di un quid pluris con valenza dimostrativa del peso esercitato dalla malavita nelle scelte imprenditoriali;

– sotto il profilo “funzionale”, non risponderebbe al vero che l’assunzione di -OMISSIS- e -OMISSIS- sia coincisa con una crescita anomala del volume d’affari della società esponente; inoltre, l’Amministrazione non avrebbe provato che il reclutamento dei soggetti in questione abbia avvantaggiato l’attività aziendale, trattandosi invece di occasioni di reinserimento sociale di due persone condannate; infine, la Prefettura non avrebbe spiegato come i dipendenti, inquadrati con qualifiche di basso livello, avrebbero potuto condizionare gli indirizzi dell’impresa;

– sul piano “genetico” dei rapporti lavorativi, l’assunzione di entrambi gli operai sarebbe stata dettata da esigenze effettive della società. Segnatamente, nel 2015 -OMISSIS- cercava un magazziniere e custode per un deposito e -OMISSIS- avrebbe accettato di svolgere il doppio lavoro con la retribuzione di una sola mansione, in modo da accedere al beneficio della detenzione domiciliare. Nel 2020 la ricorrente necessitava di un responsabile della logistica nella zona di -OMISSIS- e -OMISSIS- gli avrebbe segnalato -OMISSIS-, che aveva già lavorato nel settore; in seguito alla chiusura della sede operativa di -OMISSIS-, per scadenza della commessa, -OMISSIS- avrebbe consentito all’impiegato di trasferirsi in Liguria e, peraltro, lo avrebbe licenziato pochi mesi dopo.

  1. II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011. Violazione dell’art. 1, commi da 52 a 57, della legge n. 190/2012. Eccesso di potere per irragionevolezza. Insussistenza o falsa rappresentazione degli elementi di fatto. Difetto di proporzionalità. Violazione del principio di attualità e concretezza del rischio di infiltrazione mafiosa. L’avversata interdittiva risulterebbe inficiata da carenza istruttoria e motivazionale:

– per quanto riguarda -OMISSIS-: l’assunzione sarebbe avvenuta con l’autorizzazione del giudice penale e sotto il costante controllo della polizia giudiziaria; la Prefettura avrebbe erroneamente privilegiato il giudizio dell’Ufficio di Sorveglianza di Udine, obliterando il successivo accertamento compiuto dal Tribunale di Sorveglianza di Genova, che nel 2016 ha riconosciuto la cessata pericolosità sociale del pregiudicato; non sussisterebbero elementi atti a dimostrare un rischio di condizionamento presente ed effettivo, in quanto la condanna riguarderebbe condotte risalenti al più tardi al 2008, mentre durante i successivi quindici anni, tredici dei quali trascorsi in carcere e due agli arresti domiciliari, -OMISSIS- non avrebbe intrattenuto rapporti con le realtà criminali; infine, l’Autorità non avrebbe tenuto conto dell’immediato licenziamento del dipendente a seguito dell’avvio del procedimento in questione;

– con riferimento a -OMISSIS-: il rapporto si sarebbe svolto sotto l’egida del Tribunale e delle Forze dell’ordine e sarebbe durato solamente un anno;

– non sussisterebbe il requisito dell’attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività imprenditoriale, perché entrambi i rapporti di lavoro sono cessati per autonoma volontà della società datrice antecedentemente all’emissione dell’interdittiva.

Con il ricorso introduttivo la deducente ha, altresì, domandato l’ostensione dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze -OMISSIS- e del -OMISSIS-, richiesti con istanze del -OMISSIS- e del -OMISSIS-.

L’Amministrazione dell’Interno, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’A.N.A.C. si sono costituite in giudizio, difendendo la piena legittimità dei provvedimenti gravati e instando per la reiezione dell’impugnativa.

