Antimafia – Comunicazione interdittiva – Cessazione attività – Rappresenta fonte di sostentamento per il ricorrente e il nucleo familiare – Rischio fallimento – Tutela cautelare – Accoglie.

Antimafia – Comunicazione antimafia – Per traffico illecito di rifiuti – Effetto interdittivo automatico (art. 67, co. 8, D.lgs. 159/2011) – Questione di legittimità costituzionale – Opportunità.

ECLI:IT:TARCZ:2023:313DCAU

Pubblicato il 29/06/2023

  1. 00313/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 00904/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 904 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Crescenzio Santuori, Raffaele Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, Anac Autorita’ Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa idonea misura cautelare anche ex art. 56 c.p.a.

  1. a) della comunicazione nota prot. n° -OMISSIS- – notificata mediante nota prot. n° -OMISSIS- avente altresì a oggetto la comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell’iscrizione nella c.d. white list – con la quale la Prefettura di Cosenza ha comunicato “che nei confronti della società -OMISSIS-sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011. La presente ha carattere di comunicazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, del d.lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni”;
  2. b) del provvedimento prot. n° -OMISSIS- – notificato a mezzo pec il successivo 10.6.2023 mediante nota prot. n°-OMISSIS- – mediante il quale la Prefettura di Cosenza, in considerazione della suindicata comunicazione antimafia interdittiva prot. n° -OMISSIS-, ha decretato “[…] il diniego dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 (c.d. “white list”), della società -OMISSIS-;
  3. c) della nota mediante la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato l’avvenuta annotazione nel proprio casellario informatico della comunicazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Cosenza;
  4. d) della Determina dirigenziale n° -OMISSIS- – notificata il successivo 14.6.2023 – mediante la quale la Camera di Commercio di Cosenza ha disposto “in conseguenza della comunicazione di interdittiva antimafia suindicata la cessazione d’ufficio dell’attività di commercio all’ingrosso relativamente all’impresa di cui al n. -OMISSIS- dal Registro delle imprese con conseguente divieto di prosecuzione dell’attività”;

previa valutazione, da parte del Collegio adito,

dell’opportunità di effettuare

rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale (rilevante e non manifestamente infondata) dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs. n° 159/2011 nella parte in cui ha previsto un effetto interdittivo automatico nei confronti di “[…] persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”, ivi compreso quello di cui all’art. 452 quaterdecies cp recante la previsione della fattispecie incriminatrice prevista per le “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, con riferimento ai principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione e all’41 della Costituzione.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l’attività di impresa della società istante, adeguatamente illustrata in gravame e comunque documentata con la produzione allegata, nelle more della celebrazione della udienza camerale di trattazione della domanda cautelare ordinaria, rischia gravi e pregiudizievoli ripercussioni con perdita dei contratti in corso e in definitiva cessazione dell’attività –oltre che rischio di fallimento- la quale peraltro costituisce, per quanto dichiarato, fonte di sostentamento per i titolari della s.n.c. e rispettivi nuclei familiari;

Ritenuto pertanto sussistente il requisito del periculum con quei caratteri di intensità specificamente richiesti dal suindicato articolo di legge.

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l’effetto sospende gli atti impugnati ai fini della prosecuzione dell’attività d’impresa.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 luglio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Catanzaro il giorno 29 giugno 2023.

  Il Presidente
  Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

 

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