Antimafia – Informativa interdittiva – Omissione del contraddittorio – Accoglie – Risarcimento del danno – Esclusione – Difetto di prova – Tardiva proposizione del ricorso rispetto al giorno di notifica del provvedimento interdittivo – Immediata concessione della tutela cautelare.
ECLI:IT:TARCZ:2023:933SENB
Pubblicato il 26/06/2023
- 00933/2023 REG.PROV.COLL.
- 00776/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tropea, Dirigente Responsabile Area 4 Programmazione Progettazione Opere Pubbliche– Governo del Territorio, del Comune di Tropea, non costituiti in giudizio;
U.T.G. – Prefettura di Vibo Valentia, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento previo decreto cautelare e previa sospensiva
Della determinazione n. -OMISSIS- del Comune di Tropea Area 4, avente ad oggetto “Revoca Segnalazioni Certificate di Inizio attività pratiche SUAP nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in testa alla sig.ra -OMISSIS-” notificata il -OMISSIS-;
Dell’informazione interdittiva della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- trasmessa con nota della Prefettura di Vibo Valentia, area 1, Ordine e sicurezza pubblica, prot in uscita n. -OMISSIS-;
Della nota n. -OMISSIS- della Direzione Investigativa Antimafia;
Della nota della Questura di Vibo Valentia n. -OMISSIS-;
Della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia n. -OMISSIS-; citati nell’interdittiva e non conosciuti alla ricorrente che, pertanto, impugna sin d’ora e si riserva ogni più approfondita contestazione e impugnazione.
di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti, che incidano sfavorevolmente nella sfera giuridica della società ricorrente.
Nonché per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Vibo Valentia e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso ritualmente notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- -OMISSIS- ha esposto di aver accusato notifica, in data -OMISSIS- della determinazione n. -OMISSIS- di pari data del Comune di Tropea Area 4, avente ad oggetto “Revoca Segnalazioni Certificate di Inizio attività pratiche SUAP nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in testa alla sig.ra -OMISSIS-” dovuta all’informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, trasmessa al Comune in pari data e di aver presentato richiesta di accesso, riscontrata il successivo -OMISSIS-.
2- Ritenendo illegittime l’interdittiva e la revoca delle SCIA a lei intestate, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE – MANCANZA DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE DELL’art. 48 del D.L. n. 152/2021 che modifica l’art. 92 D.Lgs. n. 159/2011, e – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE –TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAGIONEVOLEZZA – DIFETTO DI ISTRUZIONE – DIFETTO E FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, IRREGOLARITA’ DEL PROCEDIMENTO, ILLOGICITA’ MANIFESTA, E CONTRADDITTORIETA’ – VIOLAZIONE L. 241/90.
Viene contestata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 come novellato e l’assenza di plausibili ragioni di urgenza come cripticamente indicate dall’Amministrazione.
Soggiunge la ricorrente di avere, in sede di contraddittorio, rilevato di essere titolare di SCIA sin dall’anno -OMISSIS- senza mai aver avuto problemi di ordine pubblico o collegamenti con la criminalità organizzata né avendo essa ingenerato alcun metus negli altri operatori economici potenzialmente concorrenti in ragione dell’assenza di detta contiguità, come del resto rilevato anche da questo Tribunale in caso “gemello” (sentenza n. 816/2023 del -OMISSIS-).
2) VIOLAZIONE DI LEGGE – MANCANZA DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE DELL’art. 84, art. 91 D.Lgs. n. 159/11 come modificato dal D.Lgs. 218/2012 DELL’art. 4 D.Lgs. n. 490/1994 e dell’art. 10 DPR 252/1998; dell’art. 11 del DPR 252/1998 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – Della Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 (6) dell’08.02.2013 TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAGIONEVOLEZZA DIFETTO DI ISTRUZIONE – DIFETTO E FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, IRREGOLARITA’ DEL PROCEDIMENTO, ILLOGICITA’ MANIFESTA, E CONTRADDITTORIETA’ – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90.
- a) Viene dedotta contraddittorietà e illogicità della determinazione comunale e dell’informativa impugnata in quanto redatta su elementi non sufficientemente rilevanti e, pertanto, non idonei a sostenere il rischio di infiltrazione mafiosa e, di conseguenza, l’adozione dei provvedimenti oggi impugnati.
Rileva in primo luogo la ricorrente di non aver alcun rapporto con il padre -OMISSIS-, non vivendo con lui dal -OMISSIS- e non figurando nello stesso stato di famiglia dal -OMISSIS-, come parimenti rileva di essere separata dal coniuge -OMISSIS-.
Ancora, evidenzia l’inutilizzabilità a fini diell’adozione del provvedimento impugnato delle fonti ivi indicate, nonché l’assenza di circostanze anche in termini di attualità dei dati rilevanti.