Con atto ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 25 novembre 2022 e depositato il 1° dicembre 2022, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prefettizio -OMISSIS-, recante la conferma dell’informazione antimafia inderdittiva. Ha articolato i seguenti motivi aggiunti:

  1. I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011. Violazione dell’art. 1, commi da 52 a 57, della legge n. 190/2012. Eccesso di potere per irragionevolezza. Insussistenza o falsa rappresentazione degli elementi di fatto. Difetto di proporzionalità. Assenza di motivazione. Il provvedimento confermativo risulterebbe affetto dai medesimi vizi censurati con il gravame introduttivo. Inoltre, la nuova interdittiva sarebbe sprovvista di una reale motivazione, perché l’Amministrazione si sarebbe limitata a riproporre gli stessi elementi posti a fondamento della primigenia informazione interdittiva; per contro, non avrebbe valutato l’idoneità delle misure di self cleaningdi imminente adozione, vale a dire il c.d. modello 231 con la nomina di un organismo di vigilanza ed il codice etico, oltre alla disponibilità a rendicontare l’attività aziendale mediante il monitoraggio di cui all’art. 94-bisdel codice antimafia e la revoca dell’incarico di sindaco al dott. -OMISSIS- (soggetto indicato dalla Prefettura come vicino al -OMISSIS-, in quanto già amministratore e attualmente liquidatore della -OMISSIS-).
  2. II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 5, e 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011. Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La resistente avrebbe rigettato l’istanza di riesame senza comunicare a -OMISSIS- i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bisdella legge n. 241/1990 e senza assegnarle il termine a difesa di cui all’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011. Né vi sarebbero state ragioni di celerità del procedimento tali da impedire il contraddittorio, poiché le esigenze di prevenzione risultavano soddisfatte dalla misura applicata nell’agosto 2022.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2023 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

  1. Deve preliminarmente darsi atto della cessazione della materia del contendere sull’istanza incidentale di accesso, avendo l’Amministrazione dell’Interno depositato in giudizio i due verbali del Gruppo Interforze -OMISSIS- e del -OMISSIS-.
  2. Sempre in via pregiudiziale, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.

È infatti accaduto che, dopo l’originario provvedimento interdittivo, -OMISSIS- ha inviato alla Prefettura di Genova una richiesta di riesame ed aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, rappresentando nuove evenienze fattuali in tesi indicative del venir meno del rischio di condizionamento criminale.

In riscontro dell’istanza, l’Autorità di pubblica sicurezza ha ravvisato la persistenza degli elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa posti a fondamento della prima interdittiva, di cui ha quindi disposto la conferma, ritenendo che le misure di self cleaning predisposte dall’impresa non siano idonee a recidere la contiguità con la malavita organizzata.

Ne discende l’improcedibilità del gravame diretto contro il primo provvedimento, sostituito, in pendenza del processo, da un atto di conferma propria dell’interdittiva inizialmente impugnata (cfr., in generale, Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2022, n. 4316; T.A.R. Toscana, sez. II, 31 marzo 2023, n. 330, secondo cui “qualora l’amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e di un’aggiornata motivazione, dimostri…di voler confermare la volizione espressa in atti pregressi, il successivo provvedimento si qualifica come atto del tutto nuovo con effetto confermativo (e non meramente confermativo): ne discende, quale corollario, che deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento rivolta avverso il provvedimento che, nel corso del giudizio, sia stato superato e sostituito dal provvedimento di conferma, dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del privato”; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 9 gennaio 2023, n. 139; nonché, con specifico riferimento all’informazione antimafia interdittiva, Cons. St., sez. I, parere n. 2228 del 30 luglio 2019; T.A.R. Sicilia, -OMISSIS-, sez. I, 26 aprile 2017, n. 1142).

  1. Passando allo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti, sono anzitutto destituite di fondamento le doglianze mosse con I) mezzo mediante il richiamo delle censure articolate con il gravame introduttivo.

In base al consolidato orientamento pretorio, ai fini dell’emanazione dell’informazione interdittiva, il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il rischio di condizionamento dell’impresa da parte dell’organizzazione criminale (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 31 marzo 2023, n. 3340; Cons. St., sez. III, 25 ottobre 2022, n. 9059; Cons. St., sez. III, 15 dicembre 2021, n. 8376; Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).

