Autorizzazioni e concessioni – Donazione di ramo d’azienda – Istanza di subingresso nella licenza – Interdittiva antimafia a carico del coniuge donante – Informativa interdittiva a carico della moglie donataria – Controllo giudiziario (art. 34-bis D.lgs. 159/2011) – Esito positivo – Riesame – Rinnovo dell’informativa interdittiva sulla base dei medesimi elementi indiziari – Omessa valutazione degli esiti del controllo giudiziario favorevole – Accoglie.

ECLI:IT:TARCZ:2023:1139SENT

Pubblicato il 30/08/2023

  1. 01139/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 01357/2022 REG.RIC.
  3. 01331/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Carbone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Prefettura di Vibo Valentia, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

 

sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Carbone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Prefettura di Vibo Valentia, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l’annullamento

riguardo al ricorso n. 1331 del 2022:

– dell’informazione antimafia interdittiva del Prefetto di Vibo Valentia prot. n.-OMISSIS-;

per l’annullamento

riguardo al ricorso n. 1357 del 2022:

– dell’informazione antimafia interdittiva del Prefetto di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS-;

– della relazione del Comando dei Carabinieri con nota n. -OMISSIS-;

– degli atti relativi alle riunioni del Gruppo interforze antimafia del -OMISSIS- e del-OMISSIS-;

 

per l’annullamento

riguardo ai motivi aggiunti:

– del provvedimento di revoca del finanziamento.

 

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Vibo Valentia, di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a., del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso recante n. r.g. 1331/2022, -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale, ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva n.-OMISSIS-, adottata dal Prefetto di Vibo Valentia exartt. 84, 91 D. Lgs. n. 159/2011 in conseguenza del rapporto coniugale con -OMISSIS-, ritenuto contiguo alla criminalità organizzata.

La ricorrente deduce di avere presentato il -OMISSIS- domanda al Comune di -OMISSIS- volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione al -OMISSIS-, per sub ingresso nella licenza n.-OMISSIS-, cedutale dal marito con atto di donazione.

Per iniziare l’attività l’esponente ha curato l’iter procedimentale per il rilascio del titolo, presentando istanza presso lo sportello unico delle attività produttive e partecipando alla procedura selettiva per conseguire le agevolazioni del programma “Resto al sud” di Invitalia.

Il Prefetto di Vibo Valentia con informazione antimafia prot. n. -OMISSIS- ha rilevato tuttavia che l’impresa del coniuge della ricorrente -OMISSIS- era stata attinta da un provvedimento interdittivo, concludendo “che… gli elementi oggettivi raccolti… suffragano il quadro indiziario della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’attività di -OMISSIS-…”.

Respinta in sede d’appello la richiesta di tutela cautelare avanzata avverso il provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-, la deducente è stata ammessa dal Tribunale di Catanzaro al controllo giudiziario ex art. 34-bis D. Lgs. n. 159/2011.

Cessato il periodo del controllo giudiziario, l’esponente il -OMISSIS- ha chiesto il riesame dell’interdittiva antimafia n. -OMISSIS-, evidenziando che il presupposto della stessa si basava soltanto sulle parentele del proprio marito, la cui impresa -OMISSIS-, colpita da interdittiva antimafia, era stata del pari ammessa al controllo giudiziario.

Intanto, il Tribunale Amministrativo con sentenza n. -OMISSIS-, inoppugnata, ha rigettato la domanda di annullamento dell’informativa interdittiva n. -OMISSIS-, sull’assunto che la deducente fosse comunque assoggettata al rischio del condizionamento della criminalità organizzata e che la donazione del ramo di azienda disposta in suo favore dal marito perseguisse finalità elusive rispetto alla statuizione restrittiva che aveva colpito l’impresa del coniuge.

In esito all’istruttoria relativa alla richiesta di riesame della ricorrente, il Prefetto di Vibo Valentia ha quindi emanato la gravata informativa interdittiva n. -OMISSIS-, richiamando gli elementi posti a base della precedente informativa e le argomentazioni della pronuncia n. -OMISSIS-.

