Contratti pubblici – Informativa interdittiva – Parentela – Revoca benefici finanziari e contributi – Ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34 bis – Effetti pro futuro – Interessa i benefici richiesti in data successiva – Non consente restituzione dei benefici revocati o negati in passato – Respinge.

ECLI:IT:TARBA:2023:901SENT

Pubblicato il 15/06/2023

  1. 00901/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 01123/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, titolare di omonima ditta individuale corrente in Monte Sant’Angelo (Fg), Località Cornello, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto p. t., Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, sono legalmente domiciliati;
AGEA, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, è legalmente domiciliata;
Comune di Monte Sant’Angelo, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) l’informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Foggia prot. n. 35307 del 06.7.2020; 2) la determinazione gestionale della Città di Monte Sant’Angelo del 08.09.2020, avente a oggetto “-OMISSIS- – chiusura procedimento ex art. 2 e ss. della l. 241/90 avviato con nota prot. 8874/2020”; 2) la nota della Città di Monte Sant’Angelo prot. 8874/2020 del 14.7.2020; 3) ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, in particolare di tutti gli atti istruttori posti alla base del provvedimento interdittivo impugnato, di contenuto sconosciuti e ivi menzionati, tra i quali la nota della Direzione Investigativa Antimafia di Bari n. 10581 del 28.8.2018 e successiva integrazione; la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia n. 0107898/4 del 2.10.2018; 4) gli esiti della riunione del Gruppo Interforze del 22.5.2020, integrato dalla nota della DIA – sez. Foggia n. 2155 del 15.6.2020; 5) le risultanze della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia del 1.7.2020;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 28.10.2020, per l’annullamento, previa sospensione, della nota AGEA del 14.4.2021 avente ad oggetto “-OMISSIS- cfmccnlm48b54f631e. provvedimento di decadenza dai contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite”; e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Foggia e Ag.e.a. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023, il dott. Orazio Ciliberti e udito l’avv. Andrea Sticchi Damiani, su delega dell’avv. Saverio Sticchi Damiani, per la ricorrente;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente, titolare di attività agricola dal 1° gennaio 1973, per la coltivazione di cereali e l’allevamento di bovini, in agro di Monte Sant’Angelo, a seguito di richiesta di certificazione antimafia, sollecitata dal Comune di Monte Sant’Angelo, nell’ambito di un procedimento finalizzato al riconoscimento di benefici finanziari, veniva indicata dalla Prefettura di Foggia, con nota prot. n. 35307 del 06.7.2020, quale destinataria di un’informazione antimafia interdittiva, ritenendosi sussistenti “possibili situazioni di infiltrazioni mafiose, ai sensi degli artt. 89 bis e 91 del codice antimafia, tendenti a condizionare l’attività della ditta individuale”.

Conseguentemente, il Comune di Monte Sant’Angelo, previa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8874 del 14.7.2020, con determinazione gestionale del 08.09.2020 revocava l’assegnazione di carburante ad accisa agevolata di cui al libretto fiscale di controllo POS UMA n. 89/F631 emesso in data 26.5.2020.

La ricorrente insorge, con il ricorso introduttivo, notificato il 02.10.2020 e depositato il 09.10.2020, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) erronea e falsa applicazione degli artt. 84, 89-bis e 91 del Codice antimafia; travisamento dei fatti; erronea presupposizione in fatto; difetto di istruttoria; 2) illegittimità del provvedimento di revoca dell’assegnazione del carburante ad accisa agevolata derivata dall’illegittimità dell’interdittiva presupposta.

Si costituisce il Ministero dell’interno per resistere nel giudizio.

Il Comune di Monte Sant’Angelo non si costituisce.

Con i motivi aggiunti depositati il 28.10.2020, la ricorrente chiede altresì l’annullamento, previa sospensione cautelare, della nota AGEA del 14.4.2021 avente a oggetto “-OMISSIS- c.f. mccnlm48b54f631e – provvedimento di decadenza dai contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite”; nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Deduce le seguenti censure di diritto: 1) illegittimità derivata dall’illegittimità dell’interdittiva antimafia; erronea e falsa applicazione degli artt. 84, 89-bis e 91 del Codice antimafia; travisamento dei fatti; erronea presupposizione in fatto; difetto di istruttoria; 2) erronea presupposizione in diritto; irragionevolezza ed illogicità; elusione delle previsioni di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

Si costituisce AGEA per resistere nel giudizio.

Con successive memorie, le parti ribadiscono e precisano le rispettive deduzioni e conclusioni.

Con ordinanza collegiale n. 281 del 30 luglio 2021, questa Sezione respinge la domanda cautelare connessa ai motivi aggiunti.

Con la memoria conclusiva la ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso introduttivo, poiché “l’informativa antimafia interdittiva è stata superata ed assorbita da un successivo provvedimento interdittivo della Prefettura di Foggia prot. 0067147 del 22.09.2022, adottata sempre nei confronti della ditta individuale -OMISSIS- a seguito di periodo di controllo giudiziario ex art. 34 bis del codice antimafia”.

All’udienza del 13 giugno 2023, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso introduttivo è improcedibile; i motivi aggiunti sono infondati.

III – Anche se la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’impugnativa del provvedimento interdittivo del 6 luglio 2020, giova precisare per completezza di ragionamento che l’interdittiva antimafia, da ultimo reiterata dalla Prefettura di Foggia, si fondava (e, a quanto consta, sembrerebbe fondarsi ancora) sul rilevato pericolo di permeabilità mafiosa della ditta individuale ricorrente, derivante dal contesto familiare e sociale in cui la stessa opera.