La misura interdittiva in esame, di natura cautelare e preventiva, è volta a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica: pertanto, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo, né deve dimostrare l’esistenza di un condizionamento mafioso in atto, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari della probabilità che la criminalità organizzata si ingerisca nell’attività imprenditoriale.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, il Prefetto dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione degli elementi da cui desumere il pericolo infiltrativo, così come nella riconduzione degli stessi in una cornice unitaria e coerente, suscettibile di giustificare, secondo parametri di logicità, razionalità e proporzionalità, il rischio concreto che le scelte imprenditoriali del soggetto interdicendo possano essere condizionate dall’influenza mafiosa o, comunque, risultare orientate a favorire, anche in modo indiretto, gli interessi delle consorterie criminali. In proposito, è stato sancito che “la prevenzione del rischio di infiltrazione non richiede necessariamente comportamenti di affiliazione o connivenza, essendo sufficiente l’inequivoca e consapevole scelta di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi, con atteggiamento permeabile e arrendevole rispetto alle interferenze delle organizzazioni criminali locali, al fine di acquisire credito o prevenire ritorsioni, al riparo dal controllo dello Stato” (così Cons. St., sez. III, 4 maggio 2018, n. 2658).

Alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che l’interdittiva sia immune dai rilievi di travisamento dei fatti ed irragionevolezza sollevati dalla ricorrente.

Invero, il reclutamento di -OMISSIS- -OMISSIS- e di -OMISSIS- -OMISSIS-, nella piena consapevolezza del loro status di condannati in via definitiva per associazione a delinquere di tipo mafioso (il primo anche per estorsione continuata in concorso), rappresenta un chiaro indice della scelta dell’impresa di porsi in contatto con l’associazione criminale, alla luce sia delle peculiari modalità con cui sono avvenute le assunzioni, sia delle vicende societarie coeve e successive all’ingresso in azienda dei due controindicati, entrambi intranei alla cosca -OMISSIS–OMISSIS-.

3.1. Per quanto concerne la genesi dei rapporti di lavoro, è certamente vero che l’occupazione di condannati può dipendere da oggettive esigenze assunzionali dell’impresa ed essere meritevole di plauso perché agevolante il percorso riabilitativo di soggetti svantaggiati. Tuttavia, nel caso in esame, gli elementi indiziari raccolti dalla Prefettura rivelano con sufficiente gravità, precisione e concordanza che l’imprenditore ha instaurato una relazione con l’organizzazione mafiosa ed è soggetto o, comunque, sensibile ai desiderata della stessa.

3.1.1. Per quanto riguarda -OMISSIS-, il signor -OMISSIS-, legale rappresentante e socio di maggioranza di -OMISSIS-, nel 2015 si è prodigato per farlo uscire anticipatamente dal carcere, offrendogli un’occupazione ed un’idonea sistemazione alloggiativa.

Infatti, il condannato, che stava ancora scontando la pena nella casa circondariale di -OMISSIS-, è stato ammesso alla detenzione domiciliare (doc. 28 ricorrente) grazie all’intervento del -OMISSIS-, il quale non soltanto ha assunto -OMISSIS- con contratto a tempo indeterminato (doc. 25 ricorrente), ma ha altresì assicurato a lui ed ai suoi familiari (moglie, suocera, due figlie, genero e nipotina) un’abitazione dapprima a Genova, nell’immobile in cui aveva sede la -OMISSIS-, e dopo qualche mese a -OMISSIS-, nell’entroterra genovese, presso la nuova sede societaria. Inoltre, ha ingaggiato la figlia -OMISSIS- come impiegata ed il genero come benzinaio in un distributore di carburanti.

Né vale a scalfire la singolarità della situazione il fatto che il lavoratore disimpegnasse pure le mansioni di guardiano e, quindi, gli spettasse a tale titolo l’alloggio di servizio gratuito, perché la società datrice di lavoro si è accollata anche l’integrale pagamento delle utenze, ossia un vantaggio che esula dai normali rapporti contrattuali, specialmente in presenza di una famiglia numerosa quale quella ospitata.

Il sostegno logistico del -OMISSIS- al -OMISSIS- è proseguito negli anni successivi e nel 2019 il dipendente si è trasferito con i suoi familiari in un altro appartamento di proprietà dell’imprenditore, ubicato a Genova.

