Contratti pubblici – Informativa interdittiva – Parentele – Coniuge convivente condannato per associazione mafiosa – Figlio inserito in imprese colpite da interdittive antimafia – Affine titolare di impresa colpita da informativa interdittiva – Rilevanza – Respinge.

ECLI:IT:CDS:2023:4582SENT

Pubblicato il 08/05/2023

  1. 04582/2023REG.PROV.COLL.
  2. 10010/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10010 del 2022, proposto dall’impresa individuale-OMISSIS-, con sede in via Nazionale 120 Frazione Lazzaro di Motta San Giovanni, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via S. Anna, II tronco Fondo Falcone n°1, 89128, presso lo studio legale dell’Avv. Marco Tullio Martino, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce all’atto di appello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno – Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensiva

della sentenza del TAR della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, comunicata in data 31.10.2022, non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto contro il Ministero dell’Interno ed altri avverso e per l’annullamento dell’informativa interdittiva antimafia ex artt. 91 e 100 del decreto legislativo n. 159/11 prot. interno n. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria – Area I, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, precedente e consequenziale.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il Cons. Paolo Carpentieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

  1. L’impresa individuale-OMISSIS- ha proposto appello, con domanda cautelare di sospensione dell’efficacia, avverso la sentenza n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2022 con la quale il Tar della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha respinto il suo ricorso diretto a ottenere l’annullamento dell’informazione antimafia interdittiva del Prefetto di Reggio Calabria n. prot.-OMISSIS-, in uno agli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, collegati, precedenti e consequenziali.
  2. Si è costituito in giudizio per resistere al proposto appello il Ministero dell’interno.
  3. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 2 febbraio 2023 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza appellata.
  4. Le parti hanno depositato memorie e documenti.
  5. Alla pubblica udienza del 4 maggio 2023 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.

