Sicurezza pubblica – Antimafia – Informativa interdittiva – Rinvio a giudizio per favoreggiamento in reato di usura – Occasionalità della condotta – Pregiudizio grave e irreparabile per l’attività d’impresa – Tutela cautelare – Accoglie.

 

ECLI:IT:TARCT:2023:407OCAU

Pubblicato il 13/09/2023

  1. 00407/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 01390/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2023, proposto da

 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierpaolo Lucifora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Catania, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’atto

– del provvedimento d’interdizione della Prefettura di Catania n. -OMISSIS-, adottato ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, comunicato tramite pec del -OMISSIS-, con nota prot. n. -OMISSIS-, di pari data, applicato nei confronti della sopra generalizzata ditta individuale di -OMISSIS-;

e per l’accertamento e la dichiarazione, in via subordinata e gradata,

– dell’esistenza dei presupposti previsti per l’applicazione delle misure alternative all’interdittiva antimafia, di cui all’art. 94-bis, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2011, ordinando alla Prefettura/UTG di Catania di applicarle alla ditta ricorrente in sostituzione dell’interdittiva di cui agli artt. 84, 91 e 94 del decreto medesimo.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

 

Ritenuto, al sommario esame proprio della fase cautelare, che, per un verso, gli specifici riferimenti normativi, contenuti nel provvedimento, all’art. 84 comma 4 lettera c) del d. lgs. 159/2022, non sembrano ricomprendere il rinvio a giudizio per favoreggiamento posto in essere nell’ambito di un procedimento per reati di usura; che, per altro verso, l’occasionalità della condotta contestata, in quanto tale non appare inidonea, di per sé sola, a configurare l’infiltrazione mafiosa dell’impresa;

Ritenuto che, in considerazione del tipo di attività commerciale svolta, sussista la possibilità che il provvedimento produca un pregiudizio irreparabile in capo al ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati debba essere accolta;

Ritenuto di dover rinviare la pronuncia sulle spese anche della presente fase alla decisione della causa nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) accoglie l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 30 gennaio 2024.

Spese al definitivo.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Michele Buonauro, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere

Salvatore Accolla, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla Michele Buonauro
 

IL SEGRETARIO

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