3.1.2. L’assunzione di -OMISSIS- è maturata in un contesto caratterizzato da anomalie ancora più significative.

La stessa esponente riferisce di aver individuato il soggetto proprio su segnalazione di -OMISSIS-, il quale ha indicato non un quisque de populo, bensì un affiliato alla sua stessa cosca e uomo di fiducia dei capimafia -OMISSIS- -OMISSIS-, esponenti di vertice del -OMISSIS- di “-OMISSIS-”.

Inoltre, è palese che la designazione di -OMISSIS- quale responsabile della logistica di magazzino per la sede operativa di -OMISSIS- non sia dipesa da una reale necessità aziendale. In proposito, si rileva che:

– -OMISSIS- ha preso in locazione da -OMISSIS- l’unità immobiliare di -OMISSIS- con contratto del -OMISSIS- (v. doc. 30 ricorrente; la data del -OMISSIS- è ripetutamente indicata nelle lettere scambiate fra le parti e nell’atto di fideiussione di UniCredit s.p.a., onde la data del -OMISSIS- riportata in calce alla bozza di contratto deve ritenersi frutto di una svista; peraltro, l’art. 2 della stessa bozza fissa la decorrenza del rapporto negoziale al 1° gennaio 2019);

– l’accordo commerciale con la cliente -OMISSIS- per lo stoccaggio della merce nel capannone di -OMISSIS- e per la distribuzione -OMISSIS- risale -OMISSIS- (doc. 29 ricorrente);

– con pec del 3 luglio 2020 (sub doc. 30 ricorrente) -OMISSIS- ha comunicato ad -OMISSIS- il recesso anticipato dal contratto di locazione, preannunciando che avrebbe rilasciato l’immobile -OMISSIS- entro il 31 dicembre 2020; ciò che, in effetti, l’esponente ha fatto, depositando i prodotti di -OMISSIS- in un locale in -OMISSIS-, di proprietà della società -OMISSIS-, dal 1° gennaio 2021 (doc. 31 ricorrente).

Alla luce di quanto sopra, l’assunzione a tempo indeterminato di -OMISSIS- dal 1° ottobre 2020, quale responsabile -OMISSIS- (doc. 26 ricorrente), è manifestamente sganciata da necessità operative inerenti il magazzino di -OMISSIS-, poiché -OMISSIS- ne aveva già da mesi programmato la chiusura entro la fine dell’anno. Tant’è vero che il rapporto lavorativo è proseguito in Liguria e, anzi, proprio grazie all’occupazione nel genovesato il -OMISSIS-, sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nella sua abitazione -OMISSIS-, il 3 marzo 2021 ha ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione a trasferirsi a -OMISSIS- (doc. 32 ricorrente).

Pertanto, il -OMISSIS- il dipendente e sua moglie sono stati accolti al porto di Genova dal signor -OMISSIS-, che li ha ospitati per un mese in casa sua a -OMISSIS-, via -OMISSIS-. Indi, il -OMISSIS- la coppia si è spostata in un appartamento preso in locazione nella stessa via -OMISSIS- (v. doc. 32 ricorrente).

Poco tempo dopo e, precisamente, il 20 luglio 2021 il Tribunale di -OMISSIS- ha revocato la misura preventiva, sì che, all’inizio del 2022, il -OMISSIS- ha ottenuto la restituzione della patente per poter svolgere la sua nuova attività di servizi logistici, intrapresa, secondo le dichiarazioni del legale, in data 29 settembre 2021 (v. istanza -OMISSIS-e verbale di restituzione patente di guida del 25.3.2022, sub doc. 32 ricorrente).

Nello stesso lasso temporale -OMISSIS- ha licenziato -OMISSIS-, contestandogli l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro (v. atto di contestazione di addebito del 20.9.2021 e lettera di licenziamento del 30.9.2021, sub doc. 32 ricorrente).

Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non risulta ad oggi cessato ogni rapporto con l’ex dipendente, dal momento che l’impresa individuale -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- è annoverata nell’elenco dei clienti di -OMISSIS- depositato in giudizio (doc. 27 ricorrente).

3.2. Con riferimento all’aspetto funzionale dell’inserimento dei due appartenenti a Cosa Nostra nell’organigramma aziendale, è innegabile che -OMISSIS-, costituta nel 2011, in pochi anni abbia registrato una crescita esponenziale del proprio giro d’affari, raggiungendo picchi di fatturato superiori agli otto milioni di euro nel 2015, anno di assunzione di -OMISSIS-, e nel 2017.

