di Filippo Di Mauro
La rilevanza del rapporto di parentela rappresenta un banco di prova della tenuta del sistema delle informative interdittive antimafia.
Lo spessore indiziario riconosciuto al legame familiare (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) oscilla tra orientamenti giurisprudenziali che valorizzano o dequalificano, a seconda dei casi, diversi aspetti collegati alla parentela con membri prossimi ad ambienti malavitosi.
Provando a ricostruire il quadro giurisprudenziale ad oggi vigente, il punto di partenza è dato dalla irrilevanza ex se del mero legame familiare. La condivisione di un vincolo parentale con un soggetto affiliato o contiguo alla criminalità organizzata non è, quindi, di per sé sufficiente a fondare una presunzione di compiacenza mafiosa dell’imprenditore: ad esempio, un nonno vicino ad ambienti mafiosi non basta a giustificare un giudizio di condizionamento mafioso dell’attività d’impresa del nipote (Cass. pen., sez. I, sentenza 11 aprile 2023, n. 15156).
Perché il rapporto di parentela possa compiere un “salto di qualità” nella sua portata indiziaria (Cons. Stato, sez. III, sent., 2023/05/25, n. 5165), occorre che i predetti legami familiari per loro natura, numero, intensità, o per altre caratteristiche concrete, siano idonei a delineare un reticolo familiare prestato alle logiche della criminalità organizzata, la quale quindi si avvale del veicolo parentale per coordinare, anche indirettamente, la gestione dell’impresa.
Natura, numero ed intensità dei rapporti familiari sono, pertanto, i primi indici di una complessa rete di parentele, da cui si genera una conduzione collettiva dell’impresa, che assume rilevanza autonoma e sufficiente a dimostrare il rischio di agevolazione della criminalità organizzata. In altri termini, “è possibile che l’intreccio di plurimi rapporti familiari diretti e intensi in sé considerato determini la sussistenza di un presupposto sufficiente per l’adozione della misura interdittiva, anche indipendentemente dalla verifica e dalla dimostrazione di fatti specifici e attuali di cointeressenza, di ingerenza o di cogestione diretta dell’impresa da parte di elementi o di interessi malavitosi” (Cons. Stato, sez. III, sent. 8 maggio 2023, n. 4582): nel caso di specie, l’imprenditrice risultava coniuge, madre e affine di soggetti condannati per associazione mafiosa o, comunque, coinvolti in imprese già destinatarie di informative interdittive.
Diversamente, non potrà considerarsi contaminata l’impresa sulla base di un unico e lontano rapporto di parentela di sesto grado tra l’amministratore e una famiglia mafiosa (Cons. Stato, sez. III, sentenza 31 marzo 2023, n. 3338).
Ciononostante, non sussiste un rapporto di contestualità tra gli indici di natura, intensità e numero dei rapporti parentali.
Questi elementi sono cioè oggetto di bilanciamento: dapprima, nella valutazione del Prefetto, che può quindi valorizzare la pregnanza indiziaria di un indice per compensare le carenze sintomatiche di un altro criterio; allo stesso modo, il giudice amministrativo può evidenziare l’insufficienza di un elemento per depotenziare la rilevanza indiziaria di un altro criterio.
In altre parole, un singolo legame familiare di particolare intensità può, ad esempio, legittimare un provvedimento interdittivo; allo stesso modo, il deficit di intensità o la lontananza delle parentele controindicate può diluire la capacità di contaminazione attribuita ad un fitto reticolato familiare.
Oltre gli indici predetti, vi sono ulteriori caratteristiche concrete dell’impresa che, da un lato, possono rafforzare il valore indiziario degli elementi parentali (natura, numero, intensità), nell’ipotesi che quest’ultimi siano già adeguati a fotografare un rischio di permeabilità mafiosa; dall’altro lato, tali caratteristiche possono integrare il fumus di infiltrazione desunto dai legami parentali, raggiungendo così quella soglia di sintomaticità sufficiente a legittimare il rilascio del provvedimento interdittivo prefettizio. Ad esempio, può essere valorizzata la forma societaria: i legami familiari possono, infatti, legittimare un’informativa interdittiva rilasciata nei confronti di un imprenditore individuale (ditta individuale), in quanto ritenuto più facilmente esposto al condizionamento familiare mafioso, rispetto ad una società composta di più soggetti (TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20 giugno 2023, n. 532; TAR Reggio Calabria, sez. I, sent. 3 maggio 2023, n. 393).
Anche la comunanza di cointeressenze economiche e di rapporti commerciali può “colorare” il dato parentale: ad esempio, un’impresa attiva nel settore immobiliare di acquisto e vendita di immobili anche provenienti da aste giudiziarie può ritenersi presumibilmente esposta al pericolo di infiltrazione mafiosa, considerato il rapporto di filiazione dei soci, il padre dei quali risulta referente di consorterie mafiose e coinvolto in vicende legate proprio all’alterazione delle aste giudiziarie (TAR Napoli, sez. I, o.cau. 9 giugno 2023, n. 979). Vicenda analoga ruotava intorno al padre delle socie ricorrenti, il quale possedeva quote di partecipazione sia nell’impresa delle figlie che in altra impresa già interdetta, entrambe attive nel settore delle onoranze funebri (TAR Napoli, sez. I, sentenza 2 maggio 2023, n. 2637).
Proprio il settore d’impresa può, inoltre, evidenziare con sfumature diverse un legame parentale equivalente, se l’imprenditore o il familiare sospettato svolgono un’attività spia di appetiti malavitosi, con conseguente obbligo di iscrizione in white list (art. 1, co. 53, L. 190/2012), quali ad esempio attività estrattive e di trasporto di materiali edili, guardania di cantieri, servizi funerari e cimiteriali, ristorazione e servizi ambientali. Alla medesima logica rispondono i reati spia (art. 84 D.lgs. 159/2011, quali, estorsione, usura, riciclaggio, turbativa d’asta e delitti di mafia), la commissione dei quali fa presumere vicinanza ad interessi mafiosi.
In sintesi, bisogna escludersi l’ammissibilità di presunzioni congetturali che traggono dal mero rapporto di parentela una condivisione delle logiche della criminalità organizzata e, quindi, di condizionamento dell’impresa.
Ciononostante, nelle attività dubbie (L. 190/2012), per reati spia (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), per la forma societaria prescelta (impresa singola o collettiva), nonché per natura, numero o intensità dei rapporti, i legami di parentela si “colorano” di ombre e opacità, che legittimano un ragionamento indiziario da parte del Prefetto.
Filippo Di Mauro
Write a comment: