Antimafia – Informativa interdittiva – Collegamenti tra il coniuge dell’imprenditrice e la criminalità organizzata – Esclusione – Accertata da ordinanza del Tribunale penale di Sorveglianza – Accoglie.
ECLI:IT:TARCT:2023:2030SENT
Pubblicato il 26/06/2023
- 02030/2023 REG.PROV.COLL.
- 01698/2021 REG.RIC.
- 00186/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’azienda -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Ubaldo Marino, e Benedetto Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– il Ministero dell’interno, l’ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, l’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Siciliana, l’UTG – Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’azienda -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Ubaldo Marino, e Benedetto Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– l’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Siciliana, e l’Ispettorato agricoltura di -OMISSIS- – Servizio 10, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1698 del 2021:
– dell’informazione interdittiva ex art. 91, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- – Area I – prot. n. 0081435 dell’8 settembre 2021;
– del provvedimento ANAC n. 3739/2021 del 16 settembre 2021 avente ad oggetto la comunicazione di avvenuta segnalazione e l’inserimento nel Casellario della relativa annotazione;
– della nota dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione siciliana, Servizio 13 – Servizio per il territorio di -OMISSIS-, prot. n. 71042 del 10 settembre 2021, avente ad oggetto “revoca contratto”;
– della determinazione del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- prot. n. 448, -OMISSIS-, con la quale sono stati revocati in autotutela gli attestati di immissione al pascolo n. 79/2019 (relativo all’anno 2019), n. 70/2020 (relativo all’anno 2020) e la determinazione del responsabile dell’A.T. n. 289/2021 (relativa all’anno 2021);
quanto al ricorso n. 186 del 2022:
– del DRS n. 4099 del 4.11.2021 dell’Ispettorato Regionale di -OMISSIS-, con il quale: a) è stata disposta la revoca del contributo -OMISSIS- relativo alla sottomisura 6.1 di euro 40.000,00; b) è stata disposta la revoca dell’aiuto relativo all’operazione 6.4a de minimis per la somma complessiva di euro 244.231,99 di cui euro 183.173,99 quale sottomisura 6.4 aiuti all’avviamento delle imprese per i giovani agricoltori; c) è stata disposta la restituzione della somma di euro 24.000,00 percepita dalla ricorrente quale acconto del premio previsto per la sottomisura 6.1 e della somma di euro 91.586,99 erogata quale anticipo del contributo previsto per l’operazione 6.4a;
– occorrendo, del DRS n. 4268 del 16.11.2021 dell’Ispettorato Regionale di -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la rettifica dell’art. 2 del DRS 4099 del 04.11.2021 nella parte in cui venivano erroneamente indicate le somme richieste in restituzione;
– di ogni altro atto, provvedimento, disposizione o nota che possa frapporsi al diritto fatto valere dalla ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, dell’ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, dell’Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Siciliana, dell’UTG – Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-, e dell’Ispettorato agricoltura di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso registrato al n. 1698/2021 Reg. ric., parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, in sintesi interdittiva antimafia e provvedimenti adottati, in conseguenza della emissione di tale interdittiva, da altre Amministrazioni.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
- Violazione di legge, carenza di motivazione e di istruttoria. Il coniuge della ricorrente non sarebbe il vero dominusdell’impresa, ma ne sarebbe del tutto estraneo, e non condizionerebbe le scelte imprenditoriali per piegarle agli interessi della criminalità organizzata; inoltre fra la ricorrente ed il coniuge sarebbe in corso un procedimento di separazione, avviato precedentemente all’emissione del provvedimento interdittivo impugnato.
- Violazione di legge, carenza di motivazione e di istruttoria, sotto altro profilo. Alla ricorrente, titolare dell’impresa, non sarebbe stato mosso alcun addebito; parte ricorrente richiama al riguardo giurisprudenza che afferma come la sussistenza di rapporti di parentela, coniugio o affinità, con soggetti ritenuti in possibile contiguità con la malavita organizzata, non sarebbe sufficiente da sola a suffragare l’ipotesi della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, dovendosi quest’ultima basarsi anche su altri elementi, sia pure indiziari, tali nel loro complesso da fornire un fondamento oggettivo al giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiziaria, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata (CGARS, 14 ottobre 2019, n. 896; negli stessi termini, Cons. St., Sez. III, 12 settembre 2017, n. 4295; Sez. VI, 983/2017; T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 18 novembre 2019, n. 2761; nello stesso senso, Sez. IV, 7 novembre 2016, n. 2866).
- Violazione di legge, carenza di motivazione e di istruttoria, sotto altro profilo. Il coniuge della ricorrente sarebbe stato attinto da alcuni provvedimenti interdittivi, nessuno dei quali rientranti nell’elenco dei c.d. “delitti spia” di cui all’art. 84, comma 4, D. Lgs. n. 159/2011, per cui non sarebbe stata esercitata azione penale in relazione alle vicende dai quali sarebbero scaturiti, e non riconducibili alla fenomenologia dei delitti di stampo mafioso.
- Violazione di legge, carenza di motivazione e di istruttoria, sotto altro profilo; travisamento dei fatti ed illogicità manifesta. I casi indicati nel provvedimento impugnato come frequentazioni con soggetti gravati anche da condanne per il reato di associazione di tipo mafioso sarebbero in realtà incontri occasionali in luoghi pubblici, non attuali (anteriori al mese di luglio del 2019); con uno dei soggetti indicati, inoltre, sarebbe intercorso un giudizio civile monitorio.