Parimenti, come evidenziato dalla Prefettura, molto significativi sono i tempi dell’uscita dalla società dei soci e consiglieri di amministrazione estranei al -OMISSIS-: l’esodo, infatti, è iniziato nel 2014 e nel 2016, dopo soli due anni, l’intero pacchetto societario era già in capo ai coniugi -OMISSIS- / -OMISSIS- (nel novembre 2019 -OMISSIS- -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, è entrato in società con la partecipazione dell’1%, che ha poi ritrasferito agli altri due soci nel novembre 2022: v. doc. 38 ricorrente).

In particolare, con atto del 20 ottobre 2014 -OMISSIS-., socia di -OMISSIS-, ha ceduto le sue quote a -OMISSIS- ed a -OMISSIS- (v. pag. 10 della visura storica di -OMISSIS-, sub doc. 1 resistente).

Con successivo atto del 29 maggio 2015 la stessa -OMISSIS-. ha pignorato le quote di proprietà dei due cessionari, i quali, evidentemente, non avevano versato l’importo dovuto (v. pag. 9 visura). Nei mesi successivi, però, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno reperito la liquidità per onorare il debito nei confronti della creditrice, sì che, con decreto del 9 dicembre 2015, il giudice dell’esecuzione ha ordinato la cancellazione del pignoramento (v. pagg. 8-9 visura).

Pochi mesi dopo anche -OMISSIS- è uscito dalla compagine societaria, vendendo tutte le sue quote a -OMISSIS- ed alla di lui consorte -OMISSIS- -OMISSIS-, con atti del 28 aprile e del 28 giugno 2016 (v. pagg. 7-8 visura). Nello stesso periodo -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- sono cessati dalla carica di consiglieri (v. pagg. 34-25 visura).

Infine, nel triennio 2017-2019 il signor -OMISSIS- ha costituito altre tre società, vale a dire -OMISSIS-, le prime due messe in liquidazione dal 7 ottobre 2022 e la terza ceduta in pari data al socio di minoranza -OMISSIS- (v. docc. 7-12 ricorrente).

Per completezza, si osserva che il formale livello di inquadramento contrattuale dei due pregiudicati risulta irrilevante, trattandosi di soggetti che, essendo intranei all’associazione mafiosa, potevano fungere da “ponte” tra la gestione imprenditoriale ed i “centri” criminali di comando.

3.3. Sotto altro profilo, ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento interdittivo è del tutto ininfluente la circostanza che la Prefettura non abbia tenuto conto dell’ordinanza del Giudice di Sorveglianza del -OMISSIS-, che, ritenendo cessata la pericolosità sociale di -OMISSIS-, ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata (doc. 20 ricorrente).

Come sancito dalla giurisprudenza, infatti, l’accertamento della cessazione della pericolosità sociale del reo viene effettuato sulla base di un giudizio prognostico circa la probabilità di reiterazione di reati e, pertanto, non ha refluenze sul rischio di infiltrazione rinveniente dalla permeabilità a dinamiche di criminalità organizzata dell’impresa che intrattenga rapporti con il pregiudicato (Cons. St., sez. III, 3 novembre 2022, n. 9629).

3.4. Da ultimo, priva di pregio è la tesi dell’assenza di attualità e concretezza del pericolo di condizionamento mafioso di -OMISSIS-.

Come condivisibilmente osservato dal Gruppo Interforze e recepito nel provvedimento prefettizio, il recente licenziamento di -OMISSIS-, disposto dalla ricorrente subito dopo avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di emanazione dell’interdittiva, non costituisce di per sé garanzia sufficiente a scongiurare il rischio infiltrativo (v. comunicazione di avvio del 9.6.2022, sub doc. 5 resistente, nonché atto di contestazione di addebito del 9.6.2022 e lettera di licenziamento del 24.6.2022, sub doc. 19 ricorrente).

