Atto amministrativo – Accesso agli atti – Esercizio del diritto di difesa – Preavviso di rigetto – Diniego di iscrizione in white list – Esigenze di segretezza – Limiti (art. 24 L. 241/90) – Obbligo di motivazione – Accoglie.

 Documentazione antimafia – White list – Iscrizione – Preavviso di rigetto – Accesso agli atti – Motivato da esigenze difensive – Accoglie.

ECLI:IT:TARCZ:2023:1119SENB

Pubblicato il 04/08/2023

  1. 01119/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00629/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Tozzi, Vincenzo Domenico Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Tozzi in Napoli, via Toledo 323;

contro

U.T.G. – Prefettura di Crotone, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l’annullamento

dell’illegittimo diniego di accesso agli atti di cui ai seguenti provvedimenti: a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Crotone nella parte in cui ha denegato l’accesso agli atti richiesti con l’istanza prot. -OMISSIS- così come sollecitata con la nota prot. n. -OMISSIS-; b) ove e per quanto lesivo anche del provvedimento prot. n. -OMISSIS-; nonché per l’accertamento del diritto di accesso del ricorrente e per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 4, CPA e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell’UTG intimato.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Crotone e di Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

il giudizio trae origine dal diniego di accesso opposto alla impresa ricorrente dalla Prefettura di Crotone nell’ambito del procedimento avviato (ex art. 10-bis Legge n. 241/90) dalla stessa con nota del -OMISSIS- ed avente ad oggetto il preavviso di diniego di iscrizione in white list (ex art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012), richiesta dalla ditta con nota del -OMISSIS-;

a seguito di ciò, più volte compulsata dall’interessata, la resistente Prefettura con la nota n. -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di accesso con un richiamo al Decreto del Ministero dell’Interno del 16.3.2022 (“si comunica che la documentazione relativa alla pratica in oggetto è sottratta all’accesso agli atti, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2022- recante “Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto d’accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma2, della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall’articolo 16 della legge 11 febbraio 2005 n.15- procedimenti relativi al rilascio della documentazione antimafia, nonché i documenti, comunque prodotto o acquisiti, la cui conoscenza può pregiudicare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata e i provvedimenti prefettizi in materia di antimafia”) previa illustrazione, nella stessa nota, della situazione dell’amministratore unico della ditta, per essere egli stato già amministratore di altra società, la “-OMISSIS-”, attinta da precedenti interdittive antimafia e collegata ad altre società, pure attinte da provvedimenti interdittivi;

pertanto, la ditta ha presentato ricorso avverso il diniego di accesso affidandolo sostanzialmente ad un unico motivo che ruota intorno alla violazione del diritto di difesa e ad un equo processo, per come garantiti sia sul piano costituzionale che su quello sovranazionale: Violazione e falsa applicazione di legge (art. 6 della Convenzione EDU – diritto ad un processo equo – art. 111 della Costituzione; art. 41 della Carta di Nizza; L. 190/2012; art. 1 comma 2 bis, 3, 24 e ss. L. 241/1990; art 92 comma 2 bis d.lgs. 159/2011; art. 97 Cost) – Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno del -OMISSIS- – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 – Eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio nei termini l’amministrazione degli Interni e la Prefettura di Crotone che resistono e chiedono il rigetto del gravame.

All’udienza camerale del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Considerato che:

l’esponente, in estrema sintesi, deduce che, a seguito del preavviso di rigetto comunicato ex art. 10-bis, non ha potuto conoscere gli atti sui quali il procedimento è stato espressamente avviato e in base ai quali si sarebbe verosimilmente concluso; sostanzialmente si duole del fatto che una preclusione assoluta e generalizzata dell’accesso alla documentazione amministrativa richiesto per esigenze difensive (ex art. 24 della Legge n. 241/90) in quanto connessa, quest’ultima, all’emanazione di un diniego di iscrizione in white list, si porrebbe in contrasto con l’art. 8, comma 2 del d.P.R. 352/1992 ai sensi del quale “I documenti non possono essere sottratti all’accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, nonché con il diritto ad un giusto procedimento e ad un giusto processo (circostanza ancor più rilevante in relazione ai limiti che incontra il sindacato del giudice amministrativo su tale tipo di provvedimento);

inoltre la ricorrente si duole che l’Amministrazione non abbia valutato modalità alternative – come un diniego parziale, ovvero il differimento dell’esercizio del diritto oppure ancora il mascheramento dei dati e delle informazioni non ostensibili – procedendo ex adverso ad un indiscriminato diniego di accesso a tutti gli atti del procedimento in corso; infine lamenta che nel provvedimento avversato non siano state rappresentate le esigenze di sicurezza e di prevenzione, nonché di riservatezza dei terzi, poste a fondamento del diniego di accesso, ma solo le generali disposizioni di legge (segnatamente, il DM 16.3.2022) asseritamente impeditive.

Il motivo è fondato per le seguenti ragioni.