Infine, viene dedotta violazione del legittimo affidamento nella prosecuzione dell’attività, stante il lungo tempo trascorso dal relativo avvio.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA E SEGNATAMENTE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 8.02.2013 e del 27.03.2018 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DELLA MOTIVAZIONE; MOTIVAZIONE IRRAGIONEVOLE, APPARENTE, GENERICA, IRRILEVANTE E PRETESTUOSA.
Viene contestata contraddittorietà con i criteri e principi in materia di documentazione antimafia in tema di situazioni indizianti peraltro dettagliatamente previsti nella Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 11001/119/2006 dell’8.2.2013, in termini di carenze istruttorie quanto alla valutazione dei fatti anche in ordine al coinvolgimento e/o alle cointeressenze societarie con soggetti malavitosi, non adeguatamente motivati anzi meramente presunti, da cui conseguenziale deficit motivazionale.
4) VIOLAZIONE ART. 7 L. 7 AGOSTO 1990, n. 241
Viene contestata l’omissione, da parte del Comune di Tropea, della comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle SCIA di cui la ricorrente è titolare.
Viene contestualmente chiesto il risarcimento dei danni patiti in ragione dei provvedimenti impugnati sub specie del danno patrimoniale subito e subendo oltre al danno morale, esistenziale e all’immagine.
3- Con atto depositato il 31.5.2023 si è costituita la Prefettura di Vibo Valentia per resistere al ricorso.
4- Con decreto monocratico n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a., con sospensione degli atti impugnati ai fini del mantenimento delle attività commerciali in essere.
5- Alla camera di consiglio del -OMISSIS- la causa è stata introitata in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
DIRITTO
6- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale dedotta dalla Prefettura resistente, atteso che la direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 (8) del 27.03.2018 non risulta impugnata, non risultando né indicata quale atto impugnato in rubrica o nel terzo motivo di ricorso, nel corpo del quale è indicata quale mero parametro di riferimento per argomentare l’illegittimità dell’interdittiva impugnata, ragion per cui anche i richiami giurisprudenziali dell’Avvocatura (Tar Calabria, Catanzaro, I, ordinanza n. 1813 del 24.10.2022) risultano privi di rilievo.
7- Nel merito, viene anzitutto scrutinata la domanda di annullamento, che è fondata.
8- Coglie nel segno la censura di cui al primo motivo di ricorso, attinente la mancata previa instaurazione del contraddittorio.
9- Il comma 2-bis dell’art. 92 d.lgs. n. 159 del 2011 dispone che “Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione (…)”.
10- Nel caso di specie il contraddittorio risulta omesso e, a fondamento dell’omissione, la Prefettura ha affermato che “sussistono le condizioni di celerità che, ai sensi dell’art. 48 del D.L n, 152 del 6/11/2021, giustificano la mancata instaurazione del contradditorio nei confronti della ditta in questione in quanto gli elementi conoscitivi raccolti rendono necessario impedire hic et nunc la contaminazione, da parte della medesima ditta, dell’ordine pubblico economico, in ragione di un innegabile metus, che si determina negli operatori economici potenzialmente concorrenti con la ditta stessa e nelle pubbliche amministrazioni allorché emerga in maniera palese la contiguità del predetto soggetto economico ad accertate realtà mafiose”.
11- Tanto premesso, rileva il Collegio che, quantunque la previa instaurazione del contraddittorio in materia di interdittiva antimafia –conformemente a quanto disposto, con previsione di similare tenore, dalla legge generale sul procedimento amministrativo – non costituisca un principio assoluto, essendo consentito all’Autorità Prefettizia di derogarvi a seguito di una ragionevole valutazione, purchè concreta, del rischio che il protrarsi della situazione esistente possa arrecare significativo pregiudizio ai beni protetti dall’ordinamento nelle more dello sviluppo procedimentale (argomenti presenti anche nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2666/2022 richiamata ex adverso), ciò che difetta nel caso di specie è proprio l’adeguata evidenziazione di tali ragioni.
12- Difatti:
- a)il rischio di contaminazione, da parte della ditta ricorrente, dell’ordine pubblico economico costituisce il propriumsu cui si fonda l’interdittiva e non anche, di per sé sola, una causa giustificativa di maggior celerità procedimentale recante sacrificio della possibilità di contraddittorio da parte dell’impresa;
- b)nei termini in cui è posta, costituisce affermazione apodittica l’ulteriore assunto circa l’innegabile metusasseritamente generato negli operatori economici potenzialmente concorrenti con la ricorrente oltre che nelle amministrazioni pubbliche ove emerga la contiguità della ricorrente stessa con accertate realtà mafiose; tutto ciò viepiù in assenza di un minimo di elementi da cui poter contestualizzare tale assunto rispetto all’attività svolta dalla ricorrente e alla tempistica del contraddittorio procedimentale.