Invero, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro può senz’altro costituire un primo passo per l’affrancamento dell’impresa dal collegamento con la realtà mafiosa ed il ritorno nei circuiti “sani” dell’economia. Tuttavia, la valutazione prefettizia per cui l’atto di licenziamento non basta a fondare una prognosi di immunizzazione dall’influenza degli ambienti criminali appare assolutamente congrua e ragionevole, atteso il quadro indiziario così fortemente sintomatico della vicinanza di -OMISSIS- alla consorteria mafiosa.

Per quanto concerne -OMISSIS-, poi, si è visto che -OMISSIS- intrattiene tuttora rapporti con la sua impresa -OMISSIS- (supra, § 3.1.2).

Infine, le condanne penali dei due controindicati sono abbastanza vicine nel tempo (emesse, rispettivamente, nel 2011 e nel 2003 quelle di -OMISSIS- e nel 2019 quella di -OMISSIS-); entrambi i soggetti, poi, sono stati sottoposti a misure di prevenzione sino a tempi recenti (-OMISSIS- è rimasto sottoposto all’obbligo di soggiorno fino al 19 giugno 2018, mentre -OMISSIS- è stato in regime di sorveglianza speciale sino al 20 luglio 2021).

  1. Il I) motivo del ricorso exart. 43 c.p.a. non risulta meritevole di condivisione nemmeno con riferimento alla censura di difetto di motivazione.

Nel nuovo provvedimento interdittivo il Prefetto ha spiegato, in maniera sintetica ma chiara, che le misure di self cleaning indicate nell’istanza di riesame non sono idonee a recidere il collegamento della società con l’organizzazione mafiosa. Ciò in quanto dall’istruttoria è emersa una contiguità non occasionale di -OMISSIS- con i due pregiudicati intranei a Cosa Nostra: donde l’insufficienza delle suddette misure, perché il -OMISSIS- continua a possedere la quota di maggioranza di -OMISSIS- ed a rivestire la carica di Presidente del C.d.A., detenendo, quindi, i poteri di indirizzo e gestione dell’impresa.

  1. Fondato, invece, è il II) motivo aggiunto.

Ai sensi dell’art. 91, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 159/2011, il Prefetto, anche su documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Secondo l’elaborazione pretoria, a fronte di un’istanza di riesame del soggetto attinto da un provvedimento interdittivo, indicante nuovi fatti potenzialmente idonei ad incidere sul giudizio prognostico negativo, ove non intenda modificare la decisione originaria l’Autorità è tenuta ad attivare il contraddittorio con il privato, comunicandogli gli elementi ostativi e concedendogli un termine per argomentare in proposito. Tale soluzione ermeneutica trova fondamento sia nella norma generale di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sia nella regola speciale introdotta dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 con riguardo al procedimento di adozione dell’interdittiva, che fa obbligo al Prefetto, nel caso in cui ritenga sussistenti i presupposti della misura ed in assenza di particolari esigenze di celerità, di assegnare all’interessato un termine, non superiore a venti giorni, per presentare osservazioni scritte e documenti (in tal senso cfr. C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 18 luglio 2022, n. 847; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 31 gennaio 2022, n. 152; T.A.R. Liguria, sez. I, 20 luglio 2022, n. 626, che ha sancito l’applicabilità dell’art. 92, comma 2-bis, all’aggiornamento dell’interdittiva in base ai criteri esegetici sistematico e teleologico, evidenziando che “Dal primo punto di vista, appare dirimente la circostanza che il d.lgs. n. 159 del 2011 non preveda una disciplina del procedimento per l’aggiornamento dell’interdittiva diversa da quella prevista per la sua adozione, ragione che induce a ritenere che in entrambi i casi si applichi l’art. 92; a supporto di questa tesi, vi è anche il rilievo che l’«aggiornamento» comporta sostanzialmente un riesame della situazione dell’impresa alla luce dello stesso parametro preso in considerazione in sede di adozione dell’interdittiva originaria, ossia la sussistenza di tentativi d’infiltrazione mafiosa; l’analogia dei due procedimenti sul piano sostanziale induce quindi a ritenere che, nel silenzio della legge, essi siano sottoposti alla medesima disciplina anche sul piano procedurale. Dal secondo punto di vista, occorre considerare la finalità perseguita dalla norma, anche alla luce del contesto normativo in cui questa si è inserita e delle modifiche che vi ha apportato: a tal proposito non è dunque superfluo ricordare che, prima che venisse emanato il d.l. n. 152 del 2021, l’orientamento giurisprudenziale dominante, tale da poter essere considerato un vero e proprio diritto vivente, affermava che la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, di cui agli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, fossero adempimenti non necessari nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti antimafia, in cui il contraddittorio procedimentale ha natura meramente eventuale, in ragione del fatto che essi sono tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità di tutela, destinatari e presupposti, che possono rivelarsi in concreto incompatibili con gli ordinari istituti di partecipazione, la cui attivazione è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione…In questo contesto, il legislatore ha invece ritenuto di ribadire espressamente la necessità del contraddittorio procedimentale anche in materia di tutela antimafia, addirittura rinforzandolo con la previsione dell’audizione dell’interessato, ove questi ne faccia richiesta, e ammettendo che si possa prescindere da questi adempimenti solo in caso di urgenza. Se dunque, prima della riforma, si riteneva che quello dei procedimenti e dei provvedimenti antimafia rappresentasse un ambito speciale, eccezionalmente sottratto al rispetto delle norme in materia di partecipazione del privato previste in via generale dalla legge n. 241 del 1990 per la realizzazione del giusto procedimento – le quali, peraltro, si ricollegano al principio d’imparzialità di cui all’art. 97 Cost. e al diritto ad una buona amministrazione di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – con il recente intervento il legislatore ha ribadito l’applicabilità anche in questo settore del principio generale per cui prima di adottare un provvedimento, soprattutto se sfavorevole, occorre instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con il privato destinatario, salvo vi ostino ragioni di urgenza”).

