Contratti pubblici – Informativa interdittiva – Impresa individuale – Precedenti giudiziari a carico dell’imprenditore – Frequentazioni – Non concernenti reati legati alla criminalità organizzata – Braccianti impiegati – Condannati per reati non riconducibili alla criminalità organizzata – Parentela – Condanne penali non attinenti alla criminalità organizzata – Ingerenza nell’attività d’impresa – Difetto di prova – Accoglie.
ECLI:IT:TARBA:2023:848SENT
Pubblicato il 06/06/2023
- 00848/2023 REG.PROV.COLL.
- 00947/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 947 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Claudio Papagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Gennaro Notarnicola in Bari, via N. Piccinni n. 150;
contro
il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Barletta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la sede di quest’ultima in Bari, via Melo n. 97;
l’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
RICORSO INTRODUTTIVO:
– del provvedimento del Prefetto di Barletta – Andria – Trani n. prot. 0015710 del 27.05.2020, classifica 02.05, con cui è stata emessa informazione interdittiva antimafia a carico della ricorrente; – del verbale di notifica, ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, del D.lgs. n. 159/2011, dell’informativa interdittiva ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.lgs. 159/2011 emessa dalla Prefettura di Barletta Andria Trani – Ufficio Territoriale del Governo di prot. n. 0015710 del 27.05.2020 e di classifica 02.05;
– delle relazioni informative e degli altri atti richiamati nel provvedimento interdittivo;
– di ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o conseguenziale;
MOTIVI AGGIUNTI:
della nota AGEA – UCC – prot. uscita n. 0024300 del 07.04.2021, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, se lesivo.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Barletta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il Consigliere Rita Tricarico e udito l’Avvocato Gennaro Notarnicola, per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
- La -OMISSIS-, di cui è titolare il Sig. -OMISSIS-, è una impresa che opera nel settore agricolo, dedita, in particolare, all’allevamento di ovini e alla coltivazione di cereali, attività svolta sia su fondi agricoli di proprietà del predetto titolare sia su terreni oggetto di differenti contratti di affitto stipulati con -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente, madre e padre dello stesso.
1.1. Con provvedimento prot. 0015710 del 27.05.2020, il Prefetto di Barletta – Andria – Trani ha adottato informazione interdittiva antimafia a carico della citata ricorrente.
- Avverso il menzionato provvedimento è stato proposto il ricorso introduttivo in epigrafe, affidato ai seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione del d.lgs. 6.9.2011, n. 159 (in particolare degli artt. 84 comma 4, 91, 94, 95 e 96) – violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 41 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento di atti e fatti – ingiustizia manifesta.
2.1. Pur non avendo l’informativa antimafia natura sanzionatoria, gli elementi assunti quali presupposto per giustificarne la relativa adozione in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa devono necessariamente essere connotati dai caratteri della “attualità, obiettiva congruità, concretezza e non episodicità” ed inoltre e rilevare non in astratto, in maniera decontestualizzata rispetto all’attività svolta dall’impresa colpita dalla misura interdittiva, ma in quanto indici di un possibile “tentativo di infiltrazione” mafiosa nella gestione di quest’ultima.
2.2. Si contesta, in particolare, in ricorso che l’Amministrazione resistente: non ha instaurato alcun contraddittorio con il destinatario dell’interdittiva; non ha considerato che gli elementi assunti a sostegno del provvedimento impugnato non presenterebbero i richiesti criteri di attualità, obiettiva congruità e concretezza necessari per ravvisare una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa;
non avrebbe valutato e conseguentemente indicato in motivazione se ed in che modo le vicende indicate, nessuna delle quali riguarda direttamente -OMISSIS-, siano tali da lasciar presumere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l’attività di impresa di cui questi è titolare possa, anche indirettamente, agevolare le attività criminose o esserne condizionata.
Lo stesso Prefetto ha riconosciuto che i “precedenti di polizia” riferiti a -OMISSIS- sono di scarso rilievo; certamente essi non sarebbero riconducibili a quelli di “criminalità organizzata” e non potrebbero considerarsi come “strumentali all’attività delle organizzazioni criminali”.