Ritiene questo collegio che non sia in discussione la particolare natura degli atti posti a base di una qualunque istruttoria relativa ad una richiesta di iscrizione in white list (omologa, per certi aspetti, a quella in materia di interdittiva antimafia) nonchè la loro tendenziale segretezza; tuttavia, attesi gli interessi del destinatario di un provvedimento di diniego di iscrizione e le conseguenze che quest’ultimo comporta sulla propria sfera giuridica, ritiene questo Collegio che la scelta dell’amministrazione di inibire l’accesso debba dar conto delle reali e concrete ragioni in ordine alla prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica, derivanti dalle attività e dalle acquisizioni istruttorie poste in essere, rispetto a quelle, ove ritenute recessive, alla conoscenza degli atti per l’interessato.

Il Consiglio di Stato sul punto, in tempi recenti ha avuto modo di precisare che l’accesso agli atti istruttori endoprocedimentali (di una interdittiva antimafia ma ciò può sostenersi anche in relazione al diverso procedimento relativo ad iscrizione in white list essendovi alla base delle limitazioni la medesima ratio di prevenire il rischio di discovery), va effettivamente escluso per quelle parti della documentazione in possesso dell’Amministrazione afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti in corso di svolgimento di polizia di sicurezza e di contrasto alla criminalità organizzata (C.d.S., Sez. III, sent n. 4465 del 2023).

Ma ciò significa che il diniego di accesso per ragioni di segretezza deve essere concretamente sostenuto dalle suesposte giustificazioni perché prevalga sul diritto del richiedente, conformemente alla normativa di matrice costituzionale (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) ed eurounitaria (artt. 6 CEDU e 47 CTFUE) (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione I, 5 luglio 2022, n. 537; TAR Sicilia, sez. IV, 12 giugno 2023, n. 1839).

Ne deriva che le deroghe all’applicazione della generale disciplina in tema di accesso (ad esempio, segreto di Stato ovvero altre ipotesi previste ex lege) individuate dalla norma cardine in materia di accesso difensivo – art. 24 della legge n. 241/1990, rubricato “esclusione dal diritto di accesso”- , ovvero dalla specifica disciplina regolamentare attuativa prevista da ciascuna amministrazione per intere categorie di documenti, devono comunque trovare concreta giustificazione qualora, come nel caso di specie, l’esibizione dei documenti venga richiesta per esigenze difensive. Deve al riguardo essere richiamato il consolidato orientamento di questa Sezione (cfr. sent. n. 248 del 20.2.23) secondo cui “l’art. 3, comma 1 d.m. Interno 10 maggio 1994 n. 415 deve essere interpretato in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall’Amministrazione dell’Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, dovendosi invece guardare all’art. 24 della legge medesima per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera; deve pertanto ritenersi che al fine di garantire l’esigenza di cura e difesa degli interessi giuridici della parte ricorrente, contemplata dall’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, le legittime esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica possano essere adeguatamente preservate ricorrendo ad accorgimenti divulgativi, tali da escludere o “mascherare” ogni indicazione contenuta nell’informativa… che involga valutazioni, giudizi, riferimenti e considerazioni funzionali alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica» (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 24.5.2022, n. 887; 16.5.2020, n. 859).

Più nello specifico, con riguardo alla lett. b) dell’art. 3, comma 1, del citato D.M. n. 415 del 1994 (ora traslabile nell’art. 3 del D.M. del 16.3.2022), sussiste infatti “l’esigenza di evitare che, stante l’ampia formulazione della previsione stessa, essa si traduca in una sottrazione indiscriminata e generalizzata all’accesso di una grandissima parte dei documenti formati dall’Amministrazione dell’Interno. Donde la necessità che la clausola escludente ex art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. n. 415 del 1994, operi a sua volta, quale causa di giustificazione del diniego di accesso, solo in presenza di quelle situazioni ed esigenze – strumentali alla tutela dell’ordine pubblico ed alla repressione della criminalità – elencate dall’art. 24, comma 6, lett. c), della L. n. 241 del 1990” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, sent. 262 del 2.4.2012). Inoltre, la disposizione regolamentare di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del D.M. n. 415 del 1994 va coordinata con quella generale dettata dall’art. 8, comma 2, D.P.R. n. 352 del 1992, secondo cui “I documenti non possono essere sottratti all’accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell’art. 24 della L. 7 agosto 1990, n. 241”.

Tanto premesso, in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, nella fattispecie, non appare persuasiva la giustificazione del diniego fornita dalla Prefettura che ha fatto esclusivo riferimento -in modo quanto mai generico- alla normativa di riferimento adottata dal competente Ministero dell’Interno (Decreto 16 marzo 2022), con la sola integrazione della pregressa situazione del soggetto – amministratore della ditta richiedente l’accesso – per essere stato questi amministratore unico di altre società attinte da interdittive antimafia o con essa collegate, la quale, a ben vedere, costituisce esclusivamente la motivazione del rigetto dell’istanza di iscrizione in w.l., cioè di un atto distinto da quello che definisce la istanza di accesso.

Ne consegue che il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinata all’amministrazione l’ostensione degli atti richiesti dalla impresa istante, previa selezione degli stessi e/o delle parti di essi non ostensibili nonché della scelta di eventuali modalità attuative (mascheramento di nominativi, et similia) che assicurino eventuali esigenze di sicurezza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie -nei sensi di cui in motivazione- e per l’effetto ordina all’amministrazione di rendere accessibili al ricorrente gli atti richiesti entro giorni 30 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1,000,00 più IVA e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Simona Saracino, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Simona Saracino Giancarlo Pennetti
 

IL SEGRETARIO

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