Nel caso di specie, ricevuta la richiesta di riesame di -OMISSIS- in data -OMISSIS- (doc. 36 ricorrente), la Prefettura ha confermato la misura interdittiva con atto del -OMISSIS-, senza avviare il contraddittorio infraprocedimentale nonostante l’indubbia assenza di motivi di celerità, dal momento che il provvedimento primigenio era valido ed efficace.

Peraltro, la previa conoscenza delle ragioni impeditive dell’accoglimento dell’istanza avrebbe consentito a -OMISSIS- non soltanto di esporre le sue difese, ma anche di valutare l’eventuale immediata adozione di ulteriori misure volte a segnare una netta discontinuità con la precedente gestione aziendale. In proposito, nella memoria conclusionale la ricorrente ha rappresentato di avere proseguito nell’intrapreso percorso di “risanamento”, aggiungendo i seguenti nuovi rimedi: le dimissioni irrevocabili dal consiglio di amministrazione di -OMISSIS- e di -OMISSIS- -OMISSIS- (v. verbale riunione C.d.A. del 26.1.2023, sub docc. 50-52-53 ricorrente); l’implementazione del protocollo ex d.lgs. n. 231/2001; la richiesta all’Ordine dei Commercialisti di Genova di indicare una terna di professionisti da nominare quali componenti del nuovo collegio sindacale (doc. 51 ricorrente).

Naturalmente, è precluso a questo Tribunale pronunciarsi in merito alla rilevanza delle nuove misure, perché il relativo apprezzamento è rimesso dalla legge all’ampia discrezionalità della Prefettura, potendo il giudice amministrativo esercitare il sindacato di legittimità solo dopo che la potestà pubblica venga esercitata (T.A.R. Liguria, sez. I, 20 luglio 2022, n. 626, cit.).

Pertanto, l’Amministrazione dovrà rinnovare il contraddittorio con la società ricorrente, indicandole se persistano elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa e consentendole di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, oltre che di richiedere un’audizione, per prendere posizione al riguardo, riassumendo poi nella motivazione del provvedimento conclusivo le ragioni della determinazione finale.

  1. In relazione a quanto precede, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va, quindi, accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell’informazione antimafia interdittiva e degli atti applicativi adottati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dall’A.N.A.C., fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
  2. Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

– dichiara cessata la materia del contendere sull’istanza incidentale di accesso;

– dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

– accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, ai sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Vista la richiesta della parte ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata ed i soggetti citati.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere

Liliana Felleti, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Liliana Felleti Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO

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