2.3. Con riferimento a -OMISSIS-, padre del titolare della Ditta ricorrente, come specificato nel provvedimento gravato, lo stesso “è conclamato da una serie di precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio”, i quali, tuttavia, non sarebbero “riconducibili nemmeno astrattamente – sia per le modalità con cui si ipotizza siano stati commessi, sia per la loro tipologia – a quelli di criminalità organizzata”.
Nel provvedimento gravato, mancherebbe “un principio di prova o, comunque, una serie di indizi univoci della connessione tra i reati in questione e l’acquisto di immobili da parte di -OMISSIS-”.
Peraltro, la circostanza che il reato di cui all’art. 640 bis c.p. rientri tra quelli “spia” annoverati dall’art. 84 del T.U. antimafia non sarebbe ex se sufficiente a giustificare l’adozione del provvedimento interdittivo, in difetto di ulteriori elementi di connessione tra questo e la criminalità organizzata.
“Nel caso di specie, non” sarebbe “stato fornito dal Prefetto nemmeno un principio di prova, ovvero un indizio, connotato dai criteri della “attualità, obiettiva congruità, concretezza e non episodicità” dal quale possa desumersi – secondo il criterio del più probabile che non – la sussistenza di una relazione tra la truffa a suo tempo contestata a -OMISSIS- e il mondo della criminalità organizzata (vale a dire che il prezzo del primo abbia, in qualche modo, arrecato vantaggio alla seconda).
Quanto, poi, alle ulteriori vicende penali in cui risulta coinvolto -OMISSIS-, si tratterebbe di reati “comuni”.
Inoltre l’-OMISSIS- non è stata mai né controllata, né gestita da -OMISSIS-.
Quanto alle ulteriori condanne a carico di quest’ultimo, si rileva in ricorso che per la più gran parte si tratterebbe di fatti assai risalenti nel tempo, l’accertamento di alcuni dei quali è ancora sub iudice, in ogni caso riguardanti “vicende aventi ad oggetto ipotesi di reato inconferenti rispetto a quelli che connotano l’attività criminale di stampo mafioso e che comunque non sono in alcun modo annoverabili tra quelli c.d. “spia” di cui dall’art. 84, d.lgs. n. 159/2011”.
Erronea sarebbe, poi, l’asserzione secondo cui dalla relazione DIA del primo semestre 2019 emergerebbe che -OMISSIS-, nel “contesto criminale andriese”, sarebbe “una figura di estremo interesse operativo, poiché in grado di interagire con altre organizzazioni…da sempre dedito ai reati predatori (assalti ai portavalori, ai tir e ai bancomat)”: in tale relazione, conosciuta nella versione pubblicata sul sito ufficiale della DIA, non vi sarebbe alcun esplicito riferimento a -OMISSIS-; il medesimo è stato assolto con formula piena dall’accusa di aver commesso in concorso la rapina ad un portavalore in data 6.12.2013 e non risulterebbero episodi di assalti a tir.
Riguardo alle misure di prevenzione applicate a -OMISSIS-, si riferiscono a “soggetto estraneo all’azienda odierna ricorrente, concernono ipotesi di reato inconferenti rispetto a quelli che connotano l’attività criminale di stampo mafioso, …non è neppure adombrata la sussistenza di elementi di connessione con fatti o personaggi legati in vario modo a sodalizi criminali” ed infine non sarebbe “indicato in quale modo queste presunte condotte possano ragionevolmente ritenersi sintomatiche dell’infiltrazione mafiosa nell’Azienda Agricola” ricorrente.
2.4. Con riferimento a -OMISSIS-, madre del titolare di quest’ultima, non convivente col medesimo, le ipotesi di reato riferite alla stessa sarebbero inconferenti rispetto a quelli che connotano l’attività criminale di stampo mafioso.
