Sicurezza pubblica – Antimafia – Occasionalità dell’infiltrazione – Misura di prevenzione collaborativa (art. 94-bis D.lgs. 159/2011) – Tutela cautelare – Respinge.
ECLI:IT:TARCZ:2023:444OCAU
Pubblicato il 07/09/2023
- 00444/2023 REG.PROV.CAU.
- 01172/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Gidaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. – Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Prefettura di Catanzaro, protocollo interno del -OMISSIS-, comunicato via p.e.c. in data -OMISSIS-, con il quale sono state applicate, nei confronti della società -OMISSIS- misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis D.Lgs n. 159/2011, con prescrizione dell’osservanza per la durata pari a mesi 12.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Catanzaro;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto dirimente la carenza del periculum in mora, avuto riguardo al fatto che:
-) gli effetti del provvedimento impugnato, coerentemente con l’istituto previsto dalla legge, non si sostanziano in limitazioni impingenti sulla libertà di iniziativa economica dei ricorrenti e sulle scelte aziendali e, comunque, tali da vulnerare l’autonomia imprenditoriale;
-) il danno morale e di immagine risulta dedotto in termini generici, non risultando adeguatamente comprovato come il provvedimento avrebbe leso detti interessi e comunque non derivando alcun pregiudizio dal provvedimento impugnato, non risultando esso diffuso dall’Autorità prefettizia a soggetti terzi e comunque non si pone in termini di attualità essendo tale misura già disposta;
-) i pregiudizi patrimoniali potrebbero comunque essere eventualmente risarciti per equivalente né risulta dimostrata l’insostenibilità per il ricorrente dei correlati impegni economici;
Ritenuto anche sussistere parimenti dubbi sulla fondatezza del ricorso, avuto riguardo al fatto che, da una disamina sommaria della controversia e salvi gli eventuali approfondimenti di merito:
-) quanto all’eventuale preesistenza di verifiche svolte dall’Amministrazione risulta dirimente il dato per cui non è comunque inibita all’Autorità Prefettizia una rivalutazione degli elementi a sua disposizione;
-) gli elementi riferiti a -OMISSIS-, figlio della titolare dell’azienda e marito della preposta della stessa -ossia le pregresse condanne per gioco d’azzardo e tentata estorsione- nonché i rapporti dello stesso con -OMISSIS- (cognato di soggetto ritenuto elemento apicale della cosca -OMISSIS-), appaiono non irragionevolmente valorizzabili unitamente alla posizione di -OMISSIS-(ritenuto esponente di vertice della cosca dei “-OMISSIS-”, a sua volta ritenuta avente relazioni con la precitata cosca -OMISSIS- e gravato da significative vicende penali), a prescindere sia dalla risalenza di talune vicende penale o dalla successiva riabilitazione sia dall’assenza di poteri di direzione societaria in capo al -OMISSIS-;
-) non appare peraltro irragionevole che la Prefettura, nel valutare le ulteriori sopravvenienze –precipuamente la cessazione del rapporto di lavoro del -OMISSIS- e licenziamento del -OMISSIS– abbia ritenuto in ottica di bilanciamento di non poter escludere il rischio di influenza del -OMISSIS- nella gestione aziendale ed applicare, per tal via, la prevenzione collaborativa per mesi 12 onde verificare la reale efficacia delle misure di self-cleaning adottate dall’azienda;
-) parimenti appare priva di reale sostanza l’asserita illegittimità dell’affermazione attinente il “carattere di informazione interdittiva antimafia” attribuito al provvedimento atteso che, all’evidenza, detta affermazione sembra inquadrabile quale presupposto per il disposto oscuramento dei dati personali e non anche quale fonte di effetti propri dei provvedimenti interdittivi;
-) per completezza, dal provvedimento impugnato emerge che, in sede di audizione, la ricorrente non si era opposta, anzi aveva chiesto quale subordinata all’interdittiva, l’applicazione dell’istituto della prevenzione collaborativa;
-) priva di rilevanza appare la richiesta subordinata di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione di -OMISSIS-, non risultando che l’impugnata misura attinga la persona di quest’ultimo;
Ritenuto pertanto di rigettare l’istanza cautelare;
Ritenuto che le spese seguano la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigetta l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 950,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Domenico Gaglioti | Ivo Correale | |
IL SEGRETARIO
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