DIRITTO

  1. L’appello è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
  2. Con il provvedimento oggetto di lite il Prefetto di Reggio Calabria, esitando la richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio monopoli per la Calabria – di rilascio della comunicazione antimafia ex art. 84, comma 2, del codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) nei confronti della ditta ricorrente, ha ritenuto sussistenti elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa “desumibili da un variegato quadro indiziario, in relazione ai significativi pregiudizi penali a carico del coniuge convivente e dalla caratura criminale di più soggetti legati, a vario titolo a -OMISSIS-, in uno con le plurime cointeressenze”, atteso che “i pregiudizi a carico del coniuge convivente e i rapporti parentali e conseguentemente di frequentazione necessaria del titolare della ditta sottoposta a verifica, appaiono altamente e fortemente indizianti di una permeabilità delle attività della impresa stessa rispetto agli interessi malavitosi”.
  3. La ditta appellante ha sostenuto che la decisione gravata sarebbe fondata “sull’erroneo presupposto relativo ai rapporti di parentela “contestati” all’odierna ricorrente, nonché su di una incompleta e superficiale istruttoria”: non sarebbero stati valorizzati gli elementi di critica mossi in primo grado al provvedimento prefettizio, che non aveva considerato che la confisca subita dalla -OMISSIS-, quale terza interessata nell’ambito del procedimento di prevenzione istruito nei confronti del -OMISSIS–OMISSIS-, era stata oggetto di revoca alla luce della provenienza lecita dei beni, né la circostanza che il -OMISSIS-fosse stato ininterrottamente privato della libertà personale sin dal marzo del 2011 e che l’attività commerciale dell’impresa ricorrente era stata avviata nel 2019 attraverso l’investimento di proventi leciti, quando il -OMISSIS-era già detenuto da oltre 5 anni. Inoltre non sarebbe stato valutato il fatto che la società -OMISSIS-s.r.l. (peraltro sottoposta ad amministrazione giudiziaria e non già a sequestro giudiziario) non aveva avuto alcuna relazione economica con la ricorrente.
  4. La lettura degli atti di causa e la disamina del ricorso in appello, nel suo complesso e nei singoli motivi di censura, nei termini che qui di seguito si espongono, inducono il Collegio, come anticipato, ad esprimere un giudizio di non accoglibilità del proposto appello, alla stregua dei noti, consolidati canoni di giudizio elaborati in subiecta materiadalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, appieno condivisa dal Collegio (Corte cost., sentenze 27 febbraio 2019, n. 24, 24 luglio 2019, n. 195 e 26 marzo 2020, n. 57; Cons. Stato, sez. III, sentenze del 3 maggio 2016, n. 1743, 5 settembre 2019, n. 6105, 23 dicembre 2022, n. 11265, 24 aprile 2020, n. 2651 e 4 maggio 2018, n. 2655, nonché, della Sez. I, parere n. 487/2023 del 20 marzo 2023), anche avuto riguardo al modo del sindacato giurisdizionale logicamente esercitabile sull’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto nell’adozione dell’interdittiva antimafia, sindacato che, pur pieno e profondo, non può spingersi fino a sostituire alle non illogiche deduzioni e valutazioni della competente Autorità amministrativa quelle dell’organo giudicante: come ribadito dalla citata giurisprudenza, infatti, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame; ma nell’esercizio di tale sindacato il Giudice non può e non deve sostituirsi alla competente Autorità di pubblica sicurezza nel giudizio discrezionale sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’adozione dell’informativa sfavorevole.
  5. Quanto al rilievo di parte appellante circa la mancata valorizzazione, nella sentenza appellata, della revoca della confisca subita dalla -OMISSIS-, del fatto che l’attività commerciale dell’impresa ricorrente era stata avviata nel 2019 attraverso l’investimento di proventi leciti, quando il -OMISSIS-era già detenuto da oltre 5 anni, il Collegio osserva che trattasi di profili che non appaiono in alcun modo idonei a inficiare le argomentazioni, solide, ben strutturate e motivate, che hanno indotto il Prefetto all’adozione del provvedimento gravato, che è adeguatamente fondato, come si dirà oltre, sull’accertamento della collocazione dell’impresa appellante all’interno di un complesso, stretto e diretto intreccio di rapporti familiari con soggetti a vario titolo legati a vicende riferibili alla malavita locale, tale per cui, come si dirà, il giudizio sfavorevole conclusivo tratto dall’Autorità procedente risulta immune dalle contestazioni mosse in ricorso e reiterate in appello e si presenta sostanzialmente legittimo. Le circostanze sopra richiamate restano sotto questo profilo ininfluenti ai fini del decidere e non possono incidere sulla validità del provvedimento impugnato. Lo stesso dicasi dell’ulteriore circostanza, in questo contesto marginale e certo non risolutiva, per cui non sarebbe stato valutato il fatto che la società -OMISSIS-s.r.l. (sottoposta ad amministrazione giudiziaria e non già a sequestro giudiziario) non avrebbe avuto alcuna relazione economica con la ricorrente.
  6. L’unico, articolato motivo di appello è così formulato: “Erroneità dell’appellata sentenza nella parte in cui statuisce che “(…). La documentazione in atti evidenzia infatti che la ricorrente è coniugata e convivente con il pluripregiudicato -OMISSIS–OMISSIS- (condannato in via definitiva per associazione mafiosa, contiguo alla cosca -OMISSIS- ed a propria volta inserito in un contesto familiare fortemente controindicato), è madre di -OMISSIS–OMISSIS-inserito nella compagine societarie di ditte destinatarie di interdittiva antimafia, ed è affine di -OMISSIS–OMISSIS- -OMISSIS-coinvolto nella recente operazione “-OMISSIS-” (ndr. “-OMISSIS-”) e titolare a propria volta, di ditta individuale sottoposta a sequestro preventivo e ad interdittiva antimafia” e nella parte in cui ritiene che “le circostanze evidenziate dall’autorità prefettizia, afferenti ai vincoli di parentela della ditta ricorrente con soggetti fortemente controindicati ed alle cointeressenze dei suoi congiunti con società e ditte destinatarie di interdittiva antimafia costituiscano elementi che, complessivamente considerati, forniscono significativi indizi del pericolo di infiltrazione mafiosa, e che presentano requisiti di concretezza e di attualità dai quali può, legittimamente, desumersi il pericolo che la ridetta ditta ricorrente possa essere infiltrata dalla mafia”. Difetto di motivazione. Omesso esame di un fatto decisivo, pacifico e non contestato. Travisamento dei fatti”). Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il Tar, nonostante le evidenze difensive contrarie, avrebbe erroneamente collegato il pericolo di infiltrazione mafiosa alle sole relazioni familiari, in particolare, “ad un unico ed esclusivo elemento: -OMISSIS–OMISSIS-, soggetto condannato in via definitiva (esclusivamente nell’ambito del procedimento penale c.d. “Operazione -OMISSIS-”), che ha espiato la pena e che è stato, financo, destinatario di provvedimento di revoca della misura della sorveglianza speciale, proprio alla luce dell’assenza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale”. In tal modo, secondo la parte appellante, l’interdittiva antimafia sarebbe illegittimamente basata esclusivamente sul rapporto di parentela intercorrente tra la ricorrente, il marito, il figlio ed il genero e non corredata da alcun elemento concreto che possa condurre a provare un’effettiva ingerenza ed influenza.