2.5. Relativamente ai rapporti di cointeressenza tra -OMISSIS- e i suoi genitori, nel provvedimento interdittivo censurato si evidenzia che il titolare della ricorrente è affittuario dei fondi di questi ultimi, “per i quali risulta proponente delle “opere di Miglioramento dei boschi produttivi” di cui alla misure 122 azione 1 del PSR FEASR 2007-2012”, ed inoltre vi è analogia tra le attività imprenditoriali svolte dall’azienda ricorrente e quella esercitata da -OMISSIS- e -OMISSIS-.
La circostanza che l’originario proprietario fosse il Sig. -OMISSIS- (nonno del titolare dell’odierna ricorrente), soggetto non coinvolto in nessuna delle vicende indicate nel gravato provvedimento, e poi trasferiti alla Signora -OMISSIS- renderebbe irrilevante il fatto che l’-OMISSIS-svolga la propria attività anche su detti fondi.
I fondi concessi in fitto da -OMISSIS- sono stati invece acquistati da quest’ultimo in un periodo di gran lunga risalente rispetto alla data in cui sono stati commessi i fatti posti dal Prefetto a sostegno del provvedimento contestato.
Le somme percepite per “opere di ‘Miglioramento dei Boschi Produttivi’ di cui alla Misura 122 Azione 1 del PSR FEASR 2007-2013” sui fondi affittati sono state interamente utilizzate per
eseguire il progetto presentato dall’-OMISSIS-, come risulterebbe dal rendiconto.
2.6. Il Sig. -OMISSIS-, fratello del titolare della Azienda ricorrente, non ha precedenti penali di alcun tipo, risultando solo “denunciato a piede libero” per i reati di “resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e circostanze aggravanti”.
Nel provvedimento gravato viene, in particolare, evidenziato che -OMISSIS-è “genitore di minore con -OMISSIS-…la quale è figlia convivente di -OMISSIS-… con il
quale il -OMISSIS-è stato più volte controllato dagli organi di polizia e sul conto del quale risultano” varie condanne al Casellario Giudiziario.
Tuttavia i rapporti tra il -OMISSIS- e-OMISSIS-costituirebbero una conseguenza fisiologica del fatto che il primo è padre di un bambino concepito con la figlia del secondo, mentre non potrebbe “sostenersi che tale frequentazione sia giustificata dalla esistenza di un sodalizio criminoso tra i predetti soggetti”.
2.7. A sostegno del provvedimento interdittivo il Prefetto adduce altresì la circostanza che “anche i dipendenti dell’Azienda Agricola in questione risultano annoverare a vario titolo precedenti penali per ‘associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, ricettazione, rapina tentato omicidio e associazione per delinquere”.
Si evidenzia in ricorso in primo luogo che nessuno dei dipendenti in parola è stato condannato per ‘associazione per delinquere’.
Inoltre tutti i dipendenti specificati nel provvedimento hanno mansione di bracciante agricolo, a tempo determinato, alcuni di essi hanno lavorato per un circoscritto arco temporale e in ogni caso le vicende penali riportate afferiscono a condotte e/o reati del tutto inconferenti rispetto al tentativo di infiltrazione mafiosa.
“Né è stato fornito un benchè minimo indizio del fatto che le assunzioni in questione siano avvenute “per compiacenza o sottomissione agli ambienti malavitosi””.
2.8. Il provvedimento gravato è, infine, fondato sulle presunte frequentazioni tra -OMISSIS- e soggetti “controindicati”: nell’interdittiva ci si riferisce ad un “controllo del 15.7.2007”, da cui emergerebbero le “emblematiche frequentazioni” del titolare dell’odierna deducente con “pregiudicati per reati riguardanti il patrimonio e gli stupefacenti”.
Il ricorrente rimarca che il controllo in parola è stato svolto nel lontano 2007, senza che successivamente siano documentate ulteriori situazioni di contatto tra -OMISSIS- e i soggetti menzionati nel provvedimento gravato, con la conseguenza che dovrebbe escludersi che nel caso di specie possa parlarsi di “frequentazioni”.