Avverso tale provvedimento è insorta quindi l’esponente, denunciandone l’illegittimità per violazione del D. Lgs. n. 159/2011, della L. n. 241/1990 e per vizio di eccesso di potere.

1.1. Resistono il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

  1. Per mezzo di gravame n. r.g. 1357/2022 -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento dell’informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS-, adottata dal Prefetto di Vibo Valentia.

Espone che la propria impresa -OMISSIS- è stata destinataria dell’informativa interdittiva n. -OMISSIS-, annullata con sentenza del T.a.r. n. -OMISSIS-, in considerazione dell’irrilevanza di precedenti controlli nel 2001 e nel 2011 in compagnia di due soggetti con piccoli precedenti di polizia, nonché in considerazione dell’assunto che la circostanza che il padre non convivente ed altri parenti fossero gravati da significativi procedenti penali non fosse determinante in assenza di ulteriori elementi.

Il -OMISSIS- l’impresa è stata tuttavia attinta da altra informativa interdittiva, basata sempre sui rapporti di parentela con la famiglia paterna appartenente ad una cosca mafiosa, ai quali si è aggiunta l’esistenza di un rapporto societario instaurato nel 2010, poi risolto circa un anno dopo, tra il ricorrente e suo fratello, soggetto ritenuto contiguo ad organizzazioni criminali.

Il ricorso proposto contro tale seconda determinazione afflittiva è stato respinto con sentenza T.a.r. n.-OMISSIS-.

Di seguito anche la coniuge -OMISSIS-, quale cessionaria di un ramo di azienda del deducente, è stata destinataria, come sopra evidenziato, della statuizione interdittiva n. -OMISSIS-.

Il Prefetto di Vibo Valentia con provvedimento n. -OMISSIS- ha poi reiterato l’interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa ricorrente, basandosi sugli elementi già presenti nelle precedenti informative.

Avverso la terza interdittiva è stato quindi proposto altro ricorso dinanzi al T.a.r. Calabria, pendente con n. r.g. 1743/2019 e per il quale è stato depositato atto di rinuncia, e nelle more l’impresa deducente ha presentato istanza di ammissione al controllo giudiziario, accolta dal Tribunale di Catanzaro con decreto n. -OMISSIS- per la durata di due anni, fino al-OMISSIS-

Terminato con esito positivo il controllo giudiziario, la ricorrente il -OMISSIS- ha chiesto il riesame dell’informazione antimafia, avuto riguardo al tempo trascorso dai fatti che avevano generato la precedente interdittiva, alla circostanza che mai -OMISSIS- o la moglie -OMISSIS- fossero stati gravati da episodi sospetti o negativi, e tenuto conto del periodo di controllo ex art. 34-bis nei confronti di entrambi i coniugi.

La resistente amministrazione ha tuttavia adottato la gravata informativa n. -OMISSIS-, di cui ne è denunciata l’illegittimità per violazione del D. Lgs. n. 159/2011, della L. n. 241/1990 e per vizio di eccesso di potere.

2.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno.

  1. Per mezzo di motivi aggiunti l’impresa ricorrente ha avversato il provvedimento di revoca dell’agevolazione concessa in suo favore da Mediocredito Centrale s.p.a.

3.1. Resistono il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Mediocredito Centrale.

  1. Con ordinanza n. -OMISSIS- è disposta, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei due ricorsi recanti n. r.g. 1331/2022 e n. r.g. 1357/2022.
  2. All’udienza pubblica del 5 luglio 2023, in vista della quale sono state depositate memorie di replica e previa ampia discussione, le cause sono state trattenute in decisione.
  3. Si palesa fondata, in via preliminare, l’eccezione sollevata dalla difesa erariale di carenza di legittimazione passiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non avendo tale amministrazione statale adottato alcun provvedimento alla medesima riconducibile nella controversia in esame.

A ciò consegue la parziale declaratoria di inammissibilità dei due ricorsi.

  1. In ordine allo scrutinio del merito delle domande di annullamento, giova premettere che per costante e condivisibile giurisprudenza il giudice amministrativo “è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame” (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105).
  2. Tanto chiarito, può essere esaminato il ricorso recante r.g. n. 1331/2022, proposto dall’impresa di -OMISSIS- avverso l’informativa interdittiva n. -OMISSIS-.