6.1. La contestazione è infondata, poiché il Tar ha fatto corretta e condivisibile applicazione della consolidata giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, in tema di rilevanza dei rapporti di parentela (sentenze 2 gennaio 2020, n. 2, 24 aprile 2020, n. 2651, 26 febbraio 2019, n. 1349, 21 gennaio 2019, n. 515, 7 febbraio 2018, n. 820). La riferita giurisprudenza considera i soli rapporti familiari idonei a supportare il provvedimento interdittivo laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa o allorquando tali rapporti, per la loro natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti), ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia.

6.1.2. Nel caso di specie in esame, come puntualmente considerato dal Tar, “La documentazione in atti evidenzia . . . che la ricorrente è coniugata e convivente con il pluripregiudicato -OMISSIS–OMISSIS- (condannato in via definitiva per associazione mafiosa, contiguo alla cosca -OMISSIS- ed a propria volta inserito in un contesto familiare fortemente controindicato), è madre di -OMISSIS–OMISSIS-inserito nella compagine societarie di ditte destinatarie di interdittiva antimafia, ed è affine di -OMISSIS–OMISSIS- -OMISSIS-coinvolto nella recente operazione “-OMISSIS-” e titolare, a propria volta, di ditta individuale sottoposta a sequestro preventivo e ad interdittiva antimafia”. Su tali basi il primo Giudice ha correttamente ritenuto che siffatti rapporti di parentela, per l’intensità del vincolo ed il contesto in cui si inseriscono, fossero idonei, come ritenuto dall’Autorità prefettizia, a dimostrare “quella pluralità ed intensità di rapporti, neanche contestati dalla parte ricorrente, considerata dalla giurisprudenza idonea a far legittimamente ipotizzare la sussistenza del rischio di condizionamento mafioso” (in particolare, “L’inserimento profondo della signora -OMISSIS- in un contesto familiare così compromesso, e dal quale non risulta che essa abbia fatto nulla per discostarsi”, che si poneva quale “evidente indice dell’elevato rischio di asservimento dell’attività della ricorrente al contagio malavitoso”).

6.2. Parimenti immuni dalle censure di parte ricorrente si appalesano le ragionevoli e non illogiche argomentazioni svolte nell’interdittiva impugnata, dove si legge che “Il corposo ed articolato quadro informativo emerso in seguito alle attività istruttorie svolte in merito a “-OMISSIS-“, ampiamente e dettagliatamente illustrato, evidenzia la sussistenza di elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società desumibili da un variegato quadro indiziario, in relazione ai significativi pregiudizi penali a carico del coniuge convivente e dalla caratura criminale di più soggetti legati, a vario titolo a -OMISSIS-, in uno con le plurime cointeressenze; nel caso di specie non possono non assumere rilevanza le circostanze descritte, ovvero i pregiudizi a carico del coniuge convivente e i rapporti parentali e conseguentemente di frequentazione necessaria del titolare della ditta sottoposta a verifica, che appaiono altamente e fortemente indizianti di una permeabilità delle attività della impresa stessa rispetto agli interessi malavitosi”, con la coerente conclusione tratta dal Prefetto nel senso che “la circostanze innanzi ampiamente descritte, valutate non atomisticamente ma nel loro significato complessivo, appaiono altamente indicative e fortemente indizianti di una permeabilità delle attività di “-OMISSIS–OMISSIS-“, rispetto agli interessi della criminalità organizzata, inquadrabili nelle fattispecie di cui agli artt. 84, commi 3 e 4 e 91, D.lgs. n. 159/2011”.