Il Prefetto avrebbe poi omesso di indicare per quale ragione queste frequentazioni siano sintomatiche di un “tentativo di infiltrazione mafiosa”.
Con riguardo al “controllo del 4.10.2014”, cui pur si riferisce in maniera del tutto generica l’Autorità prefettizia, a seguito del quale -OMISSIS- sarebbe stato identificato con “persone gravate a vario titolo di precedenti di polizia”, si osserva che nemmeno sarebbero indicate le generalità.
“Parimenti irrilevante, ai fini specifici, da ultimo è la circostanza che il titolare della ricorrente impresa sarebbe fidanzato con -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS-“sul conto del quale risultano al casellario giudiziale condanne” per vari reati del tutto inconferenti rispetto a quelli che vengono in rilievo ai fini dell’adozione dell’informazione interdittiva (…violazione al T.U. delle norme sulla circolazione stradale, e emissione di assegni a vuoto reiterato, ricettazione)”.
- Si sono costituiti in giudizio gli intimati Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Barletta Andria Trani, depositando copiosa documentazione.
- Successivamente in data 7.4.2021 l’AGEA ha adottato la nota prot. uscita n. 0024300, con la quale “vista “l’informazione antimafia interdittiva prot. 15710 del 27.5.2020 rilasciata dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Barletta-Andria-Trani, nei confronti della ditta individuale -OMISSIS-…a fronte delle interrogazioni della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA) per il pagamento, da parte dell’AGEA, di contributi Domanda Unica, domande nn. 80261667002, 90263218290, 00262673171 e per interventi agro-climatici ambientali di cui alla Misura 10.1 del PSR della Regione Puglia, domande nn. 84240539563 e 94240605488”ha, tra l’altro, comunicato alla predetta impresa il divieto di percepire contribuiti fino all’acquisizione di certificazione antimafia liberatoria e ha, contestualmente, intimato al sig. -OMISSIS-… “di restituire la somma di € 187.769,03” pari all’ammontare dei contributi erogati da AGEA “sotto condizione risolutiva”per le campagne 2018 e 2019 (€ 186.794,83), aumentato degli interessi legali (€ 974,20)”.
- Detto provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti, con i quali è stata dedotta la sua illegittimità derivata da quella inficiante la informazione interdittiva antimafia assunta a presupposto.
5.1. Le Amministrazioni resistenti hanno depositato ulteriore documentazione.
Quindi, fissata l’udienza pubblica del 18.04.2023 per la definizione del ricorso, entrambe le parti hanno prodotto documentazione e la parte ricorrente altresì una memoria ex art. 73 c.p.a..
5.2. Infine nella predetta udienza pubblica del 18.04.2023 il ricorso è stato introitato per la decisione.
- L’esame del Collegio si sofferma sul provvedimento interdittivo antimafia che ha colpito l’Azienda agricola ricorrente, impugnato col ricorso introduttivo, rispetto al quale il provvedimento adottato dall’Agea, oggetto di motivi aggiunti, costituisce atto meramente consequenziale, per cui è stata dedotta unicamente l’illegittimità derivata da quella che, in tesi della ricorrente, concerne il primo.
- Deve in primo luogo rimarcarsi che l’Azienda odierna istante è a carattere individuale, essendone titolare unicamente -OMISSIS-; mai nel provvedimento impugnato se ne afferma il carattere di impresa familiare.
- L’attenzione deve perciò rivolgersi soprattutto nei confronti del predetto titolare.
Questi non annovera alcuna condanna.
Le contestazioni che lo riguardano direttamente concernono a) la pendenza di procedimenti penali per reati che nulla hanno a vedere con la criminalità organizzata (violazione al codice dei beni culturali e del paesaggio; resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personale e circostanze aggravanti); b) l’essere stato controllato solamente il 15.02.2007 ed il 4.10.2014 (quindi due volte, rispettivamente, ben 13 e 6 anni prima dell’adozione del censurato provvedimento, a distanza di tempo l’una dall’altra) con soggetti aventi precedenti polizia, sottoposti ad avviso orale e sorveglianza speciale; c) l’essere stata più volte controllato con -OMISSIS-, sua fidanzata, figlia tuttavia di persona con varie condanne, nessuna delle quali collegate a gruppi malavitosi, e sottoposto a misure di prevenzione.