In particolare, alla luce dell’inserimento a pieno titolo dell’imprenditrice ricorrente in una famiglia di affiliati mafiosi, sembrerebbe sussistente e attuale il rischio di infiltrazioni criminali tendenti a condizionare le scelte dell’impresa. La Sig.ra -OMISSIS-, invero, è vedova di -OMISSIS-, ritenuto capostipite del clan mafioso -OMISSIS-, operante nella zona garganica ed ucciso nel 2009; sorella di –OMISSIS-, pluripregiudicato ucciso nel 1993; zia di -OMISSIS–, ritenuto attuale reggente del clan mafioso -OMISSIS- e facente capo alla famiglia -OMISSIS-. La Prefettura riporta le vicende che hanno interessato il nipote -OMISSIS–, qualificandolo come protagonista dello scenario criminale del Gargano, in particolare di Monte Sant’Angelo e conclude per un concreto pericolo di permeabilità mafiosa nella ditta ricorrente, giacché il territorio di Monte Sant’Angelo risulta essere sotto il controllo del clan -OMISSIS- e a tale clan è senz’altro prossima l’imprenditrice ricorrente per i suoi rapporti di parentela.

Alla luce del quadro fattuale, complessivamente considerato e posto a sostegno dell’impugnata determinazione interdittiva, appare del tutto plausibile e “più probabile che non” la dedotta permeabilità dell’impresa interdetta al pericolo di ingerenza da parte del gruppo criminale -OMISSIS-, in specie nel contesto ambientale di Monte Sant’Angelo, nel cui territorio esso opera.

Va disattesa la linea della strategia difensiva della ricorrente, condotta attraverso una decontestualizzazione e atomizzazione degli elementi ritenuti sintomatici di un pericolo concreto di condizionamento criminale dell’impresa individuale -OMISSIS-, elementi che, invece, sono stati valutati dalla Prefettura in maniera unitaria, come parte integrante del complessivo impianto motivazionale del provvedimento interdittivo.

La misura interdittiva (adottata una prima volta e, da ultimo, reiterata dalla Prefettura di Foggia in data 22.09.2022) non è frutto di preconcetti né del retaggio per il quale il parente di un mafioso deve ritenersi esso stesso contiguo e permeabile alla malavita, poiché sussistono seri elementi indiziari che depongono per un effettivo pericolo di condizionamento dell’impresa ricorrente.

Va considerato che il giudizio sotteso all’interdittiva gravata si basa su elementi obiettivamente sintomatici di possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, senza che sia necessario un grado di concludenza probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo mafioso (cfr.: TAR Puglia-Bari, Sez. II, n. 275/2020 del 18.2.2020).

Il provvedimento interdittivo, peraltro, è da ritenersi espressione di un’esigenza di prevenzione avanzata e anticipata delle infiltrazioni della criminalità mafiosa nell’economia legale. Gli elementi tenuti presenti dall’Autorità prefettizia suffragano la logicità e la ragionevolezza della prognosi di infiltrazione, alla stregua della natura intrinsecamente preventiva dell’interdittiva antimafia.

Tale analisi viene qui condotta soltanto per evidenziare che la ricorrente non sta subendo un’ingiusta privazione di benefici che, per legge, le spetterebbero.

IV – Ad ogni buon conto, con specifico riguardo ai motivi aggiunti, deve considerarsi che il provvedimento adottato dall’Ag.e.a. ha carattere vincolato, in ragione di quanto disposto dall’articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011.

La ricorrente insiste per l’accoglimento del secondo motivo di doglianza del gravame aggiunto (poiché l’ammissione al controllo giudiziario avrebbe ripristinato i benefici perduti con l’interdittiva), sennonché l’ammissione della ditta al controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 159/2011, non determina – come asserito dalla ricorrente – una sospensione ex lege dell’informazione antimafia (per effetto del comma 7 del citato articolo) ma solo di alcuni effetti di essa, quali previsti dall’art. 94 della stessa normativa. Si tratta, cioè, di una temporanea situazione di quiescenza che consente di non restituire agevolazioni e contributi pubblici già percepiti, non già di ottenere quelli non ancora erogati.

Inoltre, il controllo giudiziario disposto ai sensi dell’art. 34-bis, D.Lgs. n. 159/2011, non ha un’efficacia retroattiva, sicché gli Uffici competenti potrebbero tutt’al più erogare i contributi richiesti successivamente alla data del decreto del Tribunale per le misure di prevenzione che abbia disposto il controllo, non quelli richiesti ovvero già negati o bloccati in precedenza. Dunque, il provvedimento dell’Ag.e.a. impugnato con i motivi aggiunti è da ritenersi corretto e conforme ai principi dell’ordinamento.

Infine, è di tutta evidenza che la perfetta continuità tra la prima e la seconda misura interdittiva (irrogata dalla Prefettura in data 22.09.2022) non consente in alcun modo alla ditta ricorrente di riprendere a beneficiare dei contributi pubblici, la qual cosa evidenzia, in ultima analisi, anche un profilo di improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. L’irrogazione dell’interdittiva antimafia e, da ultimo, la sua reiterazione non consentono in alcun modo all’Agenzia resistente di mantenere in capo alla ricorrente i benefici finanziari di cui godeva in passato.

V – In conclusione, il ricorso introduttivo è improcedibile, il ricorso per motivi aggiunti dev’essere respinto. Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023, con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Orazio Ciliberti
 

IL SEGRETARIO

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