ECLI:IT:TARBO:2023:548SENT

Antimafia – Informativa interdittiva – Basata su misura di sorveglianza dichiarata incostituzionale  –  Illegittimità – Accoglie.

Pubblicato il 05/10/2023

  1. 00548/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00042/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare, Amministratore, rappresentante legale pro tempore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Calzolari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Modena, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

per l’annullamento

previa sospensiva

– del provvedimento della Prefettura di Modena -OMISSIS- Prot. Interno n. -OMISSIS- del 15/09/2022 Fasc. N. -OMISSIS-/White List notificato in data 22.11.2022, con il quale è stato disposto il rigetto dell’iscrizione nella “White List post-sisma” della Prefettura;

– di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente, tra cui, per quanto possa occorrere:

– del provvedimento ex art. 10 bis L. 241/1990 n.-OMISSIS-del 02/09/2022 notificato alla ricorrente via PEC in data 02.09.2022;

– delle Note n. -OMISSIS- del 09.06.2022 del Ministero Interno della Direzione Investigativa Antimafia;

– delle Note n. -OMISSIS- -14/07/2022 della Legione dei Carabinieri dell’Emilia Romagna Comando Provinciale di Modena;

– del Verbale del Gruppo Interforze della seduta del -OMISSIS-;

– del Verbale del Gruppo Interforze della seduta del -OMISSIS-;

– di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente non notificati al ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Modena e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.- Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento del 15 settembre 2022 inerente il diniego di iscrizione alla white list post sisma dell’impresa individuale di cui è titolare, motivato da sottoposizione nel 1997 a misura di prevenzione della sorveglianza speciale ex art 1 legge 1423/1956 desunta da alcune condanne per detenzione e cessione di stupefacenti, misura comunque cessata nel 2004 ovvero quasi 20 anni fa.

A sostegno del gravame ha dedotto motivi così riassumibili:

  1. I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 14, 67 del d.lgs 159/2011, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al c.c., violazione della sentenza della Corte Costituzionale 27.02.2019 n. 24; violazione degli artt. 25, 27, 38, 41 e 136 Cost. anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, violazione della legge 1° marzo 1953, n. 87, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza: il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato sulla base di una norma già stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Consulta n. 24 del 2019.
  2. II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs 159/2011, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 25, 27, 38 e 41 Cost anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU: sarebbe insussistente il pericolo attuale e concreto di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa.

III) Violazione dell’art. 3 L.241/90: l’atto gravato sarebbe insufficientemente motivato.

Si è costituito il Ministero dell’Interno eccependo l’inammissibilità del ricorso perché la procura conferita al difensore sarebbe generale e non speciale come invece richiesto; nel merito la pretesa azionata sarebbe comunque infondata dal momento che la misura di sicurezza in questione applicata risultava definitiva ben prima della sentenza della Corte Costituzionale, i cui effetti non possono incidere sui rapporti esauriti.

Alla camera di consiglio del 8 febbraio 2023 con ordinanza n. 50/2023 la domanda incidentale cautelare è stata accolta con la seguente testuale motivazione “atteso che il provvedimento impugnato appare poggiarsi esclusivamente su misura di sorveglianza speciale applicata al ricorrente nel 1997 ai sensi dell’art. 1 lett a) della legge 27.12.1956 n. 1423 (dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 27 febbraio 2019 n. 24) e cessata nel 2004; Alla luce di tali considerazioni il diniego di iscrizione alla white list appare “prima facie” non immune dalle articolate doglianze dedotte, non potendo l’Amministrazione prendere esclusivamente a riferimento misura non più attuale e per giunta dichiarata incostituzionale con sentenza della Consulta pubblicata anteriormente al detto diniego”.

In prossimità della trattazione nel merito parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 27 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento emanato dal Prefetto di Modena di diniego all’iscrizione nella white list post sisma dell’impresa individuale “-OMISSIS-di -OMISSIS-” motivato come visto dalla sottoposizione del titolare nel 1997 a misura di prevenzione della sorveglianza speciale ex art 1 legge 1423/1956.

Lamenta in particolare parte ricorrente la mancata considerazione da parte dell’Amministrazione della sentenza n.24 del 2019 della Consulta dichiarativa della incostituzionalità dell’art. 1 della legge 27.12.1956 n. 1423 posta a presupposto del potere esercitato.

2.- Preliminarmente vanno respinte le eccezioni, puramente formalistiche, sollevata dalla difesa erariale in punto di inammissibilità del ricorso.

La procura al difensore relativa al presente giudizio è stata allegata al ricorso come copia informatica di un documento cartaceo firmato con firma autografa.

Per giurisprudenza pacifica l’art. 83, comma 3, c.p.a., stabilisce che « La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici », con la conseguenza che non può esserci dubbio, nel caso di specie, sulla riferibilità della procura al giudizio instaurato, anche se rilasciata in data anteriore alla notifica del ricorso (T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 9 dicembre 2020, n.871).

  1. Venendo al merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come già rilevato in sede cautelare il provvedimento impugnato appare poggiarsi esclusivamente sulla misura di sorveglianza speciale applicata al ricorrente nel 1997 ai sensi dell’art. 1 lett a) della legge 27.12.1956 n. 1423 (dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 27 febbraio 2019 n. 24) e cessata nel 2004.

La Corte Costituzionale, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 lett. a) della legge 27.12.1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nel testo vigente sino all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), nella parte in cui consente l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti “che debbano ritenersi sulla base di elementi di fatto abitualmente dedite a traffici delittuosi”.

La Prefettura di Modena ha assunto l’interdittiva impugnata basandosi proprio sulla misura di sorveglianza sopra indicata non rilevando ulteriori elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nella gestione dell’impresa del ricorrente.

Come noto le sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale eliminano la norma viziata con effetto “ex tunc” in forza dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30l. n. 87/1953, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta, estendendosi gli effetti della declaratoria di incostituzionalità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte, rimanendone esclusi solo i cc.dd. rapporti già esauriti, ossia quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (ex plurimis T.A.R. Campania Napoli sez. II, 30 gennaio 2023, n.670).

Ne consegue che la misura interdittiva oggetto del presente giudizio emanata il 15 settembre 2022 non poteva poggiarsi a sua volta su misura di prevenzione da tempo espunta dall’ordinamento per incostituzionalità, con conseguente fondatezza del primo motivo di gravame, di carattere assorbente.

4.-Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso è fondato e deve essere accolto con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese in favore del ricorrente in misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Amovilli Andrea Migliozzi

IL SEGRETARIO

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