8.1. È evidente che nulla di quanto gli viene contestato può far supporre un qualche collegamento o una qualche possibilità di ingerenza da parte della criminalità organizzata.
- Anche la circostanza che alcuni dei dipendenti dell’Azienda agricola ricorrente siano stati condannati, rappresentata nell’interdittiva antimafia, non denota, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, un qualche rischio di inquinamento di tale criminalità.
9.1. Si tratta di braccianti agricoli, quindi con nessuna possibilità di ingerenza nella gestione dell’azienda, assunti a tempo determinato, con condanne molto diverse tra loro, in ogni caso nessuna direttamente riconducibile a gruppi organizzati; né risulta che la circostanza che essi abbiano prestato attività lavorativa presso detta Azienda agricola sia dipesa da una qualche imposizione o comunque collegamento da parte/con detti gruppi organizzati.
- Moltissimo rilievo viene attribuito dal Prefetto alla condizione dei più stretti parenti del titolare della Azienda agricola ricorrente.
10.1. Va subito puntualizzato che in alcuna parte del provvedimento si afferma una qualche incidenza di alcuno di tali parenti di -OMISSIS- sulla gestione della Azienda agricola. È, infatti, pacifico il – già in precedenza evidenziato – carattere individuale (e non familiare) dell’Azienda.
Né -OMISSIS- convive con alcuno dei parenti vagliati dalla Prefettura.
10.2. In proposito si rileva che certamente è lo stesso art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 a prevedere: “Il Prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa”: è quindi legittimo eseguire gli accertamenti anche nei confronti di quanti, come i parenti, possano in qualche modo indirizzare l’attività di impresa.
10.3. Ciò che la norma richiede è, tuttavia, non solo fare tali accertamenti anche rispetto a soggetti che non facciano direttamente parte dell’impresa ma che possano comunque avere dei collegamenti, come i parenti, ma altresì verificare, una volta che eventualmente si rinvengano delle criticità, che i soggetti in questione effettivamente possano influenzarne l’indirizzo.
10.4. Nella specie mancano: i) in capo a padre, madre e fratello del titolare dell’Azienda agricola ricorrente, elementi che facciano presumere, quanto meno, contatti con la criminalità organizzata; ii) la ravvisata probabilità di ingerenza, da parte di alcuno di essi, nella gestione della sua attività.
- Riguardo a quest’ultimo profilo, nella specie non basta a ingenerare tale presunzione la circostanza che l’attività agricola si svolga in parte su terreni affittati, di proprietà dei genitori di -OMISSIS-.
Sono terreni appunto regolarmente affittati, per i quali l’Azienda agricola ha anche chiesto e ottenuto la concessione di contributi per la realizzazione di un progetto: “opere di ‘Miglioramento dei Boschi Produttivi’ di cui alla Misura 122 Azione 1 del PSR FEASR 2007-2013”, che risulta in effetti essere stato eseguito.
11.1. Di questi, la parte di proprietà del padre è stata acquistata dal medesimo in un periodo di gran lunga risalente rispetto alla data in cui sono stati commessi i fatti posti dal Prefetto a sostegno del provvedimento contestato.
11.2. La parte di proprietà della madre – Signora -OMISSIS- – è stata alla stessa trasferita da suo padre e nonno del titolare dell’Azienda agricola – Sig. -OMISSIS-, soggetto non coinvolto in nessuna delle vicende indicate nel gravato provvedimento.
