Antimafia – Informativa interdittiva – Chiusura attività di forno e rosticceria – Attuale fonte di sostentamento – Pagamenti per acquisto ramo di azienda – Tutela cautelare – Accoglie.
ECLI:IT:TARCZ:2023:286DCAU
Pubblicato il 15/06/2023
- 00286/2023 REG.PROV.CAU.
- 00837/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Pompilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. – Prefettura di Cosenza, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso cui ope legis domiciliano.
Comune di Castrovillari, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto della Provincia di Cosenza in data -OMISSIS- prot. uscita -OMISSIS- e dell’integrazione all’informatica del -OMISSIS- prot. -OMISSIS- e del provvedimento del Comune di Castrovillari del -OMISSIS- prot. -OMISSIS- con cui si è ordinata la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di produzione e vendita prodotti da forno, rosticceria con annessa vendita di alimenti e bevande.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che sussiste il requisito del periculum, con i caratteri richiesti dalla suindicata disposizione di legge, in relazione al fatto che, per effetto degli atti impugnati -in particolare la chiusura dell’attività- l’istante rischia di perdere l’attuale fonte di sostentamento sua e familiare, avuto anche riguardo alle prossime scadenze di pagamenti cui è tenuta in dipendenza dell’effettuato acquisto di ramo di azienda.
P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l’effetto sospende gli atti impugnati ai fini della prosecuzione dell’attività di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 luglio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro il giorno 13 giugno 2023.
Il Presidente | |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
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