Lamenta l’esponente che il provvedimento è viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché per mezzo di esso il Prefetto si è limitato a ribadire gli stessi elementi della precedente interdittiva n. -OMISSIS-, cui è seguita l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis.

La censura è fondata.

Per come osservato, la statuizione interdittiva è stata adottata dopo che l’esponente è risultata destinataria della precedente informativa n. -OMISSIS-, la cui legittimità è stata accertata dalla sentenza T.a.r. n. -OMISSIS-, nonché dopo il decorso del termine del controllo giudiziario cui l’impresa è stata ammessa, esitato in modo positivo.

Gli elementi posti a fondamento della statuizione restrittiva sono stati individuati dalla resistente amministrazione a seguito di istruttoria, dalla quale è emerso che: il -OMISSIS–OMISSIS- ha donato il ramo d’azienda, corrente in -OMISSIS-, dell’impresa -OMISSIS- alla propria coniuge -OMISSIS-; -OMISSIS- è fratello di -OMISSIS-, coinvolto nell’operazione di polizia c.d. “-OMISSIS-”, riguardante esponenti ed affiliati alle cosche locali di ‘ndrangheta di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, condannato alla pena di otto anni di reclusione, socio accomandante della -OMISSIS-, della quale era socio accomandatario -OMISSIS-; -OMISSIS-, padre non convivente di -OMISSIS-, è gravato da condanne per violazione continuata delle disposizioni contro la mafia, violazioni delle disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, ricettazione continuata, violazione continuata della normativa sulle armi, munizioni ed esplosivi, aggressivi chimici e congegni micidiali in concorso ed attività di gestione rifiuti non autorizzata, violenza privata, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale, falsità materiale, attentati alla sicurezza dei trasporti, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, violazione norme in materia edilizia, indagato per associazione di tipo mafioso, coinvolto nell’operazione di polizia “-OMISSIS-” e condannato alla pena di anni dieci di reclusione e 2.000 di multa, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ad avviso orale e ritenuto contiguo alla locale cosca di ‘ndrangheta di -OMISSIS-; -OMISSIS- è inoltre nipote di -OMISSIS-, fratello del padre, contiguo alla cosca locale di ‘ndrangheta”; -OMISSIS- è titolare dell’impresa ricorrente e -OMISSIS- è coniuge convivente; l’impresa -OMISSIS- è stata destinataria di informazione interdittiva del -OMISSIS- e di seguito è stata ammessa al controllo giudiziario fino al -OMISSIS-; l’impresa ricorrente il -OMISSIS- ha trasferito la sede legale dal Comune di -OMISSIS-, dove ha altresì sede l’impresa -OMISSIS-, al Comune di -OMISSIS-, e non ha attualmente alcun dipendente.

Tanto chiarito, il Tribunale Amministrativo ha statuito che, in termini generali “se, per un verso, l’esito positivo del controllo giudiziario non implichi di per sé solo il crisma della neutralizzazione del condizionamento mafioso nell’attività d’impresa, per come accertato nell’informativa interdittiva, sotto distinto profilo tale esito positivo non può, in fase di riesame della determinazione antimafia, essere ignorato dall’autorità prefettizia laddove la stessa autorità ritenga perdurante il pericolo di condizionamento malavitoso, poiché l’attestazione dell’elisione del tentativo di infiltrazione mafiosa giunge in esito ad un rigoroso percorso di verifica dell’attività di impresa, compiuto mediante l’applicazione di misure di self cleaning e sottoposto al vaglio stringente dell’organo giurisdizionale penale in composizione collegiale ex art. 34-bis D. Lgs. n. 159/2011” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 6 febbraio 2023, n. 185; 30 settembre 2022, n. 1591).