13- Per completezza, risulta di per sé neutro, in assenza di più signifiative evidenze e contestualizzazioni, il mero riferimento all’assunto per cui il padre della ricorrente tenda ad operare tramite prestanomi ovvero il riferimento all’attività di vendita di biglietti per escursioni turistiche alle isole Eolie proprie del periodo estivo, cui si riferisce la Prefettura nelle memorie difensive.
14- Neppure è centrato l’argomento –sempre speso dalla Prefettura in sede difensiva- per il quale la ricorrente non avrebbe indicato, nell’ambito delle proprie censure, il contributo informativo che avrebbe eventualmente offerto all’Amministrazione in sede procedimentale, qualora fossero stati attivati i meccanismi partecipativi.
Difatti, la ricorrente ha dedotto l’insufficienza degli elementi a base dell’interdittiva laddove perimetrati al solo contesto familiare, evidenziando l’assenza di collegamento tra il contesto familiare e la propria attività economica. È dunque verosimile ritenere che i suddetti elementi sarebbero stati introdotti già dalla sede procedimentale qualora fosse stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, in modo da consentire alla Prefettura di tenerne conto per assumere le competenti determinazioni.
15- In conclusione, il motivo di ricorso è da ritenersi fondato e – alla luce della consolidata giurisprudenza per cui “la censura volta a far valere il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere necessariamente assorbente, nel senso che l’accoglimento di essa inibisce l’esame delle altre eventuali censure, stante l’invalidità dell’istruttoria svoltasi in carenza della comunicazione stessa” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 11.5.2006, n. 4168) – ne deriva l’assorbimento delle altre doglianze e l’accoglimento del ricorso avverso l’impugnata interdittiva antimafia e il provvedimento di revoca adottato dal Comune di Tropea e parimenti impugnato, il quale ritrova nel precitato provvedimento interdittivo la sua precipua ragion d’essere.
16- La domanda demolitoria va pertanto accolta con conseguenziale annullamento dell’interdittiva antimafia della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- e della determinazione del Comune di Tropea n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, oggetto di impugnazione, impregiudicata restando la riedizione del potere da parte dell’Autorità Prefettizia, nel rispetto del vincolo conformativo delle pronunce giurisdizionali.
17- Va invece rigettata la richiesta risarcitoria.
18- Giurisprudenza consolidata osserva che:
-“La responsabilità della Pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo è una responsabilità che deve essere ricondotta al modello della responsabilità civile; gli elementi costitutivi di tale responsabilità sono i seguenti: a) elemento oggettivo, articolato, al suo interno, in condotta, rapporto di causalità materiale e danno ingiusto, inteso come lesione di una situazione giuridica rilevante; b) antigiuridicità, che esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto e l’intero ordinamento giuridico; c) elemento soggettivo, comprensivo della imputabilità, del dolo e della colpa; in relazione alle conseguenze, la fattispecie illecita, così come sopra individuata, deve essere connessa ai pregiudizi diretti e immediati, subiti dalla parte danneggiata, di carattere patrimoniale o non patrimoniale (cd. danno conseguenza, nella forma del danno emergente e del lucro cessante); la prova del fatto illecito è a carico del danneggiato” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 4.4,2023, n. 3485); – “In tema di responsabilità dell’Amministrazione e del conseguente risarcimento dei danni, la disciplina dell’art. 1227 c.c. , relativo al fatto colposo del creditore, può essere applicata anche alla responsabilità aquiliana in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c.” (ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 18/10/2022, n.2914)
19- Nella fattispecie si osserva anzitutto che la ricorrente non ha fornito alcuna prova adeguata dei danni subiti, sia sotto il versante patrimoniale che sotto il versante non patrimoniale.
20- In secondo luogo, tenuto conto della tempistica della controversia, si osserva che il provvedimento lesivo è stato notificato alla ricorrente il -OMISSIS-, mentre quest’ultima, a sua volta, ha notificato il ricorso solo il -OMISSIS- per depositarlo il successivo 30.5.2023 e, a distanza di due giorni, è stato adottato il decreto monocratico che ha sospeso interinalmente l’efficacia dei provvedimenti impugnati, di modo che la tempistica (non celerissima) del ricorso e l’erogazione sostanzialmente immediata della tutela cautelare comprovano l’assenza di danni apprezzabili da risarcire da parte dell’Amministrazione.
21- Quanto alle spese di giudizio, l’esito complessivo della controversia ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) accoglie la domanda demolitoria e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati (§ 15);
-) rigetta la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Domenico Gaglioti | Giancarlo Pennetti | |
IL SEGRETARIO
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