6.3. Parte appellante contesta inoltre il fatto che nella sentenza appellata il -OMISSIS-sia considerato “contiguo alla cosca -OMISSIS-”, nonostante fossero precipitate in atti prove che inconfutabilmente dimostravano l’estraneità del -OMISSIS-da qualsivoglia contesto criminale”. In realtà sul punto il Tar si è limitato a registrare quanto motivatamente esposto nel provvedimento impugnato, dove è scritto che “-OMISSIS–OMISSIS- è soggetto ritenuto contiguo alla cosca di ndrangheta “-OMISSIS-“, destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 3, mesi 6 (cui dovrà essere sottoposto all’atto della scarcerazione), imposta dal locale Tribunale Sez.ne M.P. in data 06.05.2015 con decreto nr. -OMISSIS-, confermato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria e divenuto esecutivo in data 17.11.17, con sentenza della Corte di Cassazione nr. -OMISSIS-: con il medesimo decreto . . . -OMISSIS–OMISSIS-, inoltre, annovera pregiudizi per dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, associazione per delinquere, truffa, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (concorso) e destinatario di decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi; tratto in arresto 1’11.03.2011, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. -OMISSIS- RG GIP/DDA (op. `-OMISSIS-“), emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di soggetti appartenenti alla cosca “-OMISSIS-“, per associazione di tipo mafioso, falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici, lesioni personali e violazione di domicilio, con l’aggravante dell’art. 7 L.203/91; in data 27.02.16, condannato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria (esecutiva il 03.07.18) alla pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione e alla libertà vigilata per anni 3, per associazione di tipo mafioso, violazione di domicilio continuato in concorso, lesioni personali e falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici in concorso (per quest’ultimo condannato alla reclusione per anni 1)”. Ciò posto, è evidente che il giudizio amministrativo non costituisce la sede appropriata per rivedere, contestare o discutere le accuse penali rivolte ai soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di prevenzione antimafia.

6.4. Neppure può ritenersi rilevante l’ulteriore deduzione sul punto di parte appellante, secondo la quale “non ci si può esimere dal rilevare che ad oggi il -OMISSIS-non può costituire alcun pericolo in ordine al rischio di infiltrazioni mafiose, proprio alla luce del ravvedimento consacrato nei confronti dello stesso da una decisione giurisdizionale resa nell’ambito di un giudizio sulla personalità dello stesso e non già in ordine alla contestazione dei fatti o al giudizio di gravità degli stessi”. Il pericolo di condizionamento malavitoso nasce dall’insieme dei rapporti, come analiticamente ricostruiti dal Prefetto e sopra in sintesi ripercorsi, che collocano l’impresa appellante oggettivamente in un contesto già caratterizzato da significativi e rilevanti rapporti con gruppi malavitosi operanti in quel territorio, e ciò indipendentemente dalla prova del concreto coinvolgimento del -OMISSIS-nelle decisioni imprenditoriali della di lui moglie, odierna appellante. In tal senso, contrariamente alla tesi di parte appellante, il Tar ha considerato e ritenuto correttamente sussistente, nel caso in esame, la presenza di una pluralità di indizi tale da rendere plausibile la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste.

6.5. Parte appellante insiste, nell’ultima parte del ricorso in appello (pagg. 12 ss.), nel negare che un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, possa da solo determinare il condizionamento dell’impresa, essendo a suo dire sempre necessario anche acquisire ulteriori elementi indiziari in ordine a presunte, accertate, o anche solo ipotizzate cointeressenze economiche con la criminalità organizzata che qualifichino, su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi.

6.5.1. La tesi non è condivisibile. Come già sopra chiarito, in linea con la giurisprudenza consolidata della Sezione pure già richiamata, è possibile che l’intreccio di plurimi rapporti familiari diretti e intensi in sé considerato determini la sussistenza di un presupposto sufficiente per l’adozione della misura interdittiva, anche indipendentemente dalla verifica e dalla dimostrazione di fatti specifici e attuali di cointeressenza, di ingerenza o di cogestione diretta dell’impresa da parte di elementi o di interessi malavitosi.

Ciò è del resto connaturato alla natura preventiva, di massima anticipazione del livello di prevenzione propria della misura interdittiva. Come bene riferito dal Tar, “Per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o irragionevole ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo occorre, pertanto, non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata”. Ebbene, nel caso in esame, il giudizio discrezionale del Prefetto circa la sussistenza dei predetti elementi sintomatico-presuntivi risulta del tutto logico e adeguatamente fondato sugli elementi istruttori acquisiti, come sopra richiamati, così da sottrarsi alle censure di illegittimità dedotte dalla parte ricorrente.

  1. L’appello, in conclusione, deve essere respinto.
  2. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10010/2022, lo respinge.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Nicola D’Angelo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Carpentieri Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO

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