A supporto dell’indicato assunto, il Consiglio di Stato ha evidenziato il dialogo “che si instaura tra impresa, giudice della prevenzione e organi da questo nominati, autorità prefettizia e, infine, giudice amministrativo nel fluire di questa complessa vicenda amministrativa, tesa al recupero dell’impresa che abbia solo occasionali legami di infiltrazione mafiosa”, in conseguenza del quale il Prefetto “… secondo la c.d. prevenzione collaborativa introdotta dal d.l. n. 152 del 2021 e nello spirito di una più intensa partecipazione procedimentale dell’impresa al procedimento antimafia (la cui importanza anche questa stessa Adunanza plenaria, nella sentenza del 18 gennaio 2022, n. 3, ha rilevato in un passaggio motivazionale assai significativo), deve oggi tenere conto del periodo di controllo giudiziario (Consiglio di Stato, Sez. III, 6 giugno 2022, n. 4578).

Nella medesima linea interpretativa il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che «non risulta rispondente ad una corretta impostazione dei rapporti tra i diversi poteri concorrenti nella gestione della situazione dell’impresa “occasionalmente” agevolatrice il provvedimento prefettizio che, nel ribadire la misura interdittiva dopo l’esito positivo del controllo, si basasse su una lettura dei contatti tra l’impresa e la criminalità organizzata meramente reiterativa di quella già posta a fondamento della precedente informazione antimafia, senza corredarla di elementi nuovi ovvero senza porre in evidenza i profili per i quali quelli già precedentemente valutati dal Tribunale della prevenzione siano espressivi di un “quid pluris”, in termini di condizionamento mafioso, non adeguatamente colti in sede di controllo giudiziario e tali da collocare il pericolo di contagio mafioso dell’impresa ad un livello di intensità superiore a quello della mera “occasionalità”» (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 febbraio 2023, n. 1275).

Trasponendo le richiamate coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, emerge come il Prefetto di Vibo Valentia abbia nuovamente emanato la statuizione interdittiva antimafia sulla scorta degli stessi elementi del provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-, ignorando radicalmente l’esito positivo del controllo giudiziario. Sotto concorrente profilo, poi, non può assumere rilievo alcuno la circostanza che la ricorrente si sia stata trovata nel 2010 in compagnia di un soggetto controindicato, né che l’impresa sia al momento priva di dipendenti.

  1. Il ricorso n. r.g. 1331/2022 è pertanto accolto con conseguente annullamento dell’informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS-, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
  2. Può quindi essere scrutinato il ricorso n. r.g. 1357/2022, proposto, con domanda principale, dall’impresa -OMISSIS- avverso l’informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS-.

Il gravame è fondato, essendo parimenti suscettibile di favorevole scrutinio la censura con cui l’impresa deducente lamenta il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La gravata statuizione interdittiva è incentrata sull’insieme di elementi indicati nel capo 8 della presente pronuncia ed è stata emanata in sede di riesame dopo che l’impresa ricorrente è stata attinta dall’informativa antimafia informativa n. -OMISSIS-, nonché a seguito decorso del termine del controllo giudiziario cui la medesima impresa è stata ammessa, esitato in modo positivo.

Anche in tal caso il Prefetto si è tuttavia limitato a ribadire il compendio di circostanze contenuto nella precedente interdittiva, senza indicarne nuovi ed ulteriori elementi ed ignorando al contempo l’esito positivo del controllo giudiziario e ciò in contrasto con i principi ermeneutici richiamati nel capo 8.

  1. Il ricorso n. r.g. 1357/2022 è pertanto accolto con conseguente annullamento dell’informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS-, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
  2. A fronte dell’illegittimità dell’informativa interdittiva n. -OMISSIS- risulta altresì fondato il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento, inoltrato con p.e.c. del -OMISSIS-, di revoca dell’agevolazione concessa in favore di -OMISSIS- da Mediocredito Centrale, poiché tale determinazione è meramente attuativa della presupposta e caducata informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS-.
  3. La parziale inammissibilità dei ricorsi consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, riuniti e integrati da motivi aggiunti:

– li accoglie in parte e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, salvo il riesercizio del potere amministrativo;

– in parte li dichiara inammissibili nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore

Simona Saracino, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Arturo Levato Giancarlo Pennetti
 

IL SEGRETARIO

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