- Con specifico riferimento a -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-, le pur numerose condanne, molte delle quali non definitive, si riferiscono in ogni caso a vicende aventi ad oggetto ipotesi di reato inconferenti rispetto a quelli che connotano l’attività criminale di stampo mafioso e che comunque non sono in alcun modo annoverabili tra quelli c.d. “spia” di cui dall’art. 84, d.lgs. n. 159/2011, fatta eccezione per la truffa. Quanto a quest’ultimo reato, non è stato, tuttavia, fornito dal Prefetto nemmeno un indizio, connotato dai criteri della “attualità, obiettiva congruità, concretezza e non episodicità”, dal quale possa desumersi – secondo il criterio del ‘più probabile che non’ – la sussistenza di una relazione tra la truffa a suo tempo contestata a -OMISSIS- e il mondo della criminalità organizzata.
12.1. Di quest’ultimo si dice nel provvedimento impugnato che sarebbe un elemento di spicco della criminalità organizzata locale, ma nessun ulteriore elemento viene fornito al riguardo, quindi si tratta di mera asserzione non suffragata da alcun dato e/o puntualizzazione.
- Per quanto concerne la madre di -OMISSIS-, -OMISSIS-, a parte l’essere stata trovata in compagnia di suo marito quando era latitante, il che non significa alcun presunto collegamento con clan malavitosi, si evidenzia che è stata segnalata per una serie di reati minori neanche lontanamente riconducibili alla criminalità organizzata (danneggiamento, distruzione di bellezze naturali, violazioni alle norme a tutela della flora e della fauna ed in materia edilizia, con successiva archiviazione del 06.06.2008; in data 26.05.2010 denunciata dai militari della Guardia di Finanza tenenza di Andria per omessa denuncia di materiali esplodenti: una cisterna di carburante non a norma; in data 28.12.2018 denunciata dai Carabinieri Forestali PN Alta Murgia di Bari, per violazioni alle norme a tutela della flora e della fauna ed in materia edilizia, abusivismo edilizio; in data 11.01.2019 denunciata da personale della Polizia di Stato del Commissariato di Andria, per falsità ideologica commessa dal privato, uso di dati falsi; in data 21.03.1992 risulta aver acquistato una pistola beretta calibro 9X21 IMI).
- Infine, riguardo al fratello del titolare dell’Azienda agricola – -OMISSIS- –, lo stesso risulta “denunciato a piede libero”per i reati di “resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e circostanze aggravanti”, nonché risultano sue frequentazioni, in particolare, con la madre di proprio figlio minore, a sua volta figlia convivente di-OMISSIS-, pregiudicato con cui è stato più volte controllato.
14.1. Quanto appena evidenziato sul conto di -OMISSIS- ex se non indica alcun rapporto con la criminalità organizzata né nel provvedimento interdittivo gravato si ipotizza una qualche sua influenza sull’organizzazione dell’Azienda agricola ricorrente.
- Dalla disamina sinora svolta si desume che mancano indizi tali da poter far ipotizzare una qualche ingerenza o comunque influenza della criminalità organizzata nell’attività della ricorrente Azienda agricola.
15.1. Ne deriva che l’informazione interdittiva antimafia impugnata è illegittima per erronea presupposizione e difetto di istruttoria, nonché per violazione della normativa vigente in materia di cui al d.lgs n. 159/2011.
- Il ricorso introduttivo in esame è, pertanto, fondato e da accogliere, con conseguente annullamento del suindicato provvedimento.
- Risulta inficiato da illegittimità derivata il provvedimento emesso da Agea sul presupposto della sussistenza dell’interdittiva antimafia nei confronti dell’Azienda agricola sua destinataria.
- Anche i motivi aggiunti vanno, perciò, accolti, con annullamento del provvedimento con gli stessi gravato ed obbligo di corresponsione all’Azienda agricola ricorrente di quanto eventualmente ancora dovuto a titolo di contributi e/o già restituito ad Agea di quelli in precedenza versati, da parte della medesima Azienda agricola.
- Data la peculiarità della vicenda esaminata, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
– accoglie, nei modi di cui in motivazione, il ricorso, come in epigrafe proposto;
– compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l’intervento dei Magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Rita Tricarico | Orazio Ciliberti | |
IL SEGRETARIO
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