- Violazione di legge, carenza di motivazione e di istruttoria, sotto altro profilo; travisamento dei fatti ed illogicità manifesta, sotto altro profilo. I casi indicati nel provvedimento impugnato come denotanti che il coniuge della ricorrente eserciterebbe la propria influenza nella conduzione delle due ditte intestate, rispettivamente alla madre di lui ed alla moglie, sarebbero in realtà un solo episodio, in cui il coniuge sarebbe stato chiamato per governare i bovini, fra i quali anche alcuni acquisiti dall’azienda della madre, durante un controllo veterinario, essendo la moglie incinta di otto mesi; parte ricorrente richiama al riguardo giurisprudenza che affermerebbe come la sussistenza di rapporti commerciali non sarebbe sufficiente da sola a suffragare l’ipotesi della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (Cons. St., Sez. III, 30 maggio 2012, n. 3247).
- Violazione di legge, carenza di motivazione e di istruttoria, sotto altro profilo. Non basterebbero singoli e sparpagliati indizi di contiguità con elementi malavitosi per integrare le condizioni di legge previste per l’emissione di un’interdittiva, occorrendo invece dimostrare gli atti idonei diretti in modo non equivoco a condizionare le scelte imprenditoriali della società sottoposta a controllo.
- Illegittimità derivata. Gli ulteriori atti impugnati sarebbero illegittimi in via derivata.
Si sono costituite le Amministrazioni sopra indicate, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, spiegando difese così sintetizzabili: elemento fondamentale per la definizione della fattispecie non sarebbe costituito dalla mera sussistenza di un rapporto di contiguità o di una vera e propria affiliazione degli esponenti aziendali all’associazione criminale, ma dal rischio di condizionamento delle scelte societarie che deriverebbe dal tentativo di infiltrazione mafiosa, fondato su una valutazione unitaria e non atomistica degli elementi raccolti, sì che la valutazione dovrebbe essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquisterebbe valenza nella sua connessione con gli altri, tanto da portare a fondare un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risentirebbe della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio; tutto ciò comporterebbe l’attribuzione al prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
Con ordinanza -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare.
Con il ricorso registrato al n. 186/2022 Reg. ric., depositato in data 7 febbraio 2022, parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, in sintesi integranti recupero di contributi disposto in seguito alla interdittiva antimafia già impugnata con il precedente giudizio.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
- Illegittimità derivata dalla illegittimità del provvedimento interdittivo, già impugnato con ricorso registrato al n. 1968/2021 Reg. ric.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del decreto legislativo 159/2011; difetto di motivazione e violazione del legittimo affidamento; contraddittorietà; ingiustizia manifesta. L’Amministrazione non avrebbe correttamente bilanciato gli interessi sottesi alla fattispecie e relativi al legittimo affidamento della ricorrente sui provvedimenti concessori ed erogativi degli aiuti, alla intempestività della informativa interdittiva notificata dopo oltre due anni dalla richiesta avanzata alla Prefettura, ed all’avvenuto legittimo impiego delle risorse per il raggiungimento degli scopi sottesi alle agevolazioni con utilizzazione delle somme per spese già sostenute e per utilità già conseguite.
La Regione si è costituita, in sintesi sostenendo che la propria attività sarebbe stata vincolata, in seguito alla emissione dell’interdittiva antimafia di cui si tratta.
Parte ricorrente ha depositato documentazione in data -OMISSIS- e memoria in data 20 aprile 2023, da cui si evincerebbero fatti nuovi rilevanti ai fini della decisione.
All’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 i ricorsi sono stati trattati e trattenuti per la decisione nel merito.
Preliminarmente, reputa il Collegio che i due ricorsi vadano riuniti, sussistendo un’evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
A seguire, i ricorsi sono fondati.
Acquista al riguardo portata dirimente la documentazione depositata da parte ricorrente in data -OMISSIS- e segnatamente l’ordinanza del -OMISSIS-(depositata sub 4 in data -OMISSIS-), con cui il Tribunale di sorveglianza di -OMISSIS- ha escluso che il coniuge della ricorrente, seppur gravato da condanna penale con sentenza definitiva, abbia collegamenti con la criminalità organizzata; si legge infatti in tale ordinanza: «…Nella nota trasmessa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- si ripercorre il suo iter criminale e si rappresenta che non risultano collegamenti con la criminalità organizzata…».
Risulta quindi insussistente la circostanza fondamentale su cui si fondava l’interdittiva impugnata, ossia che il coniuge della odierna ricorrente potesse consentire un’ingerenza della criminalità organizzata nella gestione dell’impresa di cui l’odierna ricorrente è titolare.
Né a diversa ragione può indurre l’argomentazione difensiva, spiegata dall’Avvocatura erariale in sede di discussione alla udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023, secondo cui il provvedimento penale non sarebbe vincolante e andrebbe valutato autonomamente dal Giudice amministrativo.
Al riguardo, appare al Collegio che le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Sorveglianza siano da condividere, essendo fondate su una nota investigativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-.
Illegittima per tale ragione l’interdittiva, ne discende la sussistenza del vizio di illegittimità derivata dei provvedimenti adottati in conseguenza di essa, ed impugnati con i due ricorsi qui riuniti.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti quivi citati.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, attesa l’ampiezza del potere discrezionale che connota l’azione dell’Amministrazione in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: a) li riunisce; b) li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con essi impugnati; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti quivi citati; d) compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Diego Spampinato | Giuseppa Leggio | |
IL